Art. 2 
 
Modifiche alla Parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
                                 58 
 
  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Parte  II,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 41, comma 2, alla  lettera  a),  dopo  la  parola
«OICVM» sono aggiunte le seguenti: «nonche' il ritiro della  notifica
con   la   quale   e'    stata    precedentemente    comunicata    la
commercializzazione di OICVM in uno Stato dell'Unione europea diverso
dall'Italia»; 
    b)  alla  rubrica  del  Capo  II-ter,  Titolo  III,   le   parole
«Commercializzazione  di  Oicr»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«Pre-commercializzazione e commercializzazione di Oicr»; 
    c) all'articolo 42: 
      1) al comma 1, le parole «determina le modalita'  di  esercizio
in  Italia  dei  diritti  degli  investitori,  avuto  riguardo   alle
attivita' concernenti i pagamenti, il riacquisto e il rimborso  delle
quote» sono sostituite dalle seguenti: «disciplina le  strutture  per
gli investitori che gli OICVM UE devono  mettere  a  disposizione  in
Italia, previste dall'articolo 92 della direttiva  2009/65/CE  e,  in
particolare:  a)  determina  i  compiti  delle  strutture   per   gli
investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio dei  diritti
e  l'accesso  alle  informazioni  previsti  dall'articolo  92   della
direttiva 2009/65/CE; b) stabilisce la  lingua  attraverso  cui  tali
strutture devono essere  fornite;  c)  disciplina  le  condizioni  in
presenza delle quali i compiti di cui alla lettera a) possono  essere
svolti da un soggetto terzo  o  dall'OICVM  UE  congiuntamente  a  un
soggetto terzo.»; 
      2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
        «4-bis. La cessazione della commercializzazione in Italia  di
quote o di azioni di OICVM UE  e'  preceduta  da  una  notifica  alla
Consob da parte dell'autorita' dello  Stato  di  origine  dell'OICVM,
secondo le  procedure  previste  dalla  direttiva  2009/65/CE  e  nel
rispetto delle relative norme di attuazione adottate con  regolamento
dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. 
        4-ter.  La  Banca  d'Italia  e  la  Consob,  in  qualita'  di
autorita' competenti dello Stato in cui  l'OICVM  UE  ha  cessato  la
commercializzazione: a) possono chiedere, nell'ambito  delle  proprie
competenze, alle societa' di gestione UE la comunicazione di  dati  e
notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e  nei
termini  dalle   stesse   stabiliti;   b)   continuano   a   vigilare
sull'osservanza da parte degli OICVM UE degli obblighi  derivanti  da
disposizioni dell'ordinamento italiano  e  dell'Unione  europea  loro
applicabili nelle materie del presente decreto; c) possono esercitare
nei  confronti  degli  OICVM  UE  i  poteri  previsti   dall'articolo
7-quinquies; d) possono esercitare gli ulteriori poteri previsti  nel
presente decreto nei confronti degli OICVM UE. 
        4-quater. Dal momento del ricevimento da parte  della  Consob
della notifica prevista  dal  comma  4-bis,  la  Consob  e  la  Banca
d'Italia non impongono all'OICVM UE di dimostrare la conformita' alle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in
materia di requisiti di commercializzazione previste dall'articolo  5
del regolamento (UE) 2019/1156.»; 
    d) dopo l'articolo 42, e' inserito il seguente: 
      «Art. 42-bis (Pre-commercializzazione di FIA riservati).  -  1.
La pre-commercializzazione  di  FIA  riservati  e'  la  fornitura  di
informazioni  o  comunicazioni,  direttamente  o  indirettamente,  su
strategie o su idee di investimento da parte di una Sgr o di un GEFIA
UE o per loro conto ai potenziali investitori professionali residenti
o aventi sede legale nel territorio dell'Unione europea, al  fine  di
sondare l'interesse dei medesimi verso un FIA  italiano  o  UE  o  un
comparto non ancora istituiti o istituiti ma per i quali non e' stata
ancora avviata la procedura di notifica  prevista  dall'articolo  43,
commi 2 e 8, nello Stato  membro  in  cui  i  potenziali  investitori
risiedono   o   hanno   la   sede   legale.   In   ogni   caso,    la
pre-commercializzazione  non  costituisce  mai  un'offerta  ai  sensi
dell'articolo 43, comma 1. 
      2. Le Sgr non possono svolgere in Italia e  negli  altri  Stati
dell'Unione europea la pre-commercializzazione nei  casi  in  cui  le
informazioni fornite ai potenziali investitori: 
        a)  sono  sufficienti  a  consentire  agli   investitori   di
impegnarsi a sottoscrivere quote o azioni di un particolare FIA; 
        b) equivalgono a  moduli  di  sottoscrizione  o  a  documenti
analoghi, sia in forma di bozza che nella versione definitiva; 
        c) equivalgono alla versione finale degli atti  costituitivi,
del prospetto o di altri documenti di offerta relativi a un  FIA  non
ancora istituito. 
      3. Se ai potenziali investitori  residenti  o  aventi  la  sede
legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea sono fornite
da parte della Sgr una bozza di prospetto o una bozza di documenti di
offerta, esse non contengono informazioni  sufficienti  a  consentire
agli investitori di prendere una decisione di investimento e indicano
chiaramente che: 
        a) non costituiscono un'offerta o un invito  a  sottoscrivere
quote o azioni di un FIA; 
        b) le informazioni in esse  contenute  non  sono  complete  e
potrebbero essere soggette a modifiche, ragion per cui non dovrebbero
generare affidamento. 
      4. La Sgr assicura che gli investitori non sottoscrivano  quote
o azioni di un  FIA  attraverso  la  pre-commercializzazione  e  che,
qualora contattati nell'ambito della  pre-commercializzazione  di  un
FIA, possano sottoscrivere  quote  o  azioni  di  tale  FIA  soltanto
nell'ambito della commercializzazione prevista dall'articolo 43. 
      5. La Sgr trasmette alla Consob una comunicazione che contiene: 
        a)  un  elenco  degli  Stati  membri,  inclusa  eventualmente
l'Italia, in cui si svolge o si e' svolta la pre-commercializzazione; 
        b) i periodi di tempo in cui si svolge  o  si  e'  svolta  la
pre-commercializzazione; 
        c) una breve descrizione dell'attivita' svolta  nel  contesto
della  pre-commercializzazione,  comprese   le   informazioni   sulle
strategie di investimento presentate; 
        d) ove rilevante, un elenco dei FIA o dei comparti che sono o
sono stati oggetto della pre-commercializzazione. 
      6. La Consob informa prontamente le autorita' competenti  degli
Stati   membri   in   cui   la   Sgr   svolge   o   ha   svolto    la
pre-commercializzazione. 
      7. Quando un GEFIA  UE  svolge  la  pre-commercializzazione  in
Italia, la Consob e' informata  di  tale  circostanza  dall'autorita'
competente sul GEFIA UE e puo' chiedere a tale autorita'  di  fornire
ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che si svolge  o
si e' svolta sul territorio della Repubblica. 
      8. La Consob  disciplina  con  regolamento,  sentita  la  Banca
d'Italia: 
        a) i termini e le modalita' che la Sgr deve osservare per  la
trasmissione della comunicazione di cui al comma 5; 
        b) le fattispecie in presenza delle quali  la  sottoscrizione
da parte di investitori professionali di quote o  azioni  di  un  FIA
indicato   nelle   informazioni   fornite    nel    contesto    della
pre-commercializzazione    o    istituito     a     seguito     della
pre-commercializzazione,   e'   considerata   il   risultato    della
commercializzazione svolta dalla Sgr e ad essa si applica  l'articolo
43. 
      9.   I   soggetti   terzi   possono   svolgere   attivita'   di
pre-commercializzazione per conto di  una  Sgr.  La  Consob,  con  il
regolamento di cui al comma 8, individua i soggetti terzi che possono
svolgere tali attivita'. Ad essi si  applicano  le  disposizioni  del
presente articolo. 
      10. Le disposizioni del presente articolo relative alle  Sgr  e
ai GEFIA UE si applicano anche ai  FIA  italiani  e  ai  FIA  UE  che
gestiscono i propri patrimoni.»; 
    e) all'articolo 43: 
      1) al comma 3: 
        1.1 alla lettera g), le parole  «investitori  professionali.»
sono sostituite dalle seguenti: «investitori professionali;»; 
        1.2 dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti: «g-bis)  i
dettagli necessari, compreso l'indirizzo, per la  fatturazione  o  la
comunicazione di eventuali spese ed oneri regolamentari eventualmente
applicabili  dalle  autorita'  competenti  dello  Stato   dell'Unione
europea diverso dall'Italia in cui la  Sgr  o  il  GEFIA  UE  non  UE
intende commercializzare il FIA; g-ter) informazioni sulle  strutture
per gli investitori previste dall'articolo 44.»; 
      2) al comma 7, ultimo periodo, le parole «trenta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «quindici giorni lavorativi»; 
      3) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti: 
        «7-bis. Le Sgr che commercializzano quote o azioni di  alcuni
o di tutti i loro  FIA  in  uno  Stato  dell'Unione  europea  diverso
dall'Italia e che intendono cessare la  commercializzazione  di  tali
quote o azioni  in  detto  Stato  dell'Unione  europea,  inviano  una
notifica alla Consob con la quale ritirano la precedente notifica  di
cui al comma 2. 
        7-ter. La Consob, sentita la Banca d'Italia,  stabilisce  con
regolamento  le  norme  di  attuazione  della  direttiva   2011/61/UE
concernenti le condizioni, le procedure e gli  obblighi  che  le  Sgr
rispettano  in  caso  di  ritiro   della   notifica   relativa   alla
commercializzazione in uno Stato dell'Unione europea. 
        7-quater. La Consob, verificata la completezza della notifica
di  cui  al  comma  7-bis,  entro  quindici  giorni  lavorativi   dal
ricevimento della stessa, la trasmette all'autorita' competente dello
Stato dell'UE diverso dall'Italia in cui la Sgr  intende  cessare  la
commercializzazione e all'AESFEM. La Consob comunica  tempestivamente
alla Sgr l'avvenuta trasmissione della notifica.»; 
      4) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti: 
        «8-bis. La cessazione della commercializzazione in Italia  di
quote o di azioni di FIA gestiti da un GEFIA UE e' preceduta  da  una
notifica alla Consob da parte dell'autorita' dello Stato  di  origine
del  GEFIA  UE,  secondo  le  procedure  previste   dalla   direttiva
2011/61/UE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate
con regolamento dalla Consob, sentita la Banca  d'Italia.  La  Consob
trasmette  tempestivamente  alla  Banca  d'Italia   le   informazioni
contenute nella notifica e i documenti alla stessa allegati. 
        8-ter.  La  Banca  d'Italia  e  la  Consob,  in  qualita'  di
autorita' competenti dello Stato in cui il GEFIA  UE  ha  cessato  la
commercializzazione: 
          a) possono chiedere, nell'ambito delle proprie  competenze,
ai GEFIA UE la comunicazione di dati e notizie e la  trasmissione  di
atti e  documenti  con  le  modalita'  e  nei  termini  dalle  stesse
stabiliti; 
          b) continuano a vigilare sull'osservanza da parte dei GEFIA
degli obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano  e
dell'Unione europea  loro  applicabili  nelle  materie  del  presente
decreto; 
          c) possono esercitare nei confronti dei GEFIA UE  i  poteri
previsti dall'articolo 7-quinquies; 
          d)  possono  esercitare   gli   ulteriori   poteri,   anche
sanzionatori, previsti nel presente decreto nei confronti  dei  GEFIA
UE. 
        8-quater. Dal momento del ricevimento da parte  della  Consob
della notifica prevista  dal  comma  8-bis,  la  Consob  e  la  Banca
d'Italia non impongono al GEFIA UE di dimostrare la conformita'  alle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in
materia di requisiti di commercializzazione previste dall'articolo  5
del regolamento (UE) 2019/1156.»; 
    f) all'articolo 44: 
      1) Il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  26  del
regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
29 aprile 2015, la Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina: 
          a) la procedura per la notifica prevista dal comma 1; 
          b) le strutture  per  gli  investitori  al  dettaglio,  non
rientranti  nelle  categorie  di  investitori  cui   possono   essere
commercializzati i FIA  italiani  riservati,  che  i  gestori  devono
mettere a disposizione in Italia, previste dall'articolo 43-bis della
direttiva 2011/61/UE e, in particolare: 
          1) definisce i compiti delle strutture per gli  investitori
in modo da garantire ai medesimi l'esercizio dei diritti e  l'accesso
alle  informazioni  previsti  dall'articolo  43-bis  della  direttiva
2011/61/UE; 
          2) stabilisce la lingua utilizzata da tali strutture per lo
svolgimento dei compiti di cui al numero 1); 
          3) disciplina le  condizioni  in  presenza  delle  quali  i
compiti di cui al numero 1) possono  essere  svolti  da  un  soggetto
terzo o dal gestore congiuntamente a un soggetto terzo.»; 
      2) al comma 5 la lettera e) e' sostituita dalla  seguente:  «e)
fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento  (UE)
2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, i
gestori mettono  a  disposizione  in  Italia  le  strutture  per  gli
investitori  al  dettaglio,  non  rientranti   nelle   categorie   di
investitori  cui  possono  essere  commercializzati  i  FIA  italiani
riservati, previste dall'articolo 43-bis della direttiva  2011/61/UE,
in conformita' alle disposizioni regolamentari dettate dalla  Consob,
sentita la Banca d'Italia, che in particolare: 
        1) determina i compiti delle strutture per gli investitori in
modo da garantire ai medesimi l'esercizio  dei  diritti  e  l'accesso
alle  informazioni  previsti  dall'articolo  43-bis  della  direttiva
2011/61/UE; 
        2) stabilisce la lingua attraverso cui tali strutture  devono
essere fornite; 
        3) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti
di cui al numero 1) possono essere svolti da un soggetto terzo o  dal
gestore congiuntamente a un soggetto terzo;». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art.  41  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 41 (Operativita' transfrontaliera delle Sgr). -
          1.  Le  Sgr  possono  operare,   anche   senza   stabilirvi
          succursali, in uno Stato UE e non  UE,  in  conformita'  al
          regolamento previsto dal comma 2. 
                2. La Banca d'Italia, sentita la  Consob,  stabilisce
          con regolamento le norme di attuazione  delle  disposizioni
          dell'UE concernenti le condizioni e le procedure che le Sgr
          rispettano per: 
                  a)  la  prestazione  negli  Stati   dell'UE   delle
          attivita' per le quali  sono  autorizzate  ai  sensi  della
          direttiva  2009/65/CE   e   delle   relative   disposizioni
          attuative, ivi inclusa l'istituzione di  OICVM  nonche'  il
          ritiro della notifica con la quale e' stata precedentemente
          comunicata la commercializzazione di  OICVM  in  uno  Stato
          dell'Unione europea diverso dall'Italia; 
                  b) l'operativita'  in  via  transfrontaliera  negli
          Stati UE e non UE, in  conformita'  alle  previsioni  della
          direttiva  2011/61/UE   e   delle   relative   disposizioni
          attuative, fermo restando quanto previsto nel capo II-ter. 
                3. La Banca d'Italia, nel  regolamento  previsto  dal
          comma 2, definisce altresi' le condizioni e le procedure in
          base  alle  quali  le  Sgr  sono  autorizzate  dalla  Banca
          d'Italia, d'intesa  con  la  Consob,  per  operare  in  via
          transfrontaliera negli Stati UE e non UE nei  casi  esclusi
          dall'ambito di applicazione delle  direttive  2009/65/CE  e
          2011/61/UE. Ai fini  dell'operativita'  delle  Sgr  in  uno
          Stato non UE  e'  necessaria  la  sussistenza  di  apposite
          intese di collaborazione con le competenti autorita'  dello
          Stato ospitante. 
                4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche alle Sicav e  alle  Sicaf  che  gestiscono  i  propri
          patrimoni.». 
              - Il testo della rubrica del Capo II-ter del Titolo III
          della Parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
          58, come modificato dal  presente  decreto,  cosi'  recita:
          «Pre-commercializzazione e commercializzazione di Oicr» 
              - Il testo dell'art.  42  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 42 (Commercializzazione in Italia di quote o di
          azioni di OICVM UE). - 1. La commercializzazione in  Italia
          di quote o di azioni  di  OICVM  UE  e'  preceduta  da  una
          notifica alla Consob da parte dell'autorita' dello Stato di
          origine dell'OICVM, secondo  le  procedure  previste  dalle
          disposizioni dell'UE e nel rispetto delle relative norme di
          attuazione adottate con regolamento dalla  Consob,  sentita
          la Banca d'Italia. Con il medesimo  regolamento  la  Consob
          disciplina le strutture per gli investitori che  gli  OICVM
          UE  devono  mettere  a  disposizione  in  Italia,  previste
          dall'art. 92 della direttiva 2009/65/CE e, in  particolare:
          a) determina i compiti delle strutture per gli  investitori
          in modo da garantire ai medesimi l'esercizio dei diritti  e
          l'accesso alle informazioni  previsti  dall'art.  92  della
          direttiva 2009/65/CE; b) stabilisce  la  lingua  attraverso
          cui tali strutture devono essere fornite; c) disciplina  le
          condizioni in presenza delle quali i compiti  di  cui  alla
          lettera a) possono essere svolti da  un  soggetto  terzo  o
          dall'OICVM UE congiuntamente a un soggetto terzo. 
                2. Alle societa' di gestione UE che intendono offrire
          in Italia, senza stabilimento di succursali, quote di OICVM
          dalle stesse  gestiti  non  si  applicano  le  disposizioni
          dell'art. 41-bis. 
                3.  La  Consob,  sentita  la  Banca   d'Italia,   con
          regolamento: 
                  a) individua le informazioni da fornire al pubblico
          nell'ambito della commercializzazione delle quote  o  delle
          azioni nel territorio della Repubblica nonche' le modalita'
          con cui tali informazioni devono essere fornite; 
                  b) determina le modalita'  con  cui  devono  essere
          resi pubblici il prezzo  di  emissione  o  di  vendita,  di
          riacquisto o di rimborso delle quote o delle azioni. 
                4. La Banca d'Italia e la Consob possono  richiedere,
          nell'ambito delle rispettive competenze, agli emittenti e a
          coloro che curano  la  commercializzazione  delle  quote  o
          delle azioni indicate nel comma 1 la  comunicazione,  anche
          periodica, di dati e notizie e la trasmissione  di  atti  e
          documenti. 
                4-bis. La  cessazione  della  commercializzazione  in
          Italia di quote o di azioni di OICVM UE e' preceduta da una
          notifica alla Consob da parte dell'autorita' dello Stato di
          origine dell'OICVM, secondo  le  procedure  previste  dalla
          direttiva 2009/65/CE e nel rispetto delle relative norme di
          attuazione adottate con regolamento dalla  Consob,  sentita
          la Banca d'Italia. 
                4-ter. La Banca d'Italia e la Consob, in qualita'  di
          autorita' competenti dello  Stato  in  cui  l'OICVM  UE  ha
          cessato  la  commercializzazione:  a)   possono   chiedere,
          nell'ambito delle  proprie  competenze,  alle  societa'  di
          gestione UE  la  comunicazione  di  dati  e  notizie  e  la
          trasmissione di atti e documenti con  le  modalita'  e  nei
          termini dalle stesse stabiliti; b)  continuano  a  vigilare
          sull'osservanza da parte  degli  OICVM  UE  degli  obblighi
          derivanti  da  disposizioni  dell'ordinamento  italiano   e
          dell'Unione europea  loro  applicabili  nelle  materie  del
          presente decreto; c) possono esercitare nei confronti degli
          OICVM  UE  i  poteri  previsti  dall'art.  7-quinquies;  d)
          possono  esercitare  gli  ulteriori  poteri  previsti   nel
          presente decreto nei confronti degli OICVM UE. 
                4-quater. Dal momento del ricevimento da parte  della
          Consob della notifica prevista dal comma 4-bis, la Consob e
          la Banca d'Italia non impongono all'OICVM UE di  dimostrare
          la conformita' alle disposizioni legislative, regolamentari
          e amministrative  nazionali  in  materia  di  requisiti  di
          commercializzazione previste dall'art.  5  del  regolamento
          (UE) 2019/1156.». 
              - Il testo dell'art.  43  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 43 (Commercializzazione di FIA riservati). - 1.
          La  commercializzazione  di   FIA   e'   l'offerta,   anche
          indiretta, su iniziativa o per  conto  del  gestore,  delle
          quote o azioni  del  FIA  gestito  rivolta  ad  investitori
          residenti o aventi sede legale nel territorio dell'UE. 
                2. La commercializzazione in  Italia  delle  quote  o
          delle azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e FIA non UE
          gestiti da una Sgr o da un  GEFIA  non  UE  autorizzato  in
          Italia  e  la  commercializzazione  in  uno  Stato  dell'UE
          diverso   dall'Italia,   nei   confronti   di   investitori
          professionali, delle quote o azioni di FIA italiani, FIA UE
          e FIA non UE gestiti da una  Sgr  o  da  un  GEFIA  non  UE
          autorizzato in Italia, sono precedute da una notifica  alla
          Consob. La  Consob  trasmette  tempestivamente  alla  Banca
          d'Italia le  informazioni  contenute  nella  notifica  e  i
          documenti ivi allegati. 
                3. La notifica contiene: 
                  a) la lettera di notifica, corredata del  programma
          di  attivita'  che   individua   il   FIA   oggetto   della
          commercializzazione e lo Stato di origine del FIA; 
                  b) il regolamento o lo statuto del FIA; 
                  c) l'identita' del depositario del FIA; 
                  d) la descrizione del FIA e le  altre  informazioni
          messe a disposizione degli investitori ai  sensi  dell'art.
          6, comma  2,  lettera  a),  n.  3-bis),  e  della  relativa
          disciplina attuativa; 
                  e) l'indicazione dello  Stato  d'origine  dell'OICR
          master se l'OICR oggetto di commercializzazione e' un  OICR
          feeder; 
                  f) se rilevante, l'indicazione dello Stato  dell'UE
          diverso dall'Italia in  cui  le  quote  o  azioni  del  FIA
          saranno commercializzate; 
                  g) le informazioni sulle  modalita'  stabilite  per
          impedire la commercializzazione delle quote  o  azioni  del
          FIA nei confronti di investitori al dettaglio. A tal  fine,
          il regolamento o lo statuto e  la  documentazione  messa  a
          disposizione degli investitori prevedono che le quote o  le
          azioni dei FIA possono  essere  commercializzate  solo  nei
          confronti di investitori professionali; 
                  g-bis) i dettagli necessari, compreso  l'indirizzo,
          per la fatturazione o la comunicazione di  eventuali  spese
          ed  oneri  regolamentari  eventualmente  applicabili  dalle
          autorita'  competenti  dello  Stato   dell'Unione   europea
          diverso dall'Italia in cui la Sgr o  il  GEFIA  UE  non  UE
          intende commercializzare il FIA; 
                  g-ter)  informazioni  sulle   strutture   per   gli
          investitori previste dall'art. 44. 
                4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, se  non
          sussistono motivi ostativi, entro 20 giorni lavorativi  dal
          ricevimento della notifica: 
                  a) comunica alla Sgr o al GEFIA  non  UE  che  puo'
          avviare la commercializzazione  in  Italia  delle  quote  o
          azioni  del  FIA  oggetto  della  notifica.  Nel  caso   di
          commercializzazione  in   Italia   di   un   FIA   UE,   la
          comunicazione   e'   effettuata   anche    nei    confronti
          dell'autorita' competente dello Stato d'origine del FIA; 
                  b) trasmette all'autorita' competente  dello  Stato
          dell'UE diverso dall'Italia in cui la Sgr o il GEFIA non UE
          intende commercializzare il FIA il  fascicolo  di  notifica
          che include  la  documentazione  prevista  dal  comma  3  e
          l'attestato  di  cui  al  comma  5.   La   Consob   informa
          tempestivamente il gestore dell'avvenuta  trasmissione  del
          fascicolo di notifica. 
                Il gestore non puo'  avviare  la  commercializzazione
          prima della ricezione di tale comunicazione. 
                5. La Banca d'Italia esprime la  propria  intesa  sui
          profili indicati dalle lettere a), b), c) ed e)  del  comma
          3, e in ordine all'adeguatezza del gestore a gestire il FIA
          oggetto di notifica. Nel caso di commercializzazione in uno
          Stato  membro  dell'UE  diverso   dall'Italia,   la   Banca
          d'Italia, ove rilasci la propria  intesa,  attesta  che  il
          gestore  e'  autorizzato  a  gestire  il  FIA  oggetto   di
          notifica. 
                6. La Consob, sentita la  Banca  d'Italia,  definisce
          con regolamento le procedure per la notifica  prevista  dal
          comma 2. 
                7. Nel caso di modifiche rilevanti delle informazioni
          e dei documenti indicati nel comma 3, il  gestore  comunica
          tali modifiche alla Consob almeno trenta giorni prima della
          relativa vigenza o,  nel  caso  di  modifiche  che  non  e'
          possibile pianificare, non  appena  esse  intervengono.  La
          Consob trasmette tempestivamente  alla  Banca  d'Italia  le
          informazioni contenute nella notifica ed i  documenti  alla
          stessa  allegati.  Entro  quindici  giorni  lavorativi  dal
          ricevimento  della  comunicazione  la  Consob  e  la  Banca
          d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze,  possono
          disporre il divieto della modifica. 
                7-bis. Le Sgr che commercializzano quote o azioni  di
          alcuni o di tutti i  loro  FIA  in  uno  Stato  dell'Unione
          europea diverso dall'Italia  e  che  intendono  cessare  la
          commercializzazione di tali quote o azioni in  detto  Stato
          dell'Unione europea, inviano una notifica alla  Consob  con
          la quale ritirano la precedente notifica di cui al comma 2. 
                7-ter.  La  Consob,  sentita   la   Banca   d'Italia,
          stabilisce con regolamento le  norme  di  attuazione  della
          direttiva  2011/61/UE   concernenti   le   condizioni,   le
          procedure e gli obblighi che le Sgr rispettano in  caso  di
          ritiro della notifica relativa alla commercializzazione  in
          uno Stato dell'Unione europea. 
                7-quater. La Consob, verificata la completezza  della
          notifica di cui  al  comma  7-bis,  entro  quindici  giorni
          lavorativi  dal  ricevimento  della  stessa,  la  trasmette
          all'autorita'  competente  dello  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia   in   cui   la   Sgr   intende   cessare    la
          commercializzazione  e  all'AESFEM.  La   Consob   comunica
          tempestivamente  alla  Sgr  l'avvenuta  trasmissione  della
          notifica. 
                8. La commercializzazione in  Italia,  a  investitori
          professionali e alle categorie di  investitori  individuate
          dal regolamento di cui all'art. 39, delle quote o azioni di
          FIA italiani riservati, FIA UE e non UE gestiti da un GEFIA
          UE o da un GEFIA non UE autorizzato in  uno  Stato  dell'UE
          diverso dall'Italia, e'  preceduta  da  una  notifica  alla
          Consob  da  parte  dell'autorita'  dello  Stato  membro  di
          origine per ciascun FIA oggetto di commercializzazione.  La
          Consob trasmette tempestivamente  alla  Banca  d'Italia  le
          informazioni contenute nella notifica e  i  documenti  alla
          stessa allegati. Nel caso di commercializzazione di quote o
          azioni  di  FIA  italiani  resta  fermo   quanto   previsto
          nell'art. 41-ter, commi 2 e 3. La Consob, sentita la  Banca
          d'Italia, definisce con regolamento  la  procedura  per  la
          notifica prevista dal presente comma. 
                8-bis. La  cessazione  della  commercializzazione  in
          Italia di quote o di azioni di FIA gestiti da un  GEFIA  UE
          e'  preceduta  da  una  notifica  alla  Consob   da   parte
          dell'autorita' dello Stato di origine del GEFIA UE, secondo
          le procedure previste  dalla  direttiva  2011/61/UE  e  nel
          rispetto delle relative norme di  attuazione  adottate  con
          regolamento dalla Consob, sentita  la  Banca  d'Italia.  La
          Consob trasmette tempestivamente  alla  Banca  d'Italia  le
          informazioni contenute nella notifica e  i  documenti  alla
          stessa allegati. 
                8-ter. La Banca d'Italia e la Consob, in qualita'  di
          autorita' competenti dello Stato in  cui  il  GEFIA  UE  ha
          cessato la commercializzazione: 
                  a)  possono  chiedere,  nell'ambito  delle  proprie
          competenze, ai GEFIA UE la comunicazione di dati e  notizie
          e la trasmissione di atti e documenti con  le  modalita'  e
          nei termini dalle stesse stabiliti; 
                  b) continuano a vigilare sull'osservanza  da  parte
          dei  GEFIA  degli  obblighi   derivanti   da   disposizioni
          dell'ordinamento  italiano  e  dell'Unione   europea   loro
          applicabili nelle materie del presente decreto; 
                  c) possono esercitare nei confronti dei GEFIA UE  i
          poteri previsti dall'art. 7-quinquies; 
                  d) possono esercitare gli ulteriori  poteri,  anche
          sanzionatori, previsti nel presente decreto  nei  confronti
          dei GEFIA UE. 
                8-quater. Dal momento del ricevimento da parte  della
          Consob della notifica prevista dal comma 8-bis, la Consob e
          la Banca d'Italia non impongono al GEFIA UE  di  dimostrare
          la conformita' alle disposizioni legislative, regolamentari
          e amministrative  nazionali  in  materia  di  requisiti  di
          commercializzazione previste dall'art.  5  del  regolamento
          (UE) 2019/1156. 
                9. Le disposizioni  del  presente  articolo  relative
          alle Sgr, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE si applicano  anche
          ai FIA italiani, ai FIA UE e ai FIA non UE che gestiscono i
          propri patrimoni.». 
              - Il testo dell'art.  44  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 44 (Commercializzazione di FIA non  riservati).
          - 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli  35-bis,
          37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia  di  quote  o
          azioni di FIA italiani  non  riservati  alle  categorie  di
          investitori  di  cui  all'art.  43,  e'  preceduta  da  una
          notifica inoltrata dal gestore alla Consob per ciascun  FIA
          oggetto di commercializzazione. 
                2. Alla lettera di notifica e' allegata  la  seguente
          documentazione: 
                  a) il prospetto destinato alla pubblicazione; 
                  b) il regolamento o lo statuto del FIA  oggetto  di
          commercializzazione; 
                  c)   il   documento   contenente    le    ulteriori
          informazioni    da    mettere    a    disposizione    prima
          dell'investimento ai sensi dell'art. 6,  comma  2,  lettera
          a), n. 3-bis), e delle relative disposizioni di attuazione,
          da cui risulta l'assenza di trattamenti  preferenziali  nei
          confronti  di  uno  o  piu'  investitori  o  categorie   di
          investitori. 
                3. La Consob comunica al gestore che puo' iniziare  a
          commercializzare  agli   investitori   al   dettaglio   non
          rientranti  nelle  categorie  di  investitori  cui  possono
          essere commercializzati i FIA  italiani  riservati,  i  FIA
          indicati nella notifica  entro  10  giorni  lavorativi  dal
          ricevimento  della  medesima  quando   e'   verificata   la
          completezza,  la  coerenza  e  la  comprensibilita'   delle
          informazioni contenute nella documentazione  allegata  alla
          lettera  di  notifica.  Il  gestore  non  puo'  avviare  la
          commercializzazione  agli  investitori  al  dettaglio   non
          rientranti  nelle  categorie  di  investitori  cui  possono
          essere commercializzati i  FIA  italiani  riservati,  prima
          della ricezione della comunicazione. 
                4. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  26  del
          regolamento (UE) 2015/760  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 29 aprile 2015, la Consob, sentita  la  Banca
          d'Italia, disciplina: 
                  a) la procedura per la notifica prevista dal  comma
          1; 
                  b) le strutture per gli investitori  al  dettaglio,
          non rientranti nelle categorie di investitori  cui  possono
          essere commercializzati i FIA  italiani  riservati,  che  i
          gestori devono mettere a disposizione in  Italia,  previste
          dall'art.  43-bis  della   direttiva   2011/61/UE   e,   in
          particolare: 
                    1) definisce i compiti delle  strutture  per  gli
          investitori in modo da garantire  ai  medesimi  l'esercizio
          dei  diritti  e  l'accesso   alle   informazioni   previsti
          dall'art. 43-bis della direttiva 2011/61/UE; 
                    2)  stabilisce  la  lingua  utilizzata  da   tali
          strutture per lo svolgimento dei compiti di cui  al  numero
          1); 
                    3) disciplina le  condizioni  in  presenza  delle
          quali i compiti di cui al numero 1) possono  essere  svolti
          da un soggetto terzo o  dal  gestore  congiuntamente  a  un
          soggetto terzo. 
                5.  I  gestori  di  FIA  UE  e   FIA   non   UE   che
          commercializzano nello Stato di origine dei FIA medesimi le
          relative azioni o quote nei  confronti  di  investitori  al
          dettaglio ed intendono commercializzare tali FIA in  Italia
          nei confronti di investitori al  dettaglio  non  rientranti
          nelle  categorie  di   investitori   cui   possono   essere
          commercializzati  i  FIA  italiani  riservati,   presentano
          istanza di autorizzazione alla Consob. La Consob,  d'intesa
          con la Banca d'Italia sui profili di cui alle lettere b)  e
          c), autorizza la commercializzazione se sono rispettate  le
          seguenti condizioni: 
                  a) i gestori hanno completato le procedure previste
          dall'art. 43; 
                  b) gli  schemi  di  funzionamento  e  le  norme  di
          contenimento e di frazionamento del  rischio  di  tali  FIA
          sono compatibili con quelli previsti per i FIA italiani; 
                  c)  la  disciplina  del  depositario  di   FIA   e'
          equivalente  a  quella  applicabile  ai  FIA  italiani  non
          riservati; 
                  d) il regolamento o lo statuto del FIA non consente
          trattamenti preferenziali  nei  confronti  di  uno  o  piu'
          investitori o categorie di investitori ai  sensi  dell'art.
          35-decies,  comma  1,  lettera  d),  e  delle  disposizioni
          dell'UE vigenti che disciplinano la materia; 
                  e) fermo restando quanto previsto dall'art. 26  del
          regolamento (UE) 2015/760  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  del  29  aprile  2015,  i  gestori   mettono   a
          disposizione in Italia le strutture per gli investitori  al
          dettaglio, non rientranti nelle  categorie  di  investitori
          cui  possono  essere  commercializzati   i   FIA   italiani
          riservati,  previste  dall'art.  43-bis   della   direttiva
          2011/61/UE, in conformita' alle disposizioni  regolamentari
          dettate dalla Consob, sentita la  Banca  d'Italia,  che  in
          particolare: 
                    1) determina i compiti delle  strutture  per  gli
          investitori in modo da garantire  ai  medesimi  l'esercizio
          dei  diritti  e  l'accesso   alle   informazioni   previsti
          dall'art. 43-bis della direttiva 2011/61/UE; 
                    2)  stabilisce  la  lingua  attraverso  cui  tali
          strutture devono essere fornite; 
                    3) disciplina le  condizioni  in  presenza  delle
          quali i compiti di cui al numero 1) possono  essere  svolti
          da un soggetto terzo o  dal  gestore  congiuntamente  a  un
          soggetto terzo; 
                  f) le informazioni da mettere a disposizione  degli
          investitori al dettaglio prima dell'investimento  risultano
          complete, coerenti e comprensibili. 
                6. La Consob, sentita la Banca  d'Italia,  disciplina
          con   regolamento   le   procedure    per    il    rilascio
          dell'autorizzazione prevista dal comma 5. 
                7. All'offerta  al  pubblico  e  all'ammissione  alle
          negoziazioni delle quote o azioni dei FIA  commercializzati
          ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni
          previste dalla parte IV, titolo II, capo I  e  titolo  III,
          capo I, e le relative norme di attuazione. 
                8. Nel caso di FIA soggetti alla disciplina  prevista
          dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione I,  per  la  cui
          offerta l'Italia e' lo Stato membro d'origine, la  notifica
          prevista dal comma 1 si considera effettuata anche ai  fini
          e per gli effetti dell'art. 94,  comma  1,  e  la  verifica
          della  completezza,  coerenza  e   comprensibilita'   delle
          informazioni contenute nel documento di  cui  al  comma  2,
          lettera  c),  e'  effettuata  nel  corso  della   procedura
          prevista  dall'art.  94-bis,  comma  2.  La   comunicazione
          prevista dal comma 3 e' effettuata con il provvedimento  di
          approvazione del prospetto. 
                9. La Consob e la Banca d'Italia esercitano i  poteri
          previsti dagli articoli 6-bis e 6-ter nei  confronti  degli
          organismi  esteri  indicati  al  comma  5  e  dei  relativi
          gestori. A tali soggetti si applica altresi' l'art. 8.».