Art. 5 
 
Disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  24
  febbraio 1998, n. 58,  ai  sensi  dell'articolo  9  della  legge  4
  ottobre 2019, n. 117, e dell'articolo 31, comma 5, della  legge  24
  dicembre 2012, n. 234 
 
  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, lettera v), le parole «comma 1»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 3»; 
    b) all'articolo 100-ter, comma 1, dopo le parole «articolo  100»,
le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»; 
    c) all'articolo 44, comma 8, le parole «comma 1» sono  sostituite
dalle seguenti:  «comma  3»  e  le  parole  «94-bis,  comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «95, comma 1, lettera a)»; 
    d) all'articolo 118, comma 1, le parole «della presente  sezione»
sono sostituite dalle seguenti: «del presente capo» e le parole «100,
comma 1, lettere d)  ed  e)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «1,
paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento prospetto». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera v) del decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «1. Nel presente  decreto  legislativo  si  intendono
          per: 
                  Omissis 
                  v) "offerta pubblica di  acquisto  o  di  scambio":
          ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'art. 100,  comma  3,
          lettere b)  e  c);  non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
                  Omissis». 
              - Il  testo  dell'art.  100-ter,  comma  1  del  citato
          decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 100-ter  (Offerte  attraverso  portali  per  la
          raccolta di capitali). - 1. Le offerte al pubblico condotte
          attraverso uno o piu' portali per la raccolta  di  capitali
          possono avere ad  oggetto  soltanto  la  sottoscrizione  di
          strumenti finanziari emessi dalle piccole e medie  imprese,
          come definite dall'art. 61,  comma  1,  lettera  h),  dalle
          imprese  sociali  e   dagli   organismi   di   investimento
          collettivo del risparmio o altre societa' di  capitali  che
          investono prevalentemente in piccole e  medie  imprese.  Le
          offerte relative a strumenti finanziari emessi da piccole e
          medie  imprese  devono  avere   un   corrispettivo   totale
          inferiore  a  quello  determinato  dalla  Consob  ai  sensi
          dell'art. 100, comma 3, lettera c). 
              Omissis». 
              - Il testo dell'art. 44 del citato decreto  legislativo
          24 febbraio 1998,  n.  58,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 44 (Commercializzazione di FIA non  riservati).
          - 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli  35-bis,
          37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia  di  quote  o
          azioni di FIA italiani  non  riservati  alle  categorie  di
          investitori  di  cui  all'art.  43,  e'  preceduta  da  una
          notifica inoltrata dal gestore alla Consob per ciascun  FIA
          oggetto di commercializzazione. 
                2. Alla lettera di notifica e' allegata  la  seguente
          documentazione: 
                  a) il prospetto destinato alla pubblicazione; 
                  b) il regolamento o lo statuto del FIA  oggetto  di
          commercializzazione; 
                  c)   il   documento   contenente    le    ulteriori
          informazioni    da    mettere    a    disposizione    prima
          dell'investimento ai sensi dell'art. 6,  comma  2,  lettera
          a), n. 3-bis), e delle relative disposizioni di attuazione,
          da cui risulta l'assenza di trattamenti  preferenziali  nei
          confronti  di  uno  o  piu'  investitori  o  categorie   di
          investitori. 
                3. La Consob comunica al gestore che puo' iniziare  a
          commercializzare  agli   investitori   al   dettaglio   non
          rientranti  nelle  categorie  di  investitori  cui  possono
          essere commercializzati i FIA  italiani  riservati,  i  FIA
          indicati nella notifica  entro  10  giorni  lavorativi  dal
          ricevimento  della  medesima  quando   e'   verificata   la
          completezza,  la  coerenza  e  la  comprensibilita'   delle
          informazioni contenute nella documentazione  allegata  alla
          lettera  di  notifica.  Il  gestore  non  puo'  avviare  la
          commercializzazione  agli  investitori  al  dettaglio   non
          rientranti  nelle  categorie  di  investitori  cui  possono
          essere commercializzati i  FIA  italiani  riservati,  prima
          della ricezione della comunicazione. 
                4. La Consob, sentita la Banca  d'Italia,  disciplina
          la procedura per la notifica prevista dal comma 1. 
                5.  I  gestori  di  FIA  UE  e   FIA   non   UE   che
          commercializzano nello Stato di origine dei FIA medesimi le
          relative azioni o quote nei  confronti  di  investitori  al
          dettaglio ed intendono commercializzare tali FIA in  Italia
          nei confronti di investitori al  dettaglio  non  rientranti
          nelle  categorie  di   investitori   cui   possono   essere
          commercializzati  i  FIA  italiani  riservati,   presentano
          istanza di autorizzazione alla Consob. La Consob,  d'intesa
          con la Banca d'Italia sui profili di cui alle lettere b)  e
          c), autorizza la commercializzazione se sono rispettate  le
          seguenti condizioni: 
                  a) i gestori hanno completato le procedure previste
          dall'art. 43; 
                  b) gli  schemi  di  funzionamento  e  le  norme  di
          contenimento e di frazionamento del  rischio  di  tali  FIA
          sono compatibili con quelli previsti per i FIA italiani; 
                  c)  la  disciplina  del  depositario  di   FIA   e'
          equivalente  a  quella  applicabile  ai  FIA  italiani  non
          riservati; 
                  d) il regolamento o lo statuto del FIA non consente
          trattamenti preferenziali  nei  confronti  di  uno  o  piu'
          investitori o categorie di investitori ai  sensi  dell'art.
          35-decies,  comma  1,  lettera  d),  e  delle  disposizioni
          dell'UE vigenti che disciplinano la materia; 
                  e) il modulo  organizzativo  adottato  assicura  in
          Italia   l'esercizio   dei   diritti   patrimoniali   degli
          investitori in conformita' alle disposizioni  regolamentari
          dettate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia; 
                  f) le informazioni da mettere a disposizione  degli
          investitori al dettaglio prima dell'investimento  risultano
          complete, coerenti e comprensibili. 
                6. La Consob, sentita la Banca  d'Italia,  disciplina
          con   regolamento   le   procedure    per    il    rilascio
          dell'autorizzazione prevista dal comma 5. 
                7. All'offerta  al  pubblico  e  all'ammissione  alle
          negoziazioni delle quote o azioni dei FIA  commercializzati
          ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni
          previste dalla parte IV, titolo II, capo I  e  titolo  III,
          capo I, e le relative norme di attuazione. 
                8. Nel caso di FIA soggetti alla disciplina  prevista
          dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione I,  per  la  cui
          offerta l'Italia e' lo Stato membro d'origine, la  notifica
          prevista dal comma 1 si considera effettuata anche ai  fini
          e per gli effetti dell'art. 94,  comma  3,  e  la  verifica
          della  completezza,  coerenza  e   comprensibilita'   delle
          informazioni contenute nel documento di  cui  al  comma  2,
          lettera  c),  e'  effettuata  nel  corso  della   procedura
          prevista  dall'art.   95,   comma   1,   lettera   a).   La
          comunicazione prevista dal comma 3  e'  effettuata  con  il
          provvedimento di approvazione del prospetto. 
                9. La Consob e la Banca d'Italia esercitano i  poteri
          previsti dagli articoli 6-bis e 6-ter nei  confronti  degli
          organismi  esteri  indicati  al  comma  5  e  dei  relativi
          gestori. A tali soggetti si applica altresi' l'art. 8.». 
              Il testo  dell'art.  118  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 118 (Casi di inapplicabilita'). - In vigore dal
          18 agosto 2009 
                1. Le disposizioni del presente capo non si applicano
          agli strumenti finanziari previsti dall'art.  1,  paragrafo
          2, lettere b), c) e d) del regolamento prospetto. 
                2. I commi 1 e 2 dell'art. 116 non si applicano  agli
          strumenti finanziari emessi  dalle  banche,  diversi  dalle
          azioni o  dagli  strumenti  finanziari  che  permettono  di
          acquisire o sottoscrivere azioni.».