Art. 2 
 
Relazione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  al
                             Parlamento 
 
  1. Decorsi due anni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, l'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  trasmette
alle Camere una relazione,  integrata  da  verifica  d'impatto  della
regolazione,   sull'applicazione   di   propria   competenza    delle
disposizioni che vi sono contenute, con  particolare  riferimento  ai
criteri e alle modalita' di determinazione dell'equo compenso per gli
editori di pubblicazioni giornalistiche, di cui  all'articolo  43-bis
della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,   e   alla   procedura   di
determinazione dei compensi per gli  autori,  artisti,  interpreti  e
esecutori, previo confronto con gli organismi di gestione  collettiva
o entita' di gestione indipendenti di cui al decreto  legislativo  15
marzo 2017 n. 35. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti della legge 22 aprile 1941, n.  633
          si veda nelle note alle premesse. 
              -  Il  decreto  legislativo  15  marzo   2017   n.   35
          (Attuazione  della  direttiva  2014/26/UE  sulla   gestione
          collettiva dei diritti d'autore e dei  diritti  connessi  e
          sulla  concessione  di  licenze  multiterritoriali  per   i
          diritti su opere musicali  per  l'uso  online  nel  mercato
          interno) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  27  marzo
          2017, n. 72.