Art. 3 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  anche  alle
opere e agli altri materiali protetti dalla  normativa  nazionale  in
materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data  del
7 giugno 2021. Sono fatti salvi i  contratti  conclusi  e  i  diritti
acquisiti fino al 6 giugno 2021. 
  2. All'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5,  della  legge  31
luglio 1997, n. 249, dopo le  parole:  «i  fornitori  di  servizi  di
intermediazione on line e i motori di ricerca on line, anche  se  non
stabiliti, che offrono servizi in Italia,» sono inserite le  seguenti
«i prestatori di servizi della societa'  dell'informazione,  comprese
le imprese di media monitoring  e  rassegne  stampa,  nonche'  quelle
operanti nel settore del video on demand,». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero
          5  della  legge  31  luglio  1997,  n.   249   (Istituzione
          dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e  norme
          sui sistemi  delle  telecomunicazioni  e  radiotelevisivo),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177,
          S.O., come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.   1   (Autorita'   per    le    garanzie    nelle
          comunicazioni). - 1.-5. (omissis). 
              6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate: 
                a) la commissione per le  infrastrutture  e  le  reti
          esercita le seguenti funzioni: 
                  1)-4) (omissis); 
                  5) cura la tenuta del registro degli  operatori  di
          comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu'  della
          presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
          di autorizzazione in base alla vigente normativa  da  parte
          dell'Autorita'  o  delle  amministrazioni  competenti,   le
          imprese  concessionarie  di  pubblicita'   da   trasmettere
          mediante impianti radiofonici o televisivi o da  diffondere
          su  giornali  quotidiani  o  periodici,  sul  web  e  altre
          piattaforme  digitali  fisse  o  mobili,  le   imprese   di
          produzione e  distribuzione  dei  programmi  radiofonici  e
          televisivi, i fornitori di servizi  di  intermediazione  on
          line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti,
          che offrono servizi in  Italia,  i  prestatori  di  servizi
          della societa' dell'informazione, comprese  le  imprese  di
          media monitoring e rassegne stampa, nonche' quelle operanti
          nel  settore  del  video  on  demand,  nonche'  le  imprese
          editrici di giornali quotidiani, di periodici o  riviste  e
          le agenzie di stampa di  carattere  nazionale,  nonche'  le
          imprese   fornitrici   di   servizi   telematici    e    di
          telecomunicazioni ivi  compresa  l'editoria  elettronica  e
          digitale;   nel   registro   sono   altresi'   censite   le
          infrastrutture  di  diffusione  operanti   nel   territorio
          nazionale.  L'Autorita'  adotta  apposito  regolamento  per
          l'organizzazione  e  la  tenuta  del  registro  e  per   la
          definizione dei  criteri  di  individuazione  dei  soggetti
          tenuti all'iscrizione diversi da quelli  gia'  iscritti  al
          registro alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge;».