Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle
opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in
materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del
7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti
acquisiti fino al 6 giugno 2021.
2. All'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31
luglio 1997, n. 249, dopo le parole: «i fornitori di servizi di
intermediazione on line e i motori di ricerca on line, anche se non
stabiliti, che offrono servizi in Italia,» sono inserite le seguenti
«i prestatori di servizi della societa' dell'informazione, comprese
le imprese di media monitoring e rassegne stampa, nonche' quelle
operanti nel settore del video on demand,».
Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero
5 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177,
S.O., come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni). - 1.-5. (omissis).
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti
esercita le seguenti funzioni:
1)-4) (omissis);
5) cura la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della
presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte
dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le
imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere
mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere
su giornali quotidiani o periodici, sul web e altre
piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di
produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e
televisivi, i fornitori di servizi di intermediazione on
line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti,
che offrono servizi in Italia, i prestatori di servizi
della societa' dell'informazione, comprese le imprese di
media monitoring e rassegne stampa, nonche' quelle operanti
nel settore del video on demand, nonche' le imprese
editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e
le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonche' le
imprese fornitrici di servizi telematici e di
telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e
digitale; nel registro sono altresi' censite le
infrastrutture di diffusione operanti nel territorio
nazionale. L'Autorita' adotta apposito regolamento per
l'organizzazione e la tenuta del registro e per la
definizione dei criteri di individuazione dei soggetti
tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia' iscritti al
registro alla data di entrata in vigore della presente
legge;».