Art. 5 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, e dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, lettera v), le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»; b) all'articolo 100-ter, comma 1, dopo le parole «articolo 100», le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»; c) all'articolo 44, comma 8, le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3» e le parole «94-bis, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «95, comma 1, lettera a)»; d) all'articolo 118, comma 1, le parole «della presente sezione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente capo» e le parole «100, comma 1, lettere d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «1, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento prospetto».
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: Omissis v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 3, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari; Omissis». - Il testo dell'art. 100-ter, comma 1 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 100-ter (Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali). - 1. Le offerte al pubblico condotte attraverso uno o piu' portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle piccole e medie imprese, come definite dall'art. 61, comma 1, lettera h), dalle imprese sociali e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa' di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie imprese. Le offerte relative a strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'art. 100, comma 3, lettera c). Omissis». - Il testo dell'art. 44 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 44 (Commercializzazione di FIA non riservati). - 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35-bis, 37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA italiani non riservati alle categorie di investitori di cui all'art. 43, e' preceduta da una notifica inoltrata dal gestore alla Consob per ciascun FIA oggetto di commercializzazione. 2. Alla lettera di notifica e' allegata la seguente documentazione: a) il prospetto destinato alla pubblicazione; b) il regolamento o lo statuto del FIA oggetto di commercializzazione; c) il documento contenente le ulteriori informazioni da mettere a disposizione prima dell'investimento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), e delle relative disposizioni di attuazione, da cui risulta l'assenza di trattamenti preferenziali nei confronti di uno o piu' investitori o categorie di investitori. 3. La Consob comunica al gestore che puo' iniziare a commercializzare agli investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, i FIA indicati nella notifica entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della medesima quando e' verificata la completezza, la coerenza e la comprensibilita' delle informazioni contenute nella documentazione allegata alla lettera di notifica. Il gestore non puo' avviare la commercializzazione agli investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, prima della ricezione della comunicazione. 4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura per la notifica prevista dal comma 1. 5. I gestori di FIA UE e FIA non UE che commercializzano nello Stato di origine dei FIA medesimi le relative azioni o quote nei confronti di investitori al dettaglio ed intendono commercializzare tali FIA in Italia nei confronti di investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, presentano istanza di autorizzazione alla Consob. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia sui profili di cui alle lettere b) e c), autorizza la commercializzazione se sono rispettate le seguenti condizioni: a) i gestori hanno completato le procedure previste dall'art. 43; b) gli schemi di funzionamento e le norme di contenimento e di frazionamento del rischio di tali FIA sono compatibili con quelli previsti per i FIA italiani; c) la disciplina del depositario di FIA e' equivalente a quella applicabile ai FIA italiani non riservati; d) il regolamento o lo statuto del FIA non consente trattamenti preferenziali nei confronti di uno o piu' investitori o categorie di investitori ai sensi dell'art. 35-decies, comma 1, lettera d), e delle disposizioni dell'UE vigenti che disciplinano la materia; e) il modulo organizzativo adottato assicura in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali degli investitori in conformita' alle disposizioni regolamentari dettate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia; f) le informazioni da mettere a disposizione degli investitori al dettaglio prima dell'investimento risultano complete, coerenti e comprensibili. 6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le procedure per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5. 7. All'offerta al pubblico e all'ammissione alle negoziazioni delle quote o azioni dei FIA commercializzati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla parte IV, titolo II, capo I e titolo III, capo I, e le relative norme di attuazione. 8. Nel caso di FIA soggetti alla disciplina prevista dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione I, per la cui offerta l'Italia e' lo Stato membro d'origine, la notifica prevista dal comma 1 si considera effettuata anche ai fini e per gli effetti dell'art. 94, comma 3, e la verifica della completezza, coerenza e comprensibilita' delle informazioni contenute nel documento di cui al comma 2, lettera c), e' effettuata nel corso della procedura prevista dall'art. 95, comma 1, lettera a). La comunicazione prevista dal comma 3 e' effettuata con il provvedimento di approvazione del prospetto. 9. La Consob e la Banca d'Italia esercitano i poteri previsti dagli articoli 6-bis e 6-ter nei confronti degli organismi esteri indicati al comma 5 e dei relativi gestori. A tali soggetti si applica altresi' l'art. 8.». Il testo dell'art. 118 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 118 (Casi di inapplicabilita'). - In vigore dal 18 agosto 2009 1. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento prospetto. 2. I commi 1 e 2 dell'art. 116 non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni.».