Art. 11 
 
            Registrazione delle richieste di informazioni 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  21  del  decreto
legislativo 18 maggio 2018, n.  51,  ai  fini  della  verifica  della
liceita' dei trattamenti dei dati personali, le autorita'  competenti
di cui all'articolo 5 e la UIF, per quanto di rispettiva  competenza,
registrano in appositi file di log le richieste  trasmesse  ai  sensi
degli articoli 6, 7, 8 e 9, comma 2, da conservare per un periodo  di
cinque anni a decorrere dalla loro creazione. 
  2. Le registrazioni delle  richieste  di  cui  al  comma  1  devono
consentire di conoscere: 
    a) il nome e le coordinate di contatto dell'organizzazione e  del
membro del  personale  che  chiede  le  informazioni  e,  per  quanto
possibile, del destinatario  dei  risultati  della  ricerca  o  della
consultazione; 
    b)  gli  estremi  del  procedimento  in  relazione  al  quale  le
informazioni e le analisi sono richieste; 
    c) l'oggetto delle richieste; 
    d) le eventuali misure di esecuzione di tali richieste. 
  3. Su richiesta, il titolare del trattamento e il responsabile  del
trattamento mettono le registrazioni a disposizione del  Garante  per
la protezione dei dati personali. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo
          18 maggio 2018, n. 51, si veda nelle note all'articolo 4.