Art. 13 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Ai fini della presentazione al Parlamento della relazione di cui
all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981,  n.  121,  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze  trasmette  annualmente  al  Ministero
dell'interno i dati statistici relativi all'efficacia dei sistemi  di
lotta contro i reati gravi, forniti dalle autorita' competenti di cui
agli articoli 3 e 5 e dalla UIF. Tali dati statistici comprendono: 
    a)  il  numero  di  consultazioni  effettuate   dalle   autorita'
competenti di cui all'articolo 3; 
    b) il numero delle richieste presentate da ciascuna  autorita'  a
norma del presente decreto, il seguito  dato  a  tali  richieste,  il
numero di casi  investigati,  di  persone  perseguite  e  di  persone
condannate per reati gravi, ove tali informazioni siano disponibili; 
    c) i dati che misurano il tempo  impiegato  da  un'autorita'  per
rispondere a una richiesta dopo il suo ricevimento; 
    d) se disponibili, i dati che misurano  il  costo  delle  risorse
umane o  informatiche  dedicate  alle  richieste  di  informazioni  o
analisi di cui al presente decreto. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze  comunica,  altresi',
annualmente, alla Commissione europea i dati  statistici  di  cui  al
comma 1. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il testo dell'articolo  113  della  legge  1°  aprile
          1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione  della
          pubblica sicurezza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10
          aprile 1981, n. 100, S.O., cosi' recita: 
                «Art. 113 (Relazione del Ministro dell'interno). - Il
          Ministro dell'interno presenta  annualmente  al  Parlamento
          una relazione sull'attivita' delle forze di polizia e sullo
          stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio
          nazionale.».