Art. 2 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Gli accordi aventi ad oggetto l'esercizio del diritto d'autore e
dei diritti connessi relativi agli atti di comunicazione al  pubblico
di opere o altro materiale protetto, su filo o senza filo, agli  atti
di messa a disposizione del  pubblico  di  opere  o  altro  materiale
protetto, su filo o senza filo, con modalita' tali che ciascuno possa
accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, che hanno luogo nel
corso della fornitura di un servizio online accessorio, nonche'  agli
atti di riproduzione necessari per la fornitura, l'accesso o l'uso di
tale servizio online, vigenti alla  data  del  7  giugno  2021,  sono
soggetti alla disciplina di cui all'articolo 16-quater della legge n.
633 del 1941 a decorrere dal 7 giugno  2023,  se  scadono  dopo  tale
data. 
  2. Le autorizzazioni aventi ad oggetto gli atti di comunicazione al
pubblico di cui all'articolo 16-quinquies  della  legge  n.  633  del
1941, vigenti alla  data  del  7  giugno  2021,  sono  soggette  alla
disciplina di cui al citato articolo a decorrere dal 7  giugno  2025,
se scadono dopo tale data. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti della legge n.  633  del  1941,  si
          veda nelle note alle premesse.