Art. 10 
 
                    Trattamento di dati personali 
 
  1. Al trattamento dei dati personali svolto per  le  finalita'  del
presente decreto si  applica  la  normativa  vigente  in  materia  di
protezione dei dati personali. 
  2. In relazione agli scambi di informazioni e analisi di  cui  agli
articoli 5, 6, 7, 8 e 9, comma 2, si applica l'articolo 7 del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 
  3.  Gli  accessi  di  cui  all'articolo  3  e  gli  scambi  di  cui
all'articolo 5 avvengono con modalita' idonee a garantire il rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali,  anche
mediante specifiche convenzioni tra le  Amministrazioni  interessate,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, senza  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Il  testo  dell'articolo  7   del   citato   decreto
          legislativo 18 maggio 2018, n. 51, cosi' recita: 
                «Art. 7 (Trattamento di categorie particolari di dati
          personali). - 1. Il trattamento di dati di cui all'articolo
          9 del regolamento UE e' autorizzato  solo  se  strettamente
          necessario e assistito da garanzie adeguate per i diritti e
          le liberta' dell'interessato e specificamente previsto  dal
          diritto dell'Unione europea o da legge o, nei casi previsti
          dalla legge, da regolamento, ovvero, ferme le garanzie  dei
          diritti e delle liberta', se necessario  per  salvaguardare
          un interesse vitale dell'interessato o di un'altra  persona
          fisica o se ha ad oggetto dati resi manifestamente pubblici
          dall'interessato.».