Art. 2 Disposizioni transitorie e finali 1. Gli accordi aventi ad oggetto l'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi relativi agli atti di comunicazione al pubblico di opere o altro materiale protetto, su filo o senza filo, agli atti di messa a disposizione del pubblico di opere o altro materiale protetto, su filo o senza filo, con modalita' tali che ciascuno possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, che hanno luogo nel corso della fornitura di un servizio online accessorio, nonche' agli atti di riproduzione necessari per la fornitura, l'accesso o l'uso di tale servizio online, vigenti alla data del 7 giugno 2021, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 16-quater della legge n. 633 del 1941 a decorrere dal 7 giugno 2023, se scadono dopo tale data. 2. Le autorizzazioni aventi ad oggetto gli atti di comunicazione al pubblico di cui all'articolo 16-quinquies della legge n. 633 del 1941, vigenti alla data del 7 giugno 2021, sono soggette alla disciplina di cui al citato articolo a decorrere dal 7 giugno 2025, se scadono dopo tale data.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti della legge n. 633 del 1941, si veda nelle note alle premesse.