Art. 2
Relazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni al
Parlamento
1. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni trasmette
alle Camere una relazione, integrata da verifica d'impatto della
regolazione, sull'applicazione di propria competenza delle
disposizioni che vi sono contenute, con particolare riferimento ai
criteri e alle modalita' di determinazione dell'equo compenso per gli
editori di pubblicazioni giornalistiche, di cui all'articolo 43-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alla procedura di
determinazione dei compensi per gli autori, artisti, interpreti e
esecutori, previo confronto con gli organismi di gestione collettiva
o entita' di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15
marzo 2017 n. 35.
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti della legge 22 aprile 1941, n. 633
si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35
(Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione
collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e
sulla concessione di licenze multiterritoriali per i
diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato
interno) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo
2017, n. 72.