Art. 4 Modifiche alla Parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 1. Al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, Parte V, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 190: 1) al comma 1, dopo le parole «42, commi 1, 3 e 4;» sono inserite le seguenti: «42-bis, commi 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10,», dopo le parole «43, commi 2, 3, 4, 7,» sono inserite le seguenti: «7-bis, 7-ter,» e dopo le parole «44, commi 1, 2, 3» sono inserite le seguenti: «, 4, lettera b)»; 2) al comma 2-bis: 2.1 alla lettera a), dopo le parole «articoli 2,» sono inserite le seguenti: «4-bis,»; 2.2 alla lettera b), dopo le parole «articoli 2,» sono inserite le seguenti: «4-bis,»; b) all'articolo 191, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Nei confronti degli enti e delle societa' richiamati dall'articolo 2, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) 2019/1156, che commettono una violazione dell'articolo 4 del medesimo regolamento relativamente a fondi di investimento alternativi chiusi, si applica la sanzione prevista dal comma 1. Si applicano altresi' i commi 2 e 3.»; c) all'articolo 191-ter, al comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell'articolo 101 e alla violazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156, quando le stesse sono commesse nell'ambito di un'offerta di OICR aperti.».
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 190 del citato decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 190 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'art. 166, nei confronti dei soggetti abilitati, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'art. 195, comma 1-bis, per la mancata osservanza degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 12; 13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24, commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1; 29-ter, comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4, 42-bis, commi 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10; 43, commi 2, 3, 4, 7, 7-bis, 7-ter, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3, 4, lettera b) e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter; 55-quater; 55-quinquies; ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in base ai medesimi articoli. 1-bis. 1-bis.1 Chiunque eserciti l'attivita' di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro previsto dall'art. 50-quinquies e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'art. 195, comma 1-bis. 2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica: a) alle banche non autorizzate alla prestazione di servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non osservino le disposizioni dell'art. 25-bis e di quelle emanate in base ad esse; b) ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'art. 25-ter, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse; c) ai depositari centrali che prestano servizi o attivita' di investimento per la violazione delle disposizioni del presente decreto richiamate dall'art. 79-noviesdecies.1. 2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica: a) ai gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 4 bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative; b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 4 bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative; b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del regolamento (UE) n. 2015/760, e delle relative disposizioni attuative; b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative disposizioni attuative; b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di violazione delle disposizioni dell'art. 13 del regolamento (UE) 2015/2365 e delle relative disposizioni attuative; b-quinquies) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 e delle relative disposizioni attuative. 2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica anche in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti di cui al comma 2-bis, lettere a), b), b-bis), b-ter) e b-quinquies), emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010. 2-ter. 2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica per la violazione dell'art. 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione nei confronti di: a) Sim e banche italiane autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi dell'art. 20-ter; b) soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista dall'art. 4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell'art. 20-ter. 3. Si applica l'art. 187-quinquiesdecies, comma 1-quater. 3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro. 4.». - Il testo dell'art. 191 del citato decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 191 (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari e ammissione alla negoziazione di titoli). - 1. Nei confronti degli enti e delle societa' che commettono una violazione delle disposizioni richiamate dall'art. 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento prospetto e delle relative disposizioni attuative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro, ovvero fino al tre per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'art. 195, comma 1-bis. 2. Se la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' commessa da una persona fisica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a settecentomila euro. 3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1, lettera a). 3-bis. Nei confronti degli enti e delle societa' richiamati dall'art. 2, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) 2019/1156, che commettono una violazione dell'art. 4 del medesimo regolamento relativamente a fondi di investimento alternativi chiusi, si applica la sanzione prevista dal comma 1. Si applicano altresi' i commi 2 e 3. 4. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in assenza di un prospetto approvato dalla Consob ai sensi dell'art. 94-bis, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro. 5. Chiunque viola gli articoli 94-bis, commi 1 e 4, 96, 97, commi 1 e 3, 101, o le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 94-bis, comma 2, 95, commi 1 e 2, 97, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c), d) e l), 113, comma 2, lettera f), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a settecentocinquantamila euro. 6. Se all'osservanza delle disposizioni indicate dai commi 4 e 5 e' tenuta una societa' o un ente, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste si applicano altresi' nei confronti degli esponenti aziendali e del personale dell'ente o della societa' responsabile della violazione, nei casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni e' tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. 7. Si applica l'art. 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.». - Il testo dell'art. 191-ter del citato decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 191-ter (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita e ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti). - 1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione dell'art. 98-ter, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dell'art. 98, limitatamente ai casi di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA chiusi per le quali l'Italia e' lo Stato membro d'origine. 2. Chiunque viola l'art. 98-ter, commi 2 e 3, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 98-quater, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell'art. 101 e alla violazione dell'art. 4 del regolamento (UE) 2019/1156, quando le stesse sono commesse nell'ambito di un'offerta di OICR aperti. 3. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, l'importo massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 e' elevato fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a cinque milioni di euro e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'art. 195, comma 1-bis. 4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1, lettera a). 5. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2 si applica l'art. 190-bis, commi 2, 3 e 3-bis. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneita' previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i consulenti finanziari autonomi e per gli esponenti aziendali delle societa' di consulenza finanziaria nonche' l'incapacita' temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di societa' aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di societa' appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni. 7. Nei confronti dell'emittente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di Oicr aperti, in caso di violazione delle disposizioni contenute nell'art. 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b), e 4, ovvero delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a settecentocinquantamila euro. 8. Alle violazioni previste dal presente articolo si applica l'art. 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.».