Art. 14 Cooperazione di polizia 1. Per le finalita' del presente decreto, le Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, condividono tempestivamente, secondo modalita' definite d'intesa, le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie, anche sulla base dei rispettivi comparti di specialita' di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
Note all'art. 14: - Il testo dell'articolo 16, primo comma, della citata legge 1° aprile 1981, n. 121, cosi' recita: «Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.». - Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2016, n. 213, cosi' recita: «Art. 2 (Comparti di specialita' delle Forze di polizia). - 1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza esercitano, in via preminente o esclusiva, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, compiti nei seguenti rispettivi comparti di specialita', ferme restando le funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente a ciascuna Forza di polizia, nonche' le disposizioni di cui alla medesima legge: a) Polizia di Stato: 1) sicurezza stradale; 2) sicurezza ferroviaria; 3) sicurezza delle frontiere; 4) sicurezza postale e delle comunicazioni; b) Arma dei carabinieri: 1) sicurezza in materia di sanita', igiene e sofisticazioni alimentari; 2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare; 3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale; 4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale; c) Corpo della Guardia di finanza: 1) sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia, attribuiti dal presente decreto, e alle altre funzioni gia' svolte, ai sensi della legislazione vigente e fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera; 2) sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento. 2. Per i comparti di specialita' di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78.».