IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea» (Legge di delegazione  europea  2019-2020),
e, in particolare, l'articolo 8; 
  Vista la direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre  1993,
per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e
diritti connessi applicabili alla  radiodiffusione  via  satellite  e
alla ritrasmissione via cavo; 
  Vista la direttiva (UE)  2019/789  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  17  aprile  2019,  che  stabilisce  norme   relative
all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili
a  talune  trasmissioni  online   degli   organismi   di   diffusione
radiotelevisiva  e   ritrasmissioni   di   programmi   televisivi   e
radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio; 
  Vista la legge 22 aprile 1941,  n.  633,  recante  «Protezione  del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»; 
  Vista la legge 22 novembre  1973,  n.  866,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della convenzione internazionale relativa alla  protezione
degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi  e
degli organismi di radiodiffusione, firmata  a  Roma  il  26  ottobre
1961»; 
  Vista la legge  20  giugno  1978,  n.  399,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della convenzione di Berna per la protezione  delle  opere
letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886,  completata  a
Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a  Berlino  il  13  novembre  1908,
completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta  a  Roma  il  2  giugno
1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967  e
a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato»; 
  Vista la legge 6 agosto  1990,  n.  223,  recante  «Disciplina  del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 102 del 5 maggio 2014, recante  «Riordino  della  materia
del diritto connesso al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2021; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 novembre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della cultura, di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della  giustizia   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
             Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633 
 
  1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 16, primo  comma,  le  parole:  «via  cavo»  sono
soppresse; 
    b) all'articolo 16-bis, comma 1, la lettera c) e' abrogata; 
    c) dopo l'articolo 16-bis, sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  16-ter  -  1.  Ai  fini   della   presente   legge   per
"ritrasmissione"  si  intende  qualsiasi  ritrasmissione  simultanea,
invariata  e  integrale,  destinata  al  pubblico  di  una  emissione
primaria di uno Stato membro, di programmi televisivi  o  radiofonici
destinati al pubblico, quando la trasmissione iniziale e'  effettuata
su filo, via etere o via satellite, esclusa la trasmissione online, e
quando la ritrasmissione: 
        a) e' effettuata da un  soggetto  diverso  dall'organismo  di
diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale
o sotto il cui controllo e responsabilita' tale trasmissione iniziale
e' stata effettuata, indipendentemente dal modo in  cui  il  soggetto
che effettua la ritrasmissione ottiene i segnali  che  trasportano  i
programmi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva ai fini  della
ritrasmissione; 
        b) e' effettuata su un servizio di accesso a  internet,  come
definito all'articolo 2, numero 2), del  regolamento  (UE)  2015/2120
del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre  2015,  in  un
ambiente gestito, inteso come un ambiente  in  cui  un  operatore  di
servizi di ritrasmissione  fornisce  un  servizio  di  ritrasmissione
sicura agli utenti autorizzati, nel  quale  solamente  questi  ultimi
possono accedere alla ritrasmissione e il  livello  di  sicurezza  e'
comparabile a quello utilizzato per il contenuto trasmesso attraverso
le reti gestite in cui il contenuto ritrasmesso e' criptato. 
      2. La ritrasmissione di programmi televisivi o  radiofonici  ai
sensi del presente articolo e' autorizzata dai titolari  del  diritto
esclusivo di comunicazione al pubblico. 
      3. I titolari del  diritto  d'autore  e  dei  diritti  connessi
diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva  esercitano  il
diritto  di  concedere   o   rifiutare   l'autorizzazione   per   una
ritrasmissione all'operatore di un  servizio  di  ritrasmissione  che
intenda acquisirne i diritti esclusivamente attraverso  un  organismo
di gestione collettiva. 
      4. Gli organismi di gestione  collettiva  di  cui  al  presente
articolo devono essere in possesso dei requisiti di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e  operare  ai  sensi
del medesimo decreto. 
      5. Quando i titolari del diritto  non  hanno  trasferito  a  un
organismo di gestione collettiva la gestione del diritto  di  cui  al
comma 3, il diritto di concedere o di rifiutare l'autorizzazione  per
una ritrasmissione a  loro  nome  spetta  all'organismo  di  gestione
collettiva che gestisce i diritti della stessa categoria di  titolari
e, nel caso di una pluralita' di organismi, spetta ai  tre  organismi
maggiormente rappresentativi  per  ciascuna  categoria  di  titolari,
sulla   base   dei   criteri   di   rappresentativita'    individuati
dall'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 
      6. I titolari dei diritti che non hanno conferito mandato a  un
organismo di gestione collettiva hanno gli stessi diritti e  obblighi
dei titolari che hanno conferito mandato  all'organismo  di  gestione
collettiva che ha stipulato un accordo con l'operatore  del  servizio
di ritrasmissione. I titolari che non hanno conferito  mandato  a  un
organismo  di  gestione  collettiva  possono  esercitare  i   diritti
esclusivi di comunicazione al pubblico entro il termine di  tre  anni
decorrenti dalla data della ritrasmissione che comprende  la  propria
opera o altro materiale protetto. 
      7. Quando l'emissione  primaria  proviene  da  un  altro  Stato
membro  dell'Unione   europea   e   l'operatore   del   servizio   di
ritrasmissione intende acquisire i diritti di ritrasmissione  per  il
territorio  italiano,   l'autorizzazione   alla   ritrasmissione   e'
rilasciata dagli organismi di gestione collettiva nazionali ai  sensi
del comma 5. 
      8. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche
quando la trasmissione iniziale e la ritrasmissione hanno  luogo  nel
territorio nazionale. 
      Art. 16-quater - 1. Ai fini della presente legge, per "servizio
online accessorio" si intende un  servizio  online  di  fornitura  al
pubblico  di  programmi  televisivi  o  radiofonici  e  di  qualsiasi
materiale   che   riveste   carattere   accessorio   rispetto    alla
trasmissione, simultaneamente ad essa o per un determinato periodo di
tempo dopo la trasmissione, effettuato da un organismo di  diffusione
radiotelevisiva, direttamente o sotto  il  suo  controllo  e  la  sua
responsabilita'. 
      2. Per "materiale accessorio" si intende il  materiale  che  ha
una relazione chiaramente subordinata rispetto alle trasmissioni, ivi
inclusi i materiali che arricchiscono o  ampliano  in  altro  modo  i
programmi  in  questione,  anche  mediante  anteprima,   ampliamento,
integrazione o valutazione dei contenuti. 
      3. Non rientra nella definizione di cui al comma 1 la fornitura
dell'accesso a  opere  individuali  o  ad  altro  materiale  protetto
integrati in un programma televisivo o radiofonico o  a  opere  o  ad
altro materiale protetto che non hanno una relazione con un programma
trasmesso  dall'organismo  di  diffusione  radiotelevisiva,  come   i
servizi che danno accesso a singole  opere  musicali  o  audiovisive,
album musicali o video, quali, tra gli altri, i servizi di  video  su
richiesta. 
      4. Qualora avvengano nell'ambito di uno  o  piu'  Stati  membri
dell'Unione   europea,   oltre    a    quello    dell'organismo    di
radiodiffusione, gli atti di comunicazione al  pubblico  di  opere  o
altri materiali protetti,  su  filo  o  senza  filo,  e  di  messa  a
disposizione del pubblico di opere o altri  materiali  protetti,  con
modalita' tali che ciascuno possa accedervi dal luogo e  nel  momento
da esso scelti, avvenuti nell'ambito di un servizio online accessorio
di cui al presente articolo, nonche'  gli  atti  di  riproduzione  di
opere  o  altri  materiali  protetti  necessari  per  la   fornitura,
l'accesso o  l'utilizzo  di  tale  servizio  online,  si  considerano
effettuati  esclusivamente  nel   territorio   dello   Stato   membro
dell'Unione europea in cui si trova la sede principale dell'organismo
di diffusione radiotelevisiva nelle ipotesi in cui vengono forniti al
pubblico: 
        a) programmi radiofonici; 
        b) programmi televisivi d'informazione e di attualita' oppure
programmi di produzione  interna  interamente  ideati,  finanziati  e
realizzati  con  risorse   proprie   dall'organismo   di   diffusione
radiotelevisiva. 
      5. Il  principio  di  cui  al  comma  4  non  si  applica  alle
trasmissioni di eventi sportivi e di opere e altro materiale protetto
in esse inclusi. 
      6. Nelle ipotesi di cui al comma  4,  i  titolari  dei  diritti
d'autore e  dei  diritti  connessi  e  gli  organismi  di  diffusione
radiotelevisiva determinano l'importo dovuto per  il  loro  utilizzo,
tenendo conto di tutti gli  aspetti  che  caratterizzano,  a  livello
quantitativo e qualitativo, il servizio online accessorio, inclusi la
durata della disponibilita' online dei programmi, il  pubblico  e  le
versioni linguistiche fornite. L'importo del pagamento da  effettuare
puo' essere calcolato anche sulla base dei ricavi  dell'organismo  di
diffusione radiotelevisiva. 
      7. Il principio del paese d'origine  di  cui  al  comma  4  non
pregiudica la liberta' contrattuale dei titolari dei diritti d'autore
e  dei   diritti   connessi   e   degli   organismi   di   diffusione
radiotelevisiva di limitare lo sfruttamento dei  diritti  di  cui  ai
precedenti commi e degli altri diritti previsti dalla presente  legge
in capo ai medesimi soggetti. 
      8. I commi 6 e 7 si applicano anche quando il  servizio  online
accessorio e' effettuato esclusivamente sul territorio nazionale. 
      Art. 16-quinquies -  1.  Ai  fini  della  presente  legge,  per
"immissione diretta" si intende il processo tecnico mediante il quale
un organismo di diffusione radiotelevisiva trasmette i propri segnali
che trasportano i programmi a un organismo diverso dagli organismi di
diffusione radiotelevisiva,  con  modalita'  che  non  consentono  al
pubblico durante la trasmissione di accedere ai predetti segnali. 
      2. L'organismo di diffusione radiotelevisiva e il  distributore
di segnali partecipano ad un unico atto di comunicazione al  pubblico
quando il  primo  trasmette,  mediante  immissione  diretta  e  senza
trasmissione simultanea al pubblico, i propri segnali che trasportano
i programmi esclusivamente ad un distributore di  segnali,  il  quale
provvede a trasmetterli al pubblico. 
      3. Non si applica il comma 2 quando il distributore di  segnali
si limita a fornire all'organismo  di  diffusione  radiotelevisiva  i
mezzi tecnici per garantire la ricezione  delle  trasmissioni  o  per
migliorarne la ricezione. 
      4. L'organismo di diffusione radiotelevisiva e il  distributore
di segnali partecipano,  ciascuno  in  base  al  proprio  contributo,
all'atto di comunicazione al pubblico di cui al comma 2 e sono tenuti
a munirsi dell'autorizzazione dei titolari dei diritti  in  relazione
al  contributo  specifico  da  loro  fornito  alla  trasmissione  del
programma. 
      5. I titolari dei diritti rilasciano l'autorizzazione di cui al
comma  4  esclusivamente  attraverso  gli   organismi   di   gestione
collettiva, come previsto all'articolo 16-ter. 
      6.  Quando  gli   organismi   di   diffusione   radiotelevisiva
trasmettono i segnali portatori di programmi direttamente al pubblico
e simultaneamente li  trasmettono  ad  altri  organismi  mediante  il
processo tecnico di immissione diretta, le trasmissioni in  tal  modo
effettuate dai distributori  di  segnali  costituiscono  un  atto  di
comunicazione   al   pubblico   distinto   da    quello    effettuato
dall'organismo di diffusione  radiotelevisiva  al  quale  si  applica
l'articolo 16-ter.»; 
    d) all'articolo 79, comma 1, lettera a), le  parole  «via  cavo»,
ovunque ricorrano, sono soppresse; 
    e) dopo l'articolo 79, e' inserito il seguente: 
      «Art. 79-bis - 1. L'articolo 16-ter non si applica  ai  diritti
sulla  ritrasmissione  esercitati  dagli  organismi   di   diffusione
radiotelevisiva   in    relazione    alle    proprie    trasmissioni,
indipendentemente   dal   fatto   che   tali   diritti   appartengano
direttamente o siano stati  trasferiti  a  tali  organismi  da  altri
titolari dei diritti. 
      2. Qualora gli organismi di diffusione  radiotelevisiva  e  gli
operatori  dei   servizi   di   ritrasmissione   avviino   trattative
finalizzate alla conclusione di un accordo per l'autorizzazione  alla
ritrasmissione  dei  programmi   televisivi   e   radiofonici,   tali
trattative  devono  essere  condotte  in   buona   fede,   ai   sensi
dell'articolo 1337 del codice civile.»; 
    f) all'articolo 85-bis,  comma  1,  le  parole  «via  cavo»  sono
soppresse; 
    g) all'articolo 110-bis: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  L'autorizzazione
alla ritrasmissione delle emissioni di  radiodiffusione  e'  concessa
mediante contratto tra i titolari dei diritti d'autore,  i  detentori
di diritti connessi e i soggetti  che  effettuano  la  ritrasmissione
individuati ai sensi dell'articolo 16-ter.»; 
      2) al comma 2, le parole «via cavo» sono soppresse; 
    h) l'articolo 180-bis e' abrogato. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.». 
              -  L'art.  87  Cost.  conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Il testo dell'art. 8 della legge 22 aprile  2021,  n.
          53 (Delega al Governo per il  recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge di delegazione europea 2019-2020),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97, cosi' recita: 
                «Art.  8  (Principi  e  criteri  direttivi   per   il
          recepimento della direttiva (UE) 2019/789,  che  stabilisce
          norme relative all'esercizio del  diritto  d'autore  e  dei
          diritti      connessi      applicabili       a       talune
          trasmissionion-linedegli    organismi     di     diffusione
          radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi  e
          radiofonici e  che  modifica  la  direttiva  93/83/CEE  del
          Consiglio).  -   1.   Nell'esercizio   della   delega   per
          l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 17  aprile  2019,  il  Governo
          osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali  di
          cui all'articolo 32 della legge n. 234 del  2012,  anche  i
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                  a) definire in modo  restrittivo  i  "programmi  di
          produzione  propria   che   sono   finanziati   interamente
          dall'organismo  di  diffusione  radiotelevisiva"   di   cui
          all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto  ii),  della
          direttiva (UE) 2019/789,  in  particolare  riconducendo  il
          concetto  di   "produzione   propria"   alla   nozione   di
          "produzione interna"; 
                  b)  individuare  i  requisiti  degli  organismi  di
          gestione collettiva autorizzati  a  rilasciare  le  licenze
          obbligatorie di cui all'articolo  4  della  direttiva  (UE)
          2019/789,  tenendo  in   considerazione   quanto   disposto
          dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo  2017,  n.
          35. 
                2. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio  della
          delega di cui al presente articolo con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              -  La  direttiva  93/83/CEE  del  Consiglio,   del   27
          settembre 1993, per il coordinamento  di  alcune  norme  in
          materia di diritto d'autore e diritti connessi  applicabili
          alla radiodiffusione via satellite  e  alla  ritrasmissione
          via cavo e' pubblicata nella G.U.C.E. 6  ottobre  1993,  n.
          248. 
              - La direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile  2019,  che  stabilisce  norme
          relative all'esercizio del diritto d'autore e  dei  diritti
          connessi applicabili a  talune  trasmissioni  online  degli
          organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di
          programmi  televisivi  e  radiofonici  e  che  modifica  la
          direttiva  93/83/CEE  del  Consiglio  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 17 maggio 2019, n. L 130. 
              - La legge 22  aprile  1941,  n.  633  (Protezione  del
          diritto  d'autore  e  di  altri  diritti  connessi  al  suo
          esercizio) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio
          1941, n. 166. 
              - La legge  22  novembre  1973,  n.  866  (Ratifica  ed
          esecuzione della convenzione internazionale  relativa  alla
          protezione  degli  artisti  interpreti  o  esecutori,   dei
          produttori   di   fonogrammi   e   degli    organismi    di
          radiodiffusione, firmata a Roma  il  26  ottobre  1961)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1974, n. 3. 
              -  La  legge  20  giugno  1978,  n.  399  (Ratifica  ed
          esecuzione della convenzione di  Berna  per  la  protezione
          delle  opere  letterarie  ed  artistiche,  firmata   il   9
          settembre 1886, completata  a  Parigi  il  4  maggio  1896,
          riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a  Berna
          il 20 marzo 1914, riveduta a  Roma  il  2  giugno  1928,  a
          Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio  1967
          e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1978, n. 214. 
              - La legge  6  agosto  1990,  n.  223  (Disciplina  del
          sistema radiotelevisivo pubblico e privato)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1990, n. 185, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 16 e 16-bis  della
          citata legge 22 aprile 1941, n. 633,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 16. - 1. Il diritto esclusivo di  comunicazione
          al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per  oggetto
          l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza,  quali
          il telegrafo, il telefono,  la  radio,  la  televisione  ed
          altri  mezzi  analoghi  e  comprende  la  comunicazione  al
          pubblico  via  satellite,  la  ritrasmissione,  nonche'  le
          comunicazioni  al  pubblico   codificate   con   condizioni
          particolari di accesso; comprende,  altresi',  la  messa  a
          disposizione  del  pubblico  dell'opera  in   maniera   che
          ciascuno possa avervi  accesso  dal  luogo  e  nel  momento
          scelti individualmente. 
                2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce  con
          alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi  compresi  gli
          atti di messa a disposizione del pubblico.». 
                «Art. 16-bis. - 1. Ai fini della  presente  legge  si
          intende per: 
                  a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande
          di  frequenza  che,  a  norma  della   legislazione   sulle
          telecomunicazioni,  sono  riservate  alla  trasmissione  di
          segnali destinati alla ricezione  diretta  del  pubblico  o
          riservati alla comunicazione individuale privata purche' la
          ricezione di questa avvenga  in  condizioni  comparabili  a
          quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico; 
                  b) comunicazione al pubblico via satellite:  l'atto
          di  inserire  sotto  il  controllo  e  la   responsabilita'
          dell'organismo di radiodiffusione operante  sul  territorio
          nazionale i segnali portatori  di  programmi  destinati  ad
          essere ricevuti dal pubblico in una  sequenza  ininterrotta
          di comunicazione  diretta  al  satellite  e  poi  a  terra.
          Qualora i segnali portatori di programmi siano  diffusi  in
          forma codificata,  vi  e'  comunicazione  al  pubblico  via
          satellite a condizione che i mezzi per  la  decodificazione
          della trasmissione siano messi a disposizione del  pubblico
          a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di  terzi
          con il suo consenso. Qualora la comunicazione  al  pubblico
          via satellite abbia luogo nel territorio di uno  stato  non
          comunitario nel quale non esista il livello  di  protezione
          che per il  detto  sistema  di  comunicazione  al  pubblico
          stabilisce la presente legge: 
                    1) se i segnali ascendenti portatori di programmi
          sono trasmessi al satellite da  una  stazione  situata  nel
          territorio nazionale,  la  comunicazione  al  pubblico  via
          satellite  si  considera  avvenuta  in  Italia.  I  diritti
          riconosciuti   dalla   presente   legge,   relativi    alla
          radiodiffusione  via   satellite,   sono   esercitati   nei
          confronti del soggetto che gestisce la stazione; 
                    2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da  una
          stazione  non  situata  in  uno  Stato  membro  dell'Unione
          europea, ma la  comunicazione  al  pubblico  via  satellite
          avviene su incarico  di  un  organismo  di  radiodiffusione
          situato  in  Italia,  la  comunicazione  al   pubblico   si
          considera  avvenuta  nel   territorio   nazionale   purche'
          l'organismo  di  radiodiffusione  vi  abbia  la  sua   sede
          principale.  I  diritti  stabiliti  dalla  presente  legge,
          relativi   alla   radiodiffusione   via   satellite,   sono
          esercitati  nei  confronti  del   soggetto   che   gestisce
          l'organismo di radiodiffusione; 
                  c) (abrogata)». 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  79,  85-bis,
          110-bis della citata legge 22 aprile  1941,  n.  633,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 79. - 1. Senza pregiudizio dei diritti  sanciti
          da questa legge a favore degli autori,  dei  produttori  di
          fonogrammi, dei  produttori  di  opere  cinematografiche  o
          audiovisive o di sequenze di immagini in  movimento,  degli
          artisti interpreti e degli artisti  esecutori,  coloro  che
          esercitano   l'attivita'   di   emissione   radiofonica   o
          televisiva hanno il diritto esclusivo: 
                  a)  di  autorizzare  la  fissazione  delle  proprie
          emissioni effettuate su filo o via etere:  il  diritto  non
          spetta al distributore qualora ritrasmetta semplicemente le
          emissioni di altri organismi di radiodiffusione; 
                  b)  di  autorizzare  la  riproduzione   diretta   o
          indiretta, temporanea o permanente,  in  qualunque  modo  o
          forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle  proprie
          emissioni; 
                  c) di autorizzare la ritrasmissione su filo  o  via
          etere   delle   proprie   emissioni,   nonche'   la    loro
          comunicazione al pubblico,  se  questa  avviene  in  luoghi
          accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso; 
                  d) di  autorizzare  la  messa  a  disposizione  del
          pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi  accesso
          nel luogo  o  nel  momento  scelti  individualmente,  delle
          fissazioni delle proprie emissioni, siano  esse  effettuate
          su filo o via etere; 
                  e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni
          delle proprie emissioni. Il diritto di distribuzione non si
          esaurisce nel territorio della Comunita'  europea,  se  non
          nel caso di  prima  vendita  effettuata  o  consentita  dal
          titolare in uno Stato membro; 
                  f) i diritti di cui alle lettere c)  e  d)  non  si
          esauriscono con alcun atto di comunicazione al  pubblico  o
          di messa a disposizione del pubblico. 
                2. I soggetti di cui al comma  1  hanno  altresi'  il
          diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie
          emissioni per nuove trasmissioni  o  ritrasmissioni  o  per
          nuove registrazioni. 
                3.   L'espressione   radio-diffusione   ha   riguardo
          all'emissione radiofonica e televisiva. 
                4. L'espressione su  filo  o  via  etere  include  le
          emissioni via cavo e via satellite. 
                5. La durata dei diritti di cui  al  comma  1  e'  di
          cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.». 
                «Art. 85-bis.  -  1.  In  aggiunta  ai  diritti  gia'
          disciplinati nel presente capo e nei  capi  precedenti,  ai
          detentori dei diritti connessi e' riconosciuto  il  diritto
          di autorizzare la ritrasmissione secondo le disposizioni di
          cui all'art. 110-bis.». 
                «Art.   110-bis.   -   1.    L'autorizzazione    alla
          ritrasmissione  delle  emissioni  di   radiodiffusione   e'
          concessa mediante contratto  tra  i  titolari  dei  diritti
          d'autore, i detentori di diritti connessi e i soggetti  che
          effettuano   la   ritrasmissione   individuati   ai   sensi
          dell'articolo 16-ter. 
                2.  In  caso  di  mancata   autorizzazione   per   la
          ritrasmissione di un'emissione di radiodiffusione, le parti
          interessate possono far ricorso  ad  un  terzo,  scelto  di
          comune accordo, per la  formulazione  di  una  proposta  di
          contratto. In caso  di  mancato  accordo  la  scelta  viene
          effettuata dal presidente del tribunale ove ha la residenza
          o la sede una delle parti interessate. 
                3. La proposta del  terzo  si  ritiene  accettata  se
          nessuna delle parti interessate vi si oppone entro  novanta
          giorni dalla notifica.».