Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) registro nazionale centralizzato dei conti bancari: la sezione
dell'anagrafe tributaria di cui  all'articolo  7,  sesto  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; 
    b) reati gravi: i reati che  rientrano  nelle  categorie  di  cui
all'allegato I del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e
del  Consiglio  dell'11  maggio   2016   che   istituisce   l'Agenzia
dell'Unione europea per la cooperazione nell'attivita'  di  contrasto
(Europol)  e  sostituisce  e  abroga  le  decisioni   del   Consiglio
2009/371/GAI,    2009/934/GAI,    2009/935/GAI,    2009/936/GAI     e
2009/968/GAI; 
    c) informazioni finanziarie: qualsiasi  tipo  di  informazioni  o
dati, quali dati su  attivita'  finanziarie,  movimenti  di  fondi  o
relazioni finanziarie commerciali,  gia'  detenuti  dalle  unita'  di
informazione finanziaria (FIU) al  fine  di  prevenire,  accertare  e
contrastare efficacemente  il  riciclaggio  e  il  finanziamento  del
terrorismo; 
    d) analisi finanziarie: i risultati  delle  analisi  operative  e
strategiche gia' condotte dalle FIU  nello  svolgimento  dei  compiti
alle stesse attribuiti dalla direttiva (UE) 2015/849  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  20  maggio  2015,   relativa   alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio  o
finanziamento del terrorismo, che modifica  il  regolamento  (UE)  n.
648/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  che  abroga  la
direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  e  la
direttiva 2006/70/CE della Commissione; 
    e)  autorita'  competente  di  altro  Stato  membro:  l'autorita'
competente designata di un altro Stato membro che puo'  richiedere  e
ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla FIU  di
tale Stato; 
    f) informazioni sui conti bancari: le informazioni archiviate nel
registro nazionale centralizzato dei conti bancari; 
    g) informazioni in materia di contrasto: le informazioni o i dati
gia' detenuti dalle autorita' di cui agli articoli  3  e  5,  o  alle
stesse    accessibili,    nel     contesto     della     prevenzione,
dell'accertamento, dell'indagine o del perseguimento dei reati; 
    h) riciclaggio, relativamente allo scambio di informazioni con le
autorita' competenti di altri Stati membri: 
      1) la conversione o il trasferimento  di  beni  provenienti  da
un'attivita'  criminosa,  allo  scopo  di  occultare  o   dissimulare
l'origine illecita dei  beni  medesimi  o  di  aiutare  chiunque  sia
coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle  conseguenze  giuridiche
della propria condotta, se l'autore era nella  consapevolezza  che  i
beni provenivano da un'attivita' criminosa; 
      2) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, della
provenienza,  dell'ubicazione,  della  disposizione,  del  movimento,
della proprieta' di beni provenienti da un'attivita' criminosa o  dei
diritti sugli stessi, se l'autore era nella consapevolezza che i beni
provenivano da un'attivita' criminosa; 
      3)  l'acquisto,  la  detenzione  o  l'utilizzazione   di   beni
provenienti  da  un'attivita'  criminosa,  se  di  tale   provenienza
l'autore, al momento della loro ricezione, era nella consapevolezza; 
    i) reati presupposto associati,  relativamente  allo  scambio  di
informazioni con le  autorita'  competenti  di  altri  Stati  membri:
qualsiasi reato punibile con una pena  detentiva  o  con  una  misura
privativa della liberta' superiore nel massimo a un anno o nel minimo
a sei  mesi.  Anche  fuori  dai  casi  previsti  dal  primo  periodo,
costituiscono reati presupposto associati i reati che rientrano nelle
seguenti categorie: 
      1) partecipazione  a  un  gruppo  criminale  organizzato  e  al
racket; 
      2) terrorismo; 
      3) tratta di esseri umani e traffico di migranti; 
      4) sfruttamento sessuale; 
      5) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; 
      6) traffico illecito di armi; 
      7) traffico illecito di beni rubati e altri beni; 
      8) corruzione; 
      9) frode; 
      10) falsificazione di moneta; 
      11) contraffazione e pirateria di prodotti; 
      12) reati ambientali; 
      13) omicidio, lesioni fisiche gravi; 
      14) rapimento, sequestro di persona e presa di ostaggi; 
      15) rapina o furto; 
      16) contrabbando; 
      17) reati in materia di imposte dirette e indirette; 
      18) estorsione; 
      19) contraffazione; 
      20) pirateria; 
      21) abuso di  informazioni  privilegiate  e  manipolazione  del
mercato; 
      22) criminalita' informatica; 
    l) finanziamento del terrorismo, relativamente  allo  scambio  di
informazioni con le autorita' competenti di altri  Stati  membri:  la
fornitura o la raccolta di  capitali  intenzionalmente  compiuta,  in
qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, con  l'intenzione  che
tali capitali siano utilizzati, o nella  consapevolezza  che  saranno
utilizzati, in tutto o in parte, per  commettere  o  per  contribuire
alla commissione di uno dei seguenti reati: 
      1) attentati alla vita di una persona che possono  causarne  il
decesso,  allo  scopo  di  intimidire  gravemente   la   popolazione,
costringere  indebitamente  i  poteri  pubblici  o  un'organizzazione
internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto,
destabilizzare  gravemente  o  distruggere  le  strutture  politiche,
costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un  paese  o  di
un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non  siano
effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o  per
contribuire alla commissione di uno di  tali  reati  nonche'  qualora
l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici  per  i
quali saranno utilizzati; 
      2) attentati all'integrita' fisica di una persona,  allo  scopo
di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente  i
poteri pubblici  o  un'organizzazione  internazionale  a  compiere  o
astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o
distruggere le  strutture  politiche,  costituzionali,  economiche  o
sociali   fondamentali   di   un   paese   o   di   un'organizzazione
internazionale, anche qualora i  capitali  non  siano  effettivamente
utilizzati, in tutto o in parte, per  commettere  o  per  contribuire
alla commissione di uno di tali reati nonche'  qualora  l'autore  non
sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali  saranno
utilizzati; 
      3) sequestro di persona o cattura di  ostaggi,  allo  scopo  di
intimidire gravemente la  popolazione,  costringere  indebitamente  i
poteri pubblici  o  un'organizzazione  internazionale  a  compiere  o
astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o
distruggere le  strutture  politiche,  costituzionali,  economiche  o
sociali   fondamentali   di   un   paese   o   di   un'organizzazione
internazionale, anche qualora i  capitali  non  siano  effettivamente
utilizzati, in tutto o in parte, per  commettere  o  per  contribuire
alla commissione di uno di tali reati nonche'  qualora  l'autore  non
sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali  saranno
utilizzati; 
      4) distruzioni di vasta  portata  di  strutture  governative  o
pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi  i  sistemi
informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale
ovvero di luoghi pubblici o di proprieta' private che possono mettere
in pericolo vite umane o causare  perdite  economiche  considerevoli,
allo scopo  di  intimidire  gravemente  la  popolazione,  costringere
indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale  a
compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi  atto,  destabilizzare
gravemente o  distruggere  le  strutture  politiche,  costituzionali,
economiche o sociali fondamentali di un paese o di  un'organizzazione
internazionale, anche qualora i  capitali  non  siano  effettivamente
utilizzati, in tutto o in parte, per  commettere  o  per  contribuire
alla commissione di uno di tali reati nonche'  qualora  l'autore  non
sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali  saranno
utilizzati; 
      5) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto
collettivo di passeggeri o di  trasporto  di  merci,  allo  scopo  di
intimidire gravemente la  popolazione,  costringere  indebitamente  i
poteri pubblici  o  un'organizzazione  internazionale  a  compiere  o
astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o
distruggere le  strutture  politiche,  costituzionali,  economiche  o
sociali   fondamentali   di   un   paese   o   di   un'organizzazione
internazionale, anche qualora i  capitali  non  siano  effettivamente
utilizzati, in tutto o in parte, per  commettere  o  per  contribuire
alla commissione di uno di tali reati nonche'  qualora  l'autore  non
sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali  saranno
utilizzati; 
      6) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura  o
uso  di  esplosivi  o  armi,  comprese  armi  chimiche,   biologiche,
radiologiche o nucleari, nonche' ricerca e sviluppo di armi chimiche,
biologiche,  radiologiche  o  nucleari,  allo  scopo  di   intimidire
gravemente  la  popolazione,  costringere  indebitamente   i   poteri
pubblici o un'organizzazione internazionale a  compiere  o  astenersi
dal  compiere  un  qualsiasi  atto,   destabilizzare   gravemente   o
distruggere le  strutture  politiche,  costituzionali,  economiche  o
sociali   fondamentali   di   un   paese   o   di   un'organizzazione
internazionale, anche qualora i  capitali  non  siano  effettivamente
utilizzati, in tutto o in parte, per  commettere  o  per  contribuire
alla commissione di uno di tali reati nonche'  qualora  l'autore  non
sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali  saranno
utilizzati; 
      7) rilascio di sostanze  pericolose  o  il  cagionare  incendi,
inondazioni o esplosioni i  cui  effetti  mettano  in  pericolo  vite
umane,  allo  scopo  di   intimidire   gravemente   la   popolazione,
costringere  indebitamente  i  poteri  pubblici  o  un'organizzazione
internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto,
destabilizzare  gravemente  o  distruggere  le  strutture  politiche,
costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un  paese  o  di
un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non  siano
effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o  per
contribuire alla commissione di uno di  tali  reati  nonche'  qualora
l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici  per  i
quali saranno utilizzati; 
      8)  manomissione  o  interruzione  della  fornitura  di  acqua,
energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in
pericolo  vite  umane,  allo  scopo  di  intimidire   gravemente   la
popolazione,  costringere   indebitamente   i   poteri   pubblici   o
un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal  compiere
un  qualsiasi  atto,  destabilizzare  gravemente  o  distruggere   le
strutture   politiche,   costituzionali,   economiche    o    sociali
fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche
qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in
parte, per commettere o per contribuire alla commissione  di  uno  di
tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato  o
dei reati specifici per i quali saranno utilizzati; 
      9) ostacolare gravemente o interrompere il funzionamento di  un
sistema di informazione mediante l'immissione di dati informatici, la
trasmissione, il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento,
l'alterazione o la soppressione di tali dati  o  rendendo  tali  dati
inaccessibili, allo scopo di intimidire  gravemente  la  popolazione,
costringere  indebitamente  i  poteri  pubblici  o  un'organizzazione
internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto,
destabilizzare  gravemente  o  distruggere  le  strutture  politiche,
costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un  paese  o  di
un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non  siano
effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o  per
contribuire alla commissione di uno di  tali  reati  nonche'  qualora
l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici  per  i
quali saranno utilizzati; 
      10) procedere,  intenzionalmente  e  senza  averne  diritto,  a
cancellare,  danneggiare,  deteriorare,  alterare,  sopprimere   dati
informatici in un  sistema  di  informazione,  o  rendere  tali  dati
inaccessibili sia punibile come reato, almeno per i casi che non sono
di  minore  gravita',  allo  scopo  di   intimidire   gravemente   la
popolazione,  costringere   indebitamente   i   poteri   pubblici   o
un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal  compiere
un  qualsiasi  atto,  destabilizzare  gravemente  o  distruggere   le
strutture   politiche,   costituzionali,   economiche    o    sociali
fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche
qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in
parte, per commettere o per contribuire alla commissione  di  uno  di
tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato  o
dei reati specifici per i quali saranno utilizzati; 
      11) minaccia di commettere uno dei reati elencati ai numeri  da
1) a 8); 
      12) dirigere un gruppo terroristico, anche qualora  i  capitali
non siano  effettivamente  utilizzati,  in  tutto  o  in  parte,  per
commettere o per contribuire alla commissione di uno  di  tali  reati
nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o  dei  reati
specifici per i quali saranno utilizzati; 
      13) partecipare alle attivita' di un gruppo terroristico, anche
fornendogli informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite  qualsiasi
forma di finanziamento delle sue attivita' nella  consapevolezza  che
tale partecipazione contribuira' alle attivita' criminose del  gruppo
terroristico, anche  qualora  i  capitali  non  siano  effettivamente
utilizzati, in tutto o in parte, per  commettere  o  per  contribuire
alla commissione di uno di tali reati nonche'  qualora  l'autore  non
sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali  saranno
utilizzati; 
      14) diffondere intenzionalmente con qualunque forma di pubblica
divulgazione messaggi, con qualsiasi mezzo, sia online  che  offline,
con l'intento di istigare alla commissione di uno dei reati  elencati
ai numeri  da  1)  a  10),  se  tale  comportamento,  direttamente  o
indirettamente, ad esempio mediante l'apologia di atti  terroristici,
promuova il compimento di reati di terrorismo, creando in tal modo il
pericolo che uno o piu' di tali reati possano essere commessi; 
      15) sollecitare un'altra persona  a  commettere  o  contribuire
alla commissione di uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 10) o ai
numeri 12) e 13); 
      16) impartire  istruzioni  per  la  fabbricazione  o  l'uso  di
esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o  pericolose
ovvero altre tecniche o metodi specifici  al  fine  di  commettere  o
contribuire alla commissione di uno dei reati elencati ai  numeri  da
1) a 10), nella  consapevolezza  che  le  competenze  trasmesse  sono
destinate ad essere utilizzate a tale scopo; 
      17)  ricevere  istruzioni  per  la  fabbricazione  o  l'uso  di
esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o  pericolose
ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere  o  di
contribuire alla commissione di uno dei reati elencati ai  numeri  da
1) a 10); 
      18) recarsi in un altro Stato membro, al fine di  commettere  o
contribuire alla commissione di uno dei reati elencati ai  numeri  da
1) a 11), o di partecipare alle attivita' di un  gruppo  terroristico
nella  consapevolezza  che  tale  partecipazione  contribuira'   alle
attivita' criminose di tale gruppo elencate ai numeri 12) e 13), o di
impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici di  cui  ai
numeri 16) e 17), anche qualora i capitali non  siano  effettivamente
utilizzati, in tutto o in parte, per  commettere  o  per  contribuire
alla commissione di uno di tali reati nonche'  qualora  l'autore  non
sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali  saranno
utilizzati; 
      19) recarsi nello Stato al fine  di  commettere  o  contribuire
alla commissione di uno dei reati elencati ai numeri da 1) a  11),  o
di  partecipare  alle  attivita'  di  un  gruppo  terroristico  nella
consapevolezza che tale partecipazione  contribuira'  alle  attivita'
criminose di tale gruppo elencate ai numeri 12) e 13), o di impartire
o ricevere un addestramento a fini terroristici di cui ai numeri  16)
e 17), anche qualora i capitali non siano effettivamente  utilizzati,
in  tutto  o  in  parte,  per  commettere  o  per  contribuire   alla
commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non  sia  a
conoscenza del reato o  dei  reati  specifici  per  i  quali  saranno
utilizzati; 
      20) atti preparatori intrapresi da una persona che entri  nello
Stato con l'intento di commettere o di contribuire  alla  commissione
di uno dei reati elencati ai numeri da 1)  a  11),  anche  qualora  i
capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto  o  in  parte,
per commettere o per contribuire alla  commissione  di  uno  di  tali
reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato  o  dei
reati specifici per i quali saranno utilizzati; 
      21) atti connessi all'organizzazione o agevolazione del viaggio
di una persona a fini terroristici, come definito dai  numeri  18)  e
19), e nella consapevolezza che l'assistenza e' prestata a tal fine. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'articolo 7 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  605  (Disposizioni
          relative all'anagrafe tributaria e al  codice  fiscale  dei
          contribuenti),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   16
          ottobre 1973, n. 268, S.O., cosi' recita: 
                 Art. 7 (Comunicazioni  all'anagrafe  tributaria).  -
          Gli  uffici   pubblici   devono   comunicare   all'anagrafe
          tributaria i dati e le notizie contenuti negli atti di  cui
          alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell'articolo 6. 
              A partire dal 1° luglio 1989 le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato  ed  agricoltura  devono  comunicare
          mensilmente all'anagrafe tributaria i  dati  e  le  notizie
          contenuti  nelle  domande  di  iscrizione,   variazione   e
          cancellazione di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche  se
          relative a singole unita' locali.  Le  comunicazioni  delle
          iscrizioni, variazioni e  cancellazioni  negli  albi  degli
          artigiani  saranno  emesse  dalle  camere   di   commercio,
          industria, artigianato ed agricoltura che  provvedono  alla
          iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei  registri  delle
          ditte. 
              Gli ordini professionali e gli  altri  enti  ed  uffici
          preposti alla tenuta di  albi,  registri  ed  elenchi,  che
          verranno indicati con decreto del Ministro per le  finanze,
          devono comunicare all'anagrafe  tributaria  le  iscrizioni,
          variazioni e cancellazioni. 
              Le  comunicazioni  di  cui  ai  commi  precedenti,  con
          esclusione di quelle effettuate dalle camere di  commercio,
          industria,  artigianato  ed  agricoltura,   devono   essere
          eseguite entro il 30 giugno di ciascun  anno  relativamente
          agli  atti  emessi  ed  alle   iscrizioni,   variazioni   e
          cancellazioni intervenute nell'anno precedente. 
              Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono
          comunicare all'anagrafe tributaria  i  dati  e  le  notizie
          riguardanti i contratti di  cui  alla  lettera  g-ter)  del
          primo comma  dell'art.  6.  Al  fine  dell'emersione  delle
          attivita'   economiche,   con    particolare    riferimento
          all'applicazione dei tributi erariali e locali nel  settore
          immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare  i  dati
          catastali  identificativi  dell'immobile  presso   cui   e'
          attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti. 
              Le  banche,  la  societa'  Poste  italiane   Spa,   gli
          intermediari finanziari, le imprese  di  investimento,  gli
          organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio,  le
          societa' di gestione  del  risparmio,  nonche'  ogni  altro
          operatore finanziario,  fatto  salvo  quanto  disposto  dal
          secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti,
          sono tenuti a rilevare  e  a  tenere  in  evidenza  i  dati
          identificativi,  compreso  il  codice  fiscale,   di   ogni
          soggetto che intrattenga  con  loro  qualsiasi  rapporto  o
          effettui, per conto proprio ovvero per conto o  a  nome  di
          terzi,  qualsiasi  operazione  di  natura  finanziaria   ad
          esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
          corrente postale per un importo unitario inferiore a  1.500
          euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza  di  qualsiasi
          operazione di cui al precedente  periodo,  compiuta  al  di
          fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura  degli
          stessi  sono   comunicate   all'anagrafe   tributaria,   ed
          archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei  dati
          anagrafici dei titolari e dei  soggetti  che  intrattengono
          con  gli  operatori   finanziari   qualsiasi   rapporto   o
          effettuano  operazioni  al  di   fuori   di   un   rapporto
          continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
          terzi, compreso il codice fiscale. 
              Gli ordini professionali e gli  altri  enti  ed  uffici
          preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi,  di  cui
          alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria
          trasmette la lista degli esercenti attivita'  professionale
          devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima  i  dati
          necessari per  il  completamento  o  l'aggiornamento  della
          lista, entro sei  mesi  dalla  data  di  ricevimento  della
          stessa. 
              I rappresentanti  legali  dei  soggetti  diversi  dalle
          persone fisiche, che  non  siano  tenuti  a  presentare  la
          dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, o dall'art. 36  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   600,   devono
          comunicare all'anagrafe tributaria,  entro  trenta  giorni,
          l'avvenuta  estinzione  e   le   avvenute   operazioni   di
          trasformazione, concentrazione o fusione. 
              Gli amministratori di condominio negli  edifici  devono
          comunicare annualmente all'anagrafe tributaria  l'ammontare
          dei beni e servizi  acquistati  dal  condominio  e  i  dati
          identificativi dei  relativi  fornitori.  Con  decreto  del
          Ministro delle finanze  sono  stabiliti  il  contenuto,  le
          modalita' e i termini delle comunicazioni. Le  informazioni
          comunicate  sono   altresi'   utilizzabili   dall'autorita'
          giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo  e  del
          passivo   nell'ambito   di   procedure   concorsuali,    di
          procedimenti in materia di famiglia e  di  quelli  relativi
          alla gestione di patrimoni  altrui.  Nei  casi  di  cui  al
          periodo precedente l'autorita' giudiziaria  si  avvale  per
          l'accesso    dell'ufficiale    giudiziario    secondo    le
          disposizioni   relative   alla   ricerca   con    modalita'
          telematiche dei beni da pignorare. 
              Le comunicazioni di  cui  ai  precedenti  commi  devono
          indicare il numero di codice fiscale dei  soggetti  cui  le
          comunicazioni  stesse  si  riferiscono  e   devono   essere
          sottoscritte dal legale rappresentante  dell'ente  o  dalla
          persona  che  ne  e'  autorizzata   secondo   l'ordinamento
          dell'ente stesso. Per le  amministrazioni  dello  Stato  la
          comunicazione  e'  sottoscritta  dalla   persona   preposta
          all'ufficio che ha emesso il provvedimento. 
              Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto  e
          dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse
          esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini
          delle  trasmissioni  nonche'  le  specifiche  tecniche  del
          formato  dei  dati  sono  definite  con  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni  e  le
          evidenziazioni, nonche' le comunicazioni sono utilizzate ai
          fini delle richieste e delle risposte in via telematica  di
          cui all'articolo 32, primo comma, numero  7),  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e successive  modificazioni,  e  all'articolo  51,  secondo
          comma,  numero  7),  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni. Le  informazioni  comunicate  sono  altresi'
          utilizzabili per le  attivita'  connesse  alla  riscossione
          mediante ruolo, nonche' dai soggetti di cui all'articolo 4,
          comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento  di  cui
          al decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione economica 4 agosto 2000,  n.  269,  ai  fini
          dell'espletamento  degli  accertamenti   finalizzati   alla
          ricerca e all'acquisizione della prova  e  delle  fonti  di
          prova nel corso di un  procedimento  penale,  sia  ai  fini
          delle indagini preliminari e dell'esercizio delle  funzioni
          previste dall'articolo  371-bis  del  codice  di  procedura
          penale, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli
          accertamenti di carattere patrimoniale per le finalita'  di
          prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge  e
          per l'applicazione delle misure di prevenzione. 
              Ai  fini  dei   controlli   sulle   dichiarazioni   dei
          contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate  puo'
          richiedere  a  pubbliche  amministrazioni,  enti  pubblici,
          organismi ed imprese,  anche  limitatamente  a  particolari
          categorie,   di   effettuare   comunicazioni   all'Anagrafe
          tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta
          deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita'
          delle comunicazioni. 
              Le  imprese,  gli  intermediari  e  tutti   gli   altri
          operatori del settore delle assicurazioni che  erogano,  in
          ragione dei contratti di assicurazione di  qualsiasi  ramo,
          somme di  denaro  a  qualsiasi  titolo  nei  confronti  dei
          danneggiati,  comunicano  in  via  telematica  all'anagrafe
          tributaria,  anche  in  deroga  a  contrarie   disposizioni
          legislative, l'ammontare delle somme liquidate,  il  codice
          fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le
          cui  prestazioni  sono  state  valutate   ai   fini   della
          quantificazione  della   somma   liquidata.   La   presente
          disposizione si applica con riferimento alle somme  erogate
          a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai  sensi
          del  presente  comma   sono   utilizzati   prioritariamente
          nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei
          soggetti le cui prestazioni sono  state  valutate  ai  fini
          della quantificazione della somma liquidata. 
              Il  contenuto,  le  modalita'  ed   i   termini   delle
          trasmissioni, nonche' le specifiche tecniche  del  formato,
          sono definite con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate.». 
              - Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e
          del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce  l'Agenzia
          dell'Unione europea per la cooperazione  nell'attivita'  di
          contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del
          Consiglio   2009/371/GAI,    2009/934/GAI,    2009/935/GAI,
          2009/936/GAI e 2009/968/GAI e' pubblicato nella G.U.U.E. 24
          maggio 2016, n. L 135. 
              - La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  20   maggio   2015,   relativa   alla
          prevenzione dell'uso del  sistema  finanziario  a  fini  di
          riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il
          regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva   2005/60/CE   del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   e   la   direttiva
          2006/70/CE della Commissione e' pubblicata nella G.U.U.E. 5
          giugno 2015, n. L 141.