Art. 10 Trattamento di dati personali 1. Al trattamento dei dati personali svolto per le finalita' del presente decreto si applica la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 2. In relazione agli scambi di informazioni e analisi di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, comma 2, si applica l'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 3. Gli accessi di cui all'articolo 3 e gli scambi di cui all'articolo 5 avvengono con modalita' idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche mediante specifiche convenzioni tra le Amministrazioni interessate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 10: - Il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, cosi' recita: «Art. 7 (Trattamento di categorie particolari di dati personali). - 1. Il trattamento di dati di cui all'articolo 9 del regolamento UE e' autorizzato solo se strettamente necessario e assistito da garanzie adeguate per i diritti e le liberta' dell'interessato e specificamente previsto dal diritto dell'Unione europea o da legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamento, ovvero, ferme le garanzie dei diritti e delle liberta', se necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica o se ha ad oggetto dati resi manifestamente pubblici dall'interessato.».