Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) registro nazionale centralizzato dei conti bancari: la sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; b) reati gravi: i reati che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attivita' di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI; c) informazioni finanziarie: qualsiasi tipo di informazioni o dati, quali dati su attivita' finanziarie, movimenti di fondi o relazioni finanziarie commerciali, gia' detenuti dalle unita' di informazione finanziaria (FIU) al fine di prevenire, accertare e contrastare efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; d) analisi finanziarie: i risultati delle analisi operative e strategiche gia' condotte dalle FIU nello svolgimento dei compiti alle stesse attribuiti dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione; e) autorita' competente di altro Stato membro: l'autorita' competente designata di un altro Stato membro che puo' richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla FIU di tale Stato; f) informazioni sui conti bancari: le informazioni archiviate nel registro nazionale centralizzato dei conti bancari; g) informazioni in materia di contrasto: le informazioni o i dati gia' detenuti dalle autorita' di cui agli articoli 3 e 5, o alle stesse accessibili, nel contesto della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine o del perseguimento dei reati; h) riciclaggio, relativamente allo scambio di informazioni con le autorita' competenti di altri Stati membri: 1) la conversione o il trasferimento di beni provenienti da un'attivita' criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta, se l'autore era nella consapevolezza che i beni provenivano da un'attivita' criminosa; 2) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell'ubicazione, della disposizione, del movimento, della proprieta' di beni provenienti da un'attivita' criminosa o dei diritti sugli stessi, se l'autore era nella consapevolezza che i beni provenivano da un'attivita' criminosa; 3) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni provenienti da un'attivita' criminosa, se di tale provenienza l'autore, al momento della loro ricezione, era nella consapevolezza; i) reati presupposto associati, relativamente allo scambio di informazioni con le autorita' competenti di altri Stati membri: qualsiasi reato punibile con una pena detentiva o con una misura privativa della liberta' superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Anche fuori dai casi previsti dal primo periodo, costituiscono reati presupposto associati i reati che rientrano nelle seguenti categorie: 1) partecipazione a un gruppo criminale organizzato e al racket; 2) terrorismo; 3) tratta di esseri umani e traffico di migranti; 4) sfruttamento sessuale; 5) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; 6) traffico illecito di armi; 7) traffico illecito di beni rubati e altri beni; 8) corruzione; 9) frode; 10) falsificazione di moneta; 11) contraffazione e pirateria di prodotti; 12) reati ambientali; 13) omicidio, lesioni fisiche gravi; 14) rapimento, sequestro di persona e presa di ostaggi; 15) rapina o furto; 16) contrabbando; 17) reati in materia di imposte dirette e indirette; 18) estorsione; 19) contraffazione; 20) pirateria; 21) abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato; 22) criminalita' informatica; l) finanziamento del terrorismo, relativamente allo scambio di informazioni con le autorita' competenti di altri Stati membri: la fornitura o la raccolta di capitali intenzionalmente compiuta, in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione che tali capitali siano utilizzati, o nella consapevolezza che saranno utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno dei seguenti reati: 1) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati; 2) attentati all'integrita' fisica di una persona, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati; 3) sequestro di persona o cattura di ostaggi, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati; 4) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprieta' private che possono mettere in pericolo vite umane o causare perdite economiche considerevoli, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati; 5) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati; 6) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di esplosivi o armi, comprese armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, nonche' ricerca e sviluppo di armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati; 7) rilascio di sostanze pericolose o il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati; 8) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati; 9) ostacolare gravemente o interrompere il funzionamento di un sistema di informazione mediante l'immissione di dati informatici, la trasmissione, il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l'alterazione o la soppressione di tali dati o rendendo tali dati inaccessibili, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati; 10) procedere, intenzionalmente e senza averne diritto, a cancellare, danneggiare, deteriorare, alterare, sopprimere dati informatici in un sistema di informazione, o rendere tali dati inaccessibili sia punibile come reato, almeno per i casi che non sono di minore gravita', allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati; 11) minaccia di commettere uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 8); 12) dirigere un gruppo terroristico, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati; 13) partecipare alle attivita' di un gruppo terroristico, anche fornendogli informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attivita' nella consapevolezza che tale partecipazione contribuira' alle attivita' criminose del gruppo terroristico, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati; 14) diffondere intenzionalmente con qualunque forma di pubblica divulgazione messaggi, con qualsiasi mezzo, sia online che offline, con l'intento di istigare alla commissione di uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 10), se tale comportamento, direttamente o indirettamente, ad esempio mediante l'apologia di atti terroristici, promuova il compimento di reati di terrorismo, creando in tal modo il pericolo che uno o piu' di tali reati possano essere commessi; 15) sollecitare un'altra persona a commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 10) o ai numeri 12) e 13); 16) impartire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 10), nella consapevolezza che le competenze trasmesse sono destinate ad essere utilizzate a tale scopo; 17) ricevere istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 10); 18) recarsi in un altro Stato membro, al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 11), o di partecipare alle attivita' di un gruppo terroristico nella consapevolezza che tale partecipazione contribuira' alle attivita' criminose di tale gruppo elencate ai numeri 12) e 13), o di impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici di cui ai numeri 16) e 17), anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati; 19) recarsi nello Stato al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 11), o di partecipare alle attivita' di un gruppo terroristico nella consapevolezza che tale partecipazione contribuira' alle attivita' criminose di tale gruppo elencate ai numeri 12) e 13), o di impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici di cui ai numeri 16) e 17), anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati; 20) atti preparatori intrapresi da una persona che entri nello Stato con l'intento di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 11), anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati; 21) atti connessi all'organizzazione o agevolazione del viaggio di una persona a fini terroristici, come definito dai numeri 18) e 19), e nella consapevolezza che l'assistenza e' prestata a tal fine.
Note all'art. 2: - Il testo dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O., cosi' recita: Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). - Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell'articolo 6. A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche se relative a singole unita' locali. Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno emesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte. Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente. Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'art. 6. Al fine dell'emersione delle attivita' economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui e' attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti. Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale. Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attivita' professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa. I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione. Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalita' e i termini delle comunicazioni. Le informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili dall'autorita' giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l'autorita' giudiziaria si avvale per l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne e' autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione e' sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento. Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le evidenziazioni, nonche' le comunicazioni sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Le informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili per le attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo, nonche' dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalita' di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione. Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate puo' richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni. Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. Il contenuto, le modalita' ed i termini delle trasmissioni, nonche' le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.». - Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attivita' di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 maggio 2016, n. L 135. - La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2015, n. L 141.