Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi
complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di
regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e
sanzionatorie di cui agli articoli 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84,
102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter della legge 22
aprile 1941, n. 633, attribuite dal presente decreto all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, gli adempimenti di competenza
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sono finanziati
mediante il contributo di cui all'articolo 1, comma 66, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico degli editori di
pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che
associata o consorziata, nonche' dei prestatori di servizi della
societa' dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e
rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand.
Per i soggetti di cui al primo periodo, l'Autorita', con propria
deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalita'
di versamento di detto contributo e fissa l'entita' di contribuzione
nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel
territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di societa'
aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione,
risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i
soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle
omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore
complessivo della produzione.
2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1.
3. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei
compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
ad eccezione di quanto previsto dal comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 novembre 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Franceschini, Ministro della cultura
Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Cartabia, Ministro della giustizia
Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Note all'art. 4:
- Per il testo degli articoli 18-bis, 46-bis, 80, 84 e
180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 si veda nelle
note all'art. 1.
- Il testo dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2005, n. 302, S.O., cosi' recita:
«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.
66. In sede di prima applicazione, per l'anno 2006,
l'entita' della contribuzione a carico dei soggetti
operanti nel settore delle comunicazioni di cui
all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14
novembre 1995, n. 481, e' fissata in misura pari all'1,5
per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di entrata in vigore della
presente legge. Per gli anni successivi, eventuali
variazioni della misura e delle modalita' della
contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel
limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal
bilancio approvato precedentemente alla adozione della
delibera.».