Art. 4 
 
Modifiche alla Parte V del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
                                 58 
 
  1. Al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58,  Parte  V,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 190: 
      1) al comma 1, dopo le parole  «42,  commi  1,  3  e  4;»  sono
inserite le seguenti: «42-bis, commi 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10,», dopo le
parole «43, commi 2, 3, 4, 7,» sono  inserite  le  seguenti:  «7-bis,
7-ter,» e dopo le parole  «44,  commi  1,  2,  3»  sono  inserite  le
seguenti: «, 4, lettera b)»; 
      2) al comma 2-bis: 
        2.1 alla lettera  a),  dopo  le  parole  «articoli  2,»  sono
inserite le seguenti: «4-bis,»; 
        2.2 alla lettera  b),  dopo  le  parole  «articoli  2,»  sono
inserite le seguenti: «4-bis,»; 
    b) all'articolo 191, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Nei confronti degli enti e  delle  societa'  richiamati
dall'articolo 2, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) 2019/1156,
che  commettono  una  violazione   dell'articolo   4   del   medesimo
regolamento relativamente a fondi di investimento alternativi chiusi,
si applica la sanzione prevista dal comma 1. Si applicano altresi'  i
commi 2 e 3.»; 
    c)  all'articolo  191-ter,  al  comma  2,  l'ultimo  periodo   e'
sostituito dal seguente: «Le  medesime  sanzioni  si  applicano  alla
violazione dell'articolo 101 e alla violazione  dell'articolo  4  del
regolamento  (UE)  2019/1156,  quando   le   stesse   sono   commesse
nell'ambito di un'offerta di OICR aperti.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 190 del citato decreto legislativo
          28 febbraio 1998,  n.  58,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 190 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema
          di disciplina degli intermediari). - 1. Salvo che il  fatto
          costituisca reato ai sensi dell'art. 166, nei confronti dei
          soggetti abilitati, dei depositari e dei soggetti ai  quali
          sono state esternalizzate funzioni operative  essenziali  o
          importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
          da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero  fino
          al dieci per cento del fatturato, quando  tale  importo  e'
          superiore  a  euro  cinque  milioni  e  il   fatturato   e'
          determinabile ai sensi dell'art. 195, comma 1-bis,  per  la
          mancata osservanza degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi
          2, 2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter;  9;  12;
          13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-bis;  24,  commi  1  e
          1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi  1
          e 3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1; 29-ter, comma 4; 30,
          comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32,  comma
          2; 33, comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies;  36,
          commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5;
          40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4;  41,  commi  2,  3  e  4;
          41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi  1,  3  e  4,  42-bis,
          commi 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10; 43, commi 2, 3, 4,  7,  7-bis,
          7-ter, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3, 4, lettera b) e 5; 45; 46,
          commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter; 55-quater;
          55-quinquies;  ovvero   delle   disposizioni   generali   o
          particolari emanate in base ai medesimi articoli. 
                1-bis. 
                1-bis.1 Chiunque eserciti l'attivita' di  gestore  di
          portale in assenza dell'iscrizione  nel  registro  previsto
          dall'art.  50-quinquies   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro cinquemila  fino  a  euro
          cinque  milioni.  Se  la  violazione  e'  commessa  da  una
          societa' o un ente, si  applica  nei  confronti  di  questi
          ultimi  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da   euro
          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
          per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
          euro cinque milioni e  il  fatturato  e'  determinabile  ai
          sensi dell'art. 195, comma 1-bis. 
                2.  La  stessa  sanzione  prevista  dal  comma  1  si
          applica: 
                  a) alle banche non autorizzate alla prestazione  di
          servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non
          osservino le disposizioni  dell'art.  25-bis  e  di  quelle
          emanate in base ad esse; 
                  b)  ai  soggetti   abilitati   alla   distribuzione
          assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni
          previste dall'art. 25-ter, commi 1 e 2, e quelle emanate in
          base ad esse; 
                  c) ai depositari centrali che  prestano  servizi  o
          attivita'  di  investimento   per   la   violazione   delle
          disposizioni  del  presente  decreto  richiamate  dall'art.
          79-noviesdecies.1. 
                2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma  1  si
          applica: 
                  a) ai gestori dei  fondi  europei  per  il  venture
          capital (EuVECA), in caso di violazione delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 4 bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
          e 13 del regolamento (UE)  n.  345/2013  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
                  b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria
          sociale (EuSEF), in caso di violazione  delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 4 bis, 5, 6, 7, 8,  9,  10,  11,
          12, 13,  14  del  regolamento  (UE)  n.  346/2013  e  delle
          relative disposizioni attuative; 
                  b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA,  in  caso
          di violazione delle disposizioni del  regolamento  delegato
          (UE) n. 231/2013 della Commissione, del regolamento (UE) n.
          2015/760, e delle relative disposizioni attuative; 
                  b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso
          di violazione delle disposizioni del  regolamento  delegato
          (UE)  n.  438/2016  della  Commissione  e  delle   relative
          disposizioni attuative; 
                  b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso  di
          violazione delle disposizioni dell'art. 13 del  regolamento
          (UE) 2015/2365 e delle relative disposizioni attuative; 
                  b-quinquies) ai gestori di OICVM e di FIA, in  caso
          di  violazione  delle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
          2017/1131 e delle relative disposizioni attuative. 
                2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
          applica anche in caso di inosservanza delle norme  tecniche
          di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti
          di cui al comma 2-bis, lettere a),  b),  b-bis),  b-ter)  e
          b-quinquies), emanate dalla Commissione  europea  ai  sensi
          degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010. 
                2-ter. 
                2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si
          applica per la violazione dell'art. 59, paragrafi 2, 3 e 5,
          del  regolamento  (UE)  n.  1031/2010  e   delle   relative
          disposizioni di attuazione nei confronti di: 
                  a) Sim e banche italiane autorizzate  a  presentare
          offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei
          gas a effetto serra per conto dei  loro  clienti  ai  sensi
          dell'art. 20-ter; 
                  b)  soggetti   stabiliti   nel   territorio   della
          Repubblica   che   beneficiano   dell'esenzione    prevista
          dall'art. 4-terdecies, comma 1, lettera l),  autorizzate  a
          presentare offerte nel mercato delle aste  delle  quote  di
          emissione dei  gas  a  effetto  serra  ai  sensi  dell'art.
          20-ter. 
                3.  Si  applica  l'art.  187-quinquiesdecies,   comma
          1-quater. 
                3-bis.  I   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione,  direzione  o   controllo   nei   soggetti
          abilitati, i quali non osservano le  disposizioni  previste
          dall'art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o
          particolari emanate in base al medesimo comma  dalla  Banca
          d'Italia,  sono  puniti  con  la  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro. 
                4.». 
              - Il testo dell'art. 191 del citato decreto legislativo
          28 febbraio 1998,  n.  58,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 191 (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di
          vendita  di   prodotti   finanziari   e   ammissione   alla
          negoziazione di titoli). - 1. Nei confronti  degli  enti  e
          delle  societa'  che  commettono   una   violazione   delle
          disposizioni richiamate dall'art. 38, paragrafo 1,  lettera
          a), del regolamento prospetto e delle relative disposizioni
          attuative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
          da cinquemila euro fino a cinque milioni  di  euro,  ovvero
          fino al tre per cento del fatturato, quando tale importo e'
          superiore  a  euro  cinque  milioni  e  il   fatturato   e'
          determinabile ai sensi dell'art. 195, comma 1-bis. 
                2. Se la violazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          comma 1 e' commessa da una persona  fisica  si  applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria  da  cinquemila  euro  a
          settecentomila euro. 
                3. Fermo quanto previsto dal  comma  1,  la  sanzione
          indicata  dal  comma  2  si  applica  nei  confronti  degli
          esponenti  aziendali  e  del  personale  della  societa'  o
          dell'ente responsabile della violazione, nei casi  previsti
          dall'art. 190-bis, comma 1, lettera a). 
                3-bis. Nei confronti  degli  enti  e  delle  societa'
          richiamati  dall'art.  2,  lettere  a),  c)   e   d),   del
          regolamento (UE) 2019/1156, che commettono  una  violazione
          dell'art. 4 del medesimo regolamento relativamente a  fondi
          di investimento alternativi chiusi, si applica la  sanzione
          prevista dal comma 1. Si applicano altresi' i commi 2 e 3. 
                4.  Chiunque  effettua  un'offerta  al  pubblico   in
          assenza di un prospetto approvato  dalla  Consob  ai  sensi
          dell'art. 94-bis,  comma  3,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da venticinquemila  euro  fino  a
          cinque milioni di euro. 
                5. Chiunque viola gli articoli 94-bis, commi 1  e  4,
          96, 97, commi 1 e 3, 101,  o  le  disposizioni  generali  o
          particolari emanate dalla Consob ai  sensi  degli  articoli
          94-bis, comma 2, 95, commi 1 e 2, 97, comma 2, 99, comma 1,
          lettere a), b), c), d) e l), 113, comma 2, lettera  f),  e'
          punito  con  la  sanzione  amministrativa   pecuniaria   da
          cinquemila euro fino a settecentocinquantamila euro. 
                6. Se all'osservanza delle disposizioni indicate  dai
          commi 4 e 5 e' tenuta una societa' o un ente,  le  sanzioni
          amministrative  pecuniarie  ivi   previste   si   applicano
          altresi' nei confronti  degli  esponenti  aziendali  e  del
          personale dell'ente o  della  societa'  responsabile  della
          violazione, nei casi previsti dall'art. 190-bis,  comma  1,
          lettera a). Se all'osservanza delle  medesime  disposizioni
          e' tenuta una persona fisica, in  caso  di  violazione,  la
          sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. 
                7.  Si  applica  l'art.  187-quinquiesdecies,   comma
          1-quater.». 
              -  Il  testo  dell'art.  191-ter  del  citato   decreto
          legislativo 28 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 191-ter (Offerta al pubblico di  sottoscrizione
          e di vendita e ammissione  alle  negoziazioni  di  quote  o
          azioni di OICR aperti). - 1. Chiunque  effettua  un'offerta
          al pubblico in violazione dell'art.  98-ter,  comma  1,  e'
          punito  con  la  sanzione  amministrativa   pecuniaria   da
          venticinquemila euro fino a  cinque  milioni  di  euro.  La
          stessa sanzione si applica in caso di violazione  dell'art.
          98, limitatamente ai casi di offerta al pubblico di quote o
          azioni di FIA chiusi per le  quali  l'Italia  e'  lo  Stato
          membro d'origine. 
                2. Chiunque viola l'art. 98-ter, commi 2 e 3,  ovvero
          le relative disposizioni  generali  o  particolari  emanate
          dalla Consob ai sensi dell'art. 98-quater, e' punito con la
          sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro  fino
          a cinque milioni di euro. Le medesime sanzioni si applicano
          alla violazione dell'art. 101 e alla violazione dell'art. 4
          del regolamento  (UE)  2019/1156,  quando  le  stesse  sono
          commesse nell'ambito di un'offerta di OICR aperti. 
                3. Se la violazione e' commessa da una societa' o  un
          ente,  l'importo  massimo  delle  sanzioni   amministrative
          pecuniarie previste dai commi 1 e  2  e'  elevato  fino  al
          dieci per cento  del  fatturato,  quando  tale  importo  e'
          superiore a cinque  milioni  di  euro  e  il  fatturato  e'
          determinabile ai sensi dell'art. 195, comma 1-bis. 
                4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai
          commi 1 e 2 si  applicano  nei  confronti  degli  esponenti
          aziendali  e  del  personale  della  societa'  o  dell'ente
          responsabile della violazione, nei casi previsti  dall'art.
          190-bis, comma 1, lettera a). 
                5. Alle violazioni  previste  dai  commi  1  e  2  si
          applica l'art. 190-bis, commi 2, 3 e 3-bis. 
                6.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  5,
          l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
          previste dal comma 1, importa  la  perdita  temporanea  dei
          requisiti di idoneita' previsti dal  presente  decreto  per
          gli  esponenti  aziendali  dei  soggetti  abilitati  e  dei
          requisiti previsti per i  consulenti  finanziari  abilitati
          all'offerta  fuori  sede,  per  i   consulenti   finanziari
          autonomi e per gli esponenti aziendali  delle  societa'  di
          consulenza finanziaria nonche' l'incapacita' temporanea  ad
          assumere  incarichi   di   amministrazione,   direzione   e
          controllo nell'ambito di societa' aventi titoli quotati nei
          mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in  maniera
          rilevante e di societa' appartenenti al medesimo gruppo. La
          sanzione amministrativa accessoria ha durata non  inferiore
          a due mesi e non superiore a tre anni. 
                7. Nei confronti dell'emittente o della  persona  che
          chiede l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni  di
          Oicr aperti,  in  caso  di  violazione  delle  disposizioni
          contenute nell'art. 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b), e
          4,  ovvero   delle   relative   disposizioni   generali   o
          particolari emanate dalla Consob, si  applica  la  sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da    cinquemila    euro    a
          settecentocinquantamila euro. 
                8. Alle violazioni previste dal presente articolo  si
          applica l'art. 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.».