Art. 3 
 
Autorita' nazionali competenti  abilitate  ad  accedere  al  registro
              nazionale centralizzato dei conti bancari 
 
  1. Ai fini del presente decreto,  sono  designati  quali  autorita'
nazionali competenti abilitate  ad  accedere  al  registro  nazionale
centralizzato dei conti bancari: 
    a) l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO),  istituito
presso il Ministero dell'interno; 
    b) l'autorita' giudiziaria e gli ufficiali di polizia giudiziaria
delegati dal pubblico ministero; 
    c) i servizi centrali e interprovinciali per il  contrasto  della
criminalita' organizzata di cui all'articolo 12 del decreto-legge  13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 1991, n. 203; 
    d) il Ministro dell'interno; 
    e) il Capo della polizia  -  direttore  generale  della  pubblica
sicurezza; 
    f) i questori; 
    g) il direttore della Direzione investigativa antimafia. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, e fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 371-bis del codice  di  procedura
penale, le autorita' di cui al comma 1 sono abilitate ad  accedere  e
consultare  le  informazioni  sui  conti  bancari,  negli  ambiti  di
rispettiva competenza, qualora necessario per lo  svolgimento  di  un
procedimento  penale   o   nell'ambito   di   un   procedimento   per
l'applicazione delle misure di prevenzione  patrimoniali  di  cui  al
titolo II del libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159. 
  3. L'accesso di cui al presente  articolo  avviene  sulla  base  di
convenzioni stipulate tra le Autorita' competenti e  l'Agenzia  delle
entrate  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  47  del   decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in quanto compatibili, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio
          1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di  lotta  alla
          criminalita' organizzata e di trasparenza e buon  andamento
          dell'attivita' amministrativa), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 maggio 1991, n. 110 e convertito in legge, con
          modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 1991,  n.
          203 (Gazz. Uff. 12 luglio 1991, n. 162), cosi' recita: 
                «Capo VI  -  Coordinamento  dei  servizi  di  Polizia
          Giudiziaria. 
                Art. 12. - 1. Per assicurare  il  collegamento  delle
          attivita' investigative relative a delitti di  criminalita'
          organizzata, le amministrazioni  interessate  provvedono  a
          costituire  servizi  centrali  e   interprovinciali   della
          Polizia di Stato, dell'Arma dei  carabinieri  e  del  Corpo
          della guardia di finanza. 
              2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i
          servizi previsti dal comma 1 possono essere  costituiti  in
          servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione
          dei servizi interforze provvede  con  decreto  il  Ministro
          dell'interno, di  concerto  con  i  Ministri  di  grazia  e
          giustizia, della difesa e  delle  finanze,  assicurando  la
          pari  valorizzazione  delle  forze  di   polizia   che   vi
          partecipano. 
              3. A fini informativi,  investigativi  e  operativi,  i
          servizi indicati nei commi 1 e 2 si  coordinano  fra  loro,
          nonche', se necessario, con gli altri organi o  servizi  di
          polizia giudiziaria previsti dalla legge e con  gli  organi
          di polizia esteri eventualmente interessati. 
              4.  Quando  procede   a   indagini   per   delitti   di
          criminalita' organizzata, il pubblico ministero  si  avvale
          di  regola,  congiuntamente,   dei   servizi   di   polizia
          giudiziaria  della  Polizia   di   Stato,   dell'Arma   dei
          carabinieri  e,  se  richiesto  dalla  specificita'   degli
          accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali,
          a norma dei commi 1  e  2,  e'  attribuito  il  compito  di
          svolgere indagini relative a tali delitti. 
              5.  Il  pubblico  ministero  impartisce  le   opportune
          direttive per  l'effettivo  coordinamento  investigativo  e
          operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria. 
              6. - 7. 
              8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione  del  presente  decreto,  il  Ministro
          dell'interno emana direttive per la realizzazione a livello
          provinciale,  nell'ambito  delle  potesta'  attribuite   al
          prefetto a norma  del  comma  6,  di  piani  coordinati  di
          controllo del territorio da attuarsi a cura dei  competenti
          uffici della Polizia di Stato  e  dei  comandi  provinciali
          dell'Arma dei carabinieri e della Guardia  di  finanza,  ai
          quali possono partecipare,  previa  richiesta  al  sindaco,
          contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale.». 
              - La legge 12  luglio  1991,  n.  203  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991,
          n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla
          criminalita' organizzata e di trasparenza e buon  andamento
          dell'attivita' amministrativa) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 12 luglio 1991, n. 162. 
              - Il  testo  dell'articolo  371-bis   del   codice   di
          procedura penale cosi' recita: 
                «Art.  371-bis  (Attivita'   di   coordinamento   del
          procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo). - 1.  Il
          procuratore nazionale antimafia e  antiterrorismo  esercita
          le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i  delitti
          indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in
          relazione  ai  procedimenti  di  prevenzione  antimafia   e
          antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i  delitti
          di cui all'articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione
          investigativa  antimafia   e   dei   servizi   centrali   e
          interprovinciali  delle  forze  di  polizia  e   impartisce
          direttive   intese   a   regolarne   l'impiego    a    fini
          investigativi. In relazione ai procedimenti per  i  delitti
          di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale  altresi'
          dei servizi centrali  e  interprovinciali  delle  forze  di
          polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego
          a fini investigativi. 
                2.   Il    procuratore    nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo esercita funzioni di impulso  nei  confronti
          dei procuratori distrettuali al fine di  rendere  effettivo
          il coordinamento delle attivita' di indagine, di  garantire
          la funzionalita'  dell'impiego  della  polizia  giudiziaria
          nelle  sue  diverse  articolazioni  e  di   assicurare   la
          completezza e tempestivita' delle investigazioni. 
                3. Per lo svolgimento  delle  funzioni  attribuitegli
          dalla  legge,  il   procuratore   nazionale   antimafia   e
          antiterrorismo, in particolare: 
                  a)  d'intesa   con   i   procuratori   distrettuali
          interessati, assicura il collegamento  investigativo  anche
          per  mezzo  dei  magistrati   della   Direzione   nazionale
          antimafia e antiterrorismo; 
                  b)  cura,  mediante  applicazioni  temporanee   dei
          magistrati   della   Direzione   nazionale   antimafia    e
          antiterrorismo e delle procure distrettuali, la  necessaria
          flessibilita'  e  mobilita'  che  soddisfino  specifiche  e
          contingenti esigenze investigative o processuali; 
                  c) ai fini del coordinamento investigativo e  della
          repressione   dei   reati   provvede   all'acquisizione   e
          all'elaborazione di notizie, informazioni e dati  attinenti
          alla criminalita' organizzata e ai delitti  di  terrorismo,
          anche internazionale; 
                  d) - e); 
                  f)   impartisce   ai    procuratori    distrettuali
          specifiche direttive alle quali attenersi per  prevenire  o
          risolvere contrasti riguardanti  le  modalita'  secondo  le
          quali  realizzare  il   coordinamento   nell'attivita'   di
          indagine; 
                  g) riunisce i procuratori distrettuali  interessati
          al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive
          specifiche impartite, sono  insorti  e  hanno  impedito  di
          promuovere o di rendere effettivo il coordinamento; 
                  h) dispone con  decreto  motivato,  reclamabile  al
          procuratore  generale  presso  la  corte   di   cassazione,
          l'avocazione delle indagini preliminari relative  a  taluno
          dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis  e  comma
          3-quater quando non hanno dato esito le  riunioni  disposte
          al fine di promuovere o rendere effettivo il  coordinamento
          e questo non e' stato possibile a causa della: 
                    1)  perdurante  e  ingiustificata  inerzia  nella
          attivita' di indagine; 
                    2)  ingiustificata  e  reiterata  violazione  dei
          doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento
          delle indagini; 
                    3). 
                    4.   Il   procuratore   nazionale   antimafia   e
          antiterrorismo provvede alla avocazione dopo  aver  assunto
          sul  luogo  le  necessarie  informazioni  personalmente   o
          tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e
          antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi  particolari,
          il procuratore nazionale antimafia e  antiterrorismo  o  il
          magistrato da  lui  designato  non  puo'  delegare  per  il
          compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico
          ministero.». 
              - Il titolo II del libro I del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi  antimafia  e
          delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni  in
          materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
          1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre  2011,  n.  226,  S.O.,  e'
          cosi' rubricato: 
                «LIBRO I LE MISURE DI PREVENZIONE 
                Titolo II Le misure di prevenzione patrimoniali». 
              - Il testo dell'articolo 47 del decreto legislativo  18
          maggio  2018,  n.  51  (Attuazione  della  direttiva   (UE)
          2016/680 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27
          aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche
          con riguardo al trattamento dei  dati  personali  da  parte
          delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
          accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di
          sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione  di  tali
          dati e che abroga  la  decisione  quadro  2008/977/GAI  del
          Consiglio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  24  maggio
          2018, n. 119, cosi' recita: 
                «Art. 47 (Modalita' di trattamento e flussi  di  dati
          da parte delle Forze di polizia). - 1. Nei casi in  cui  le
          autorita' di pubblica  sicurezza  o  le  Forze  di  polizia
          possono acquisire in conformita' alle vigenti  disposizioni
          di legge  o  di  regolamento  dati,  informazioni,  atti  e
          documenti da altri  soggetti,  l'acquisizione  puo'  essere
          effettuata anche per via telematica. A tal fine gli  organi
          o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte
          ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi  organi
          o uffici, mediante reti di  comunicazione  elettronica,  di
          pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati,  nel
          rispetto delle pertinenti disposizioni e  dei  principi  di
          cui agli articoli  da  3  a  8.  Le  convenzioni-tipo  sono
          adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del
          Garante, e stabiliscono le  modalita'  dei  collegamenti  e
          degli  accessi  anche  al  fine  di  assicurare   l'accesso
          selettivo ai soli dati  necessari  al  perseguimento  delle
          finalita' di cui all'articolo 1, comma 2. 
                2. I dati trattati dalle  Forze  di  polizia  per  le
          finalita' di cui all'articolo 1, comma 2,  sono  conservati
          separatamente   da   quelli   registrati   per    finalita'
          amministrative che non richiedono il loro utilizzo. 
                3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2
          a 7, il Centro elaborazione  dati  del  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza assicura l'aggiornamento  periodico,  la
          proporzionalita', la pertinenza e la non eccedenza dei dati
          personali   trattati   anche   attraverso    interrogazioni
          autorizzate del casellario giudiziale e del casellario  dei
          carichi pendenti del Ministero della giustizia  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,
          n. 313, o di altre banche di dati delle Forze  di  polizia,
          necessarie per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1. 
                4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano
          periodicamente i requisiti di cui agli articoli da 2 a 7 in
          riferimento ai  dati  trattati  anche  senza  l'ausilio  di
          strumenti elettronici, e provvedono al  loro  aggiornamento
          anche  sulla  base  delle  procedure  adottate  dal  Centro
          elaborazione  dati  ai  sensi  del  comma  3,  o,   per   i
          trattamenti  effettuati  senza   l'ausilio   di   strumenti
          elettronici,  mediante  annotazioni  o   integrazioni   dei
          documenti che li contengono.».