Art. 14 
 
                       Cooperazione di polizia 
 
  1. Per le finalita' del presente decreto, le Forze  di  polizia  di
cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121,
condividono tempestivamente, secondo modalita' definite d'intesa,  le
informazioni finanziarie e le analisi finanziarie, anche  sulla  base
dei rispettivi comparti di specialita'  di  cui  all'articolo  2  del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Il testo dell'articolo 16, primo comma, della  citata
          legge 1° aprile 1981, n. 121, cosi' recita: 
                «Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini  della  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla  polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze: 
                  a) l'Arma dei carabinieri, quale  forza  armata  in
          servizio permanente di pubblica sicurezza; 
                  b) il  Corpo  della  guardia  di  finanza,  per  il
          concorso al  mantenimento  dell'ordine  e  della  sicurezza
          pubblica. 
                Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
          dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di  polizia  e
          possono essere chiamati a concorrere  nell'espletamento  di
          servizi di ordine  e  sicurezza  pubblica  il  Corpo  degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. 
                Le forze di polizia possono essere  utilizzate  anche
          per il servizio di pubblico soccorso.». 
              - Il testo dell'articolo 2 del decreto  legislativo  19
          agosto  2016,  n.   177   (Disposizioni   in   materia   di
          razionalizzazione delle funzioni di polizia e  assorbimento
          del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo  8,
          comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in
          materia   di   riorganizzazione    delle    amministrazioni
          pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   12
          settembre 2016, n. 213, cosi' recita: 
                «Art. 2  (Comparti  di  specialita'  delle  Forze  di
          polizia). - 1. La Polizia di Stato, l'Arma dei  carabinieri
          e il Corpo della guardia  di  finanza  esercitano,  in  via
          preminente o esclusiva, secondo le modalita' stabilite  con
          decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo  1
          della legge 1° aprile 1981, n. 121,  compiti  nei  seguenti
          rispettivi  comparti  di  specialita',  ferme  restando  le
          funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente
          a ciascuna Forza di polizia, nonche' le disposizioni di cui
          alla medesima legge: 
                  a) Polizia di Stato: 
                    1) sicurezza stradale; 
                    2) sicurezza ferroviaria; 
                    3) sicurezza delle frontiere; 
                    4) sicurezza postale e delle comunicazioni; 
                  b) Arma dei carabinieri: 
                    1) sicurezza in  materia  di  sanita',  igiene  e
          sofisticazioni alimentari; 
                    2) sicurezza in materia forestale,  ambientale  e
          agroalimentare; 
                    3) sicurezza in materia di lavoro e  legislazione
          sociale; 
                    4)   sicurezza   del   patrimonio   archeologico,
          storico, artistico e culturale nazionale; 
                  c) Corpo della Guardia di finanza: 
                    1) sicurezza del mare, in relazione ai compiti di
          polizia, attribuiti dal  presente  decreto,  e  alle  altre
          funzioni gia' svolte, ai sensi della legislazione vigente e
          fatte salve le attribuzioni  assegnate  dalla  legislazione
          vigente al Corpo  delle  Capitanerie  di  porto  -  Guardia
          costiera; 
                    2) sicurezza in materia di circolazione dell'euro
          e degli altri mezzi di pagamento. 
                2. Per i comparti di specialita' di cui  al  presente
          articolo, resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  11
          della legge 31 marzo 2000, n. 78.».