Art. 3 
 
Modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
                                 58 
 
  1. Al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, Parte  IV,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 93-bis, comma 1, dopo la lettera b), e'  inserita
la seguente: 
      «b-bis)  "regolamento  (UE)  2019/1156":  il  regolamento  (UE)
2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019,
per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli  organismi  di
investimento  collettivo  e  che  modifica  i  regolamenti  (UE)   n.
345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014;»; 
      b) all'articolo 95, comma 1, alla lettera c),  dopo  la  parola
«sottoscrizione» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando  quanto
previsto dall'articolo 42-bis»; 
      c) all'articolo 98-quater, al comma 1, alla lettera b), dopo la
parola «sottoscrizione» sono aggiunte le seguenti: «, fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 42-bis»; 
      d) all'articolo 101: 
        1) al comma 1, dopo la parola  «vigilati»  sono  inserite  le
seguenti: «e di quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento  (UE)
2019/1156»; 
        2) al comma 3, dopo  la  parola  «titoli»  sono  inserite  le
seguenti: «e dalle quote o azioni di OICR aperti»; 
        3) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 
          3.1 alla  lettera  a),  dopo  la  parola  «attuative»  sono
aggiunte le seguenti: «e delle disposizioni previste dall'articolo  4
del regolamento (UE) 2019/1156»; 
          3.2 alla lettera  b),  dopo  la  parola  «attuazione»  sono
aggiunte le seguenti: «e delle disposizioni previste dall'articolo  4
del regolamento (UE) 2019/1156». 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Il  testo  dell'art.  93-bis  del   citato   decreto
          legislativo 28 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 93-bis (Definizioni). - 1. Nel presente Capo  e
          nel Capo I del Titolo III si intendono per: 
                  a)  "regolamento   prospetto":   regolamento   (UE)
          2017/1129 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  14
          giugno 2017; 
                  b)  "disposizioni  attuative":  gli  atti  delegati
          adottati dalla Commissione europea ai  sensi  dell'art.  44
          del regolamento prospetto e le relative norme  tecniche  di
          regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione
          europea ai sensi degli articoli 10  e  15  del  regolamento
          (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 24 novembre 2010; 
                  b-bis) "regolamento (UE) 2019/1156": il regolamento
          (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          20   giugno   2019,   per   facilitare   la   distribuzione
          transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo
          e che modifica i regolamenti  (UE)  n.  345/2013,  (UE)  n.
          346/2013 e (UE) n. 1286/2014; 
                  c)  "titoli":  i   valori   mobiliari   individuati
          dall'art. 2,  paragrafo  1,  lettera  a),  del  regolamento
          prospetto, ivi incluse le quote o azioni di Oicr chiusi; 
                  d) "responsabile del collocamento": il soggetto che
          organizza e costituisce il consorzio  di  collocamento,  il
          coordinatore del collocamento o il collocatore unico; 
                  e) "Stato membro d'origine": 
                    1) in relazione all'offerta di titoli,  lo  Stato
          membro d'origine di cui all'art. 2,  paragrafo  1,  lettera
          m), del regolamento prospetto; 
                    2) in relazione all'offerta di quote o azioni  di
          Oicr armonizzati, lo Stato membro della UE in cui l'Oicr e'
          stato costituito; 
                  f) "Stato membro ospitante": lo Stato membro  della
          UE in  cui  viene  effettuata  l'offerta  o  viene  chiesta
          l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato,
          qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine.». 
              - Il testo dell'art. 95 del citato decreto  legislativo
          28 febbraio 1998,  n.  58,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art.  95  (Disposizioni  di  attuazione).  -  1.  La
          Consob,  conformemente   alle   disposizioni   europee   di
          riferimento,  detta   con   regolamento   disposizioni   di
          attuazione della presente Sezione  anche  differenziate  in
          relazione alle  caratteristiche  dei  prodotti  finanziari,
          degli emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in
          particolare: 
                  a) con  riferimento  alle  offerte  di  titoli,  la
          procedura di approvazione del prospetto e  degli  eventuali
          supplementi,  nonche'  il  contenuto   della   domanda   di
          approvazione rivolta alla  Consob  prevista  dall'art.  94,
          comma 3; 
                  b)  con  riferimento  alle  offerte   di   prodotti
          finanziari diversi dai titoli, la procedura e i termini  di
          approvazione del prospetto, e degli eventuali  supplementi,
          nonche' il contenuto della  domanda  di  approvazione  alla
          Consob, prevista dall'art. 94-bis, comma 1, la Consob puo',
          stabilire con regolamento il  contenuto  del  prospetto  in
          relazione a particolari categorie di prodotti finanziari; 
                  c)  le  modalita'  da  osservare   per   diffondere
          notizie,  per  svolgere  indagini  di  mercato  ovvero  per
          raccogliere intenzioni di  acquisto  o  di  sottoscrizione,
          fermo restando quanto previsto dall'art. 42-bis; 
                  d) le modalita' di svolgimento  dell'offerta  anche
          al fine di assicurare  la  parita'  di  trattamento  tra  i
          destinatari; 
                  e) le procedure organizzative e decisionali interne
          per  l'adozione  dell'atto  finale  di   approvazione   del
          prospetto, anche mediante attribuzione della  competenza  a
          personale con qualifica dirigenziale. 
                2. La Consob individua con regolamento  le  norme  di
          correttezza  che  sono  tenuti  ad  osservare  l'emittente,
          l'offerente  e  gli  intermediari   finanziari   incaricati
          dell'offerta pubblica di prodotti finanziari nonche' coloro
          che si trovano in rapporto di controllo o  di  collegamento
          con tali soggetti. 
                3. Con proprio regolamento la Consob puo'  stabilire,
          secondo  un  criterio  di  proporzionalita'   degli   oneri
          amministrativi a carico degli emittenti, i casi in cui vige
          l'obbligo di sostituzione previsto dall'art.  7,  paragrafo
          7, secondo comma, del regolamento prospetto.». 
              - Il  testo  dell'art.  98-quater  del  citato  decreto
          legislativo 28 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 98-quater (Disposizioni di attuazione). - 1. La
          Consob detta con  regolamento  disposizioni  di  attuazione
          della presente sezione  anche  differenziate  in  relazione
          alle caratteristiche degli OICR aperti, degli  emittenti  e
          dei mercati. In armonia  con  le  disposizioni  dell'Unione
          europea, il regolamento stabilisce in particolare: 
                  a) il contenuto della comunicazione alla  Consob  e
          del prospetto relativo all'offerta di  quote  o  azioni  di
          OICVM  italiani,  nonche'  le  modalita'  e  i  termini  di
          pubblicazione  del  documento  contenente  le  informazioni
          chiave per gli investitori e  del  prospetto,  il  relativo
          regime di consegna ed il loro eventuale aggiornamento; 
                  a-bis) il contenuto della documentazione  d'offerta
          di quote o azioni di FIA italiani, FIA  UE  e  non  UE,  il
          relativo regime di consegna e di pubblicazione; 
                  a-ter)  il   regime   linguistico   del   documento
          contenente le informazioni chiave per gli investitori e del
          prospetto; 
                  b)  le  modalita'  da  osservare   per   diffondere
          notizie, svolgere indagini di  mercato  ovvero  raccogliere
          intenzioni di acquisto o di sottoscrizione, fermo  restando
          quanto previsto dall'art. 42-bis; 
                  c) le modalita' di svolgimento  dell'offerta  anche
          al fine di assicurare  la  parita'  di  trattamento  tra  i
          destinatari. 
                2. Ove le caratteristiche degli OICR lo richiedano la
          Consob  puo'  consentire,  su  istanza   degli   offerenti,
          l'inserimento    nella    documentazione    d'offerta    di
          informazioni ulteriori o equivalenti a quelle previste  dal
          regolamento di cui al comma 1.». 
              - Il testo dell'art. 101 del citato decreto legislativo
          28 febbraio 1998,  n.  58,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 101 (Attivita' pubblicitaria). - 1.  La  Consob
          individua   con   proprio   regolamento,   tenendo    conto
          dell'esigenza di contenimento degli oneri  per  i  soggetti
          vigilati e di quanto previsto dall'art. 7  del  regolamento
          (UE) 2019/1156, le modalita' e i termini per l'acquisizione
          della  documentazione  relativa   a   qualsiasi   tipo   di
          pubblicita' effettuata in Italia concernente un'offerta. 
                2. Prima della pubblicazione del prospetto e' vietata
          la   diffusione   di   qualsiasi   annuncio   pubblicitario
          riguardante offerte  al  pubblico  di  prodotti  finanziari
          diversi dai titoli. 
                3. La pubblicita' relativa a un'offerta  al  pubblico
          di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle  quote  o
          azioni di OICR  aperti  e'  effettuata  secondo  i  criteri
          stabiliti dalla Consob con regolamento in conformita'  alle
          disposizioni europee e, in ogni caso, avendo riguardo  alla
          correttezza  dell'informazione  e  alla  sua  coerenza  con
          quella contenuta nel prospetto. 
                4. La Consob puo': 
                  a) con riferimento all'offerta  avente  ad  oggetto
          titoli, sospendere in via cautelare,  per  un  periodo  non
          superiore  a  dieci  giorni  lavorativi   consecutivi   per
          ciascuna occasione, la  pubblicita',  in  caso  di  fondato
          sospetto di  violazione  delle  disposizioni  previste  nei
          commi 1, 2 e 3,  o  delle  relative  norme  di  attuazione,
          nonche' del  regolamento  prospetto  e  delle  disposizioni
          attuative e delle disposizioni  previste  dall'art.  4  del
          regolamento (UE) 2019/1156; 
                  b) con riferimento all'offerta  avente  ad  oggetto
          prodotti finanziari diversi da quelli di cui  alla  lettera
          a),  sospendere  in  via  cautelare,  per  un  periodo  non
          superiore a novanta  giorni,  la  pubblicita'  in  caso  di
          fondato sospetto di violazione delle disposizioni  previste
          nei commi 1, 2 e 3, o delle relative norme di attuazione  e
          delle disposizioni previste  dall'art.  4  del  regolamento
          (UE) 2019/1156; 
                  c) vietare la pubblicita',  in  caso  di  accertata
          violazione delle disposizioni o delle norme indicate  nelle
          lettere a) o b); 
                  d) vietare l'esecuzione dell'offerta,  in  caso  di
          mancata  ottemperanza  ai  provvedimenti   previsti   dalle
          lettere a), b) o c). 
                5. A prescindere dall'obbligo di pubblicazione di  un
          prospetto, le informazioni rilevanti fornite dall'emittente
          o dall'offerente agli investitori qualificati o a categorie
          speciali   di   investitori,   comprese   le   informazioni
          comunicate nel corso di  riunioni  riguardanti  offerte  di
          prodotti  finanziari  diversi  dai  titoli,  devono  essere
          divulgate a tutti gli investitori qualificati o a tutte  le
          categorie  speciali  di  investitori  a  cui  l'offerta  e'
          diretta in esclusiva.».