Art. 3 Autorita' nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari 1. Ai fini del presente decreto, sono designati quali autorita' nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari: a) l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno; b) l'autorita' giudiziaria e gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero; c) i servizi centrali e interprovinciali per il contrasto della criminalita' organizzata di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; d) il Ministro dell'interno; e) il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza; f) i questori; g) il direttore della Direzione investigativa antimafia. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, le autorita' di cui al comma 1 sono abilitate ad accedere e consultare le informazioni sui conti bancari, negli ambiti di rispettiva competenza, qualora necessario per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al titolo II del libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 3. L'accesso di cui al presente articolo avviene sulla base di convenzioni stipulate tra le Autorita' competenti e l'Agenzia delle entrate con le modalita' di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 3: - Il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1991, n. 110 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 1991, n. 203 (Gazz. Uff. 12 luglio 1991, n. 162), cosi' recita: «Capo VI - Coordinamento dei servizi di Polizia Giudiziaria. Art. 12. - 1. Per assicurare il collegamento delle attivita' investigative relative a delitti di criminalita' organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a costituire servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. 2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione dei servizi interforze provvede con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la pari valorizzazione delle forze di polizia che vi partecipano. 3. A fini informativi, investigativi e operativi, i servizi indicati nei commi 1 e 2 si coordinano fra loro, nonche', se necessario, con gli altri organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente interessati. 4. Quando procede a indagini per delitti di criminalita' organizzata, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto dalla specificita' degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e 2, e' attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti. 5. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria. 6. - 7. 8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno emana direttive per la realizzazione a livello provinciale, nell'ambito delle potesta' attribuite al prefetto a norma del comma 6, di piani coordinati di controllo del territorio da attuarsi a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e dei comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai quali possono partecipare, previa richiesta al sindaco, contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale.». - La legge 12 luglio 1991, n. 203 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1991, n. 162. - Il testo dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale cosi' recita: «Art. 371-bis (Attivita' di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo). - 1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresi' dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. 2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attivita' di indagine, di garantire la funzionalita' dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestivita' delle investigazioni. 3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare: a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle procure distrettuali, la necessaria flessibilita' e mobilita' che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali; c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalita' organizzata e ai delitti di terrorismo, anche internazionale; d) - e); f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalita' secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attivita' di indagine; g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento; h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non e' stato possibile a causa della: 1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attivita' di indagine; 2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini; 3). 4. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il magistrato da lui designato non puo' delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.». - Il titolo II del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O., e' cosi' rubricato: «LIBRO I LE MISURE DI PREVENZIONE Titolo II Le misure di prevenzione patrimoniali». - Il testo dell'articolo 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2018, n. 119, cosi' recita: «Art. 47 (Modalita' di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia). - 1. Nei casi in cui le autorita' di pubblica sicurezza o le Forze di polizia possono acquisire in conformita' alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione puo' essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli da 3 a 8. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalita' dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 2. 2. I dati trattati dalle Forze di polizia per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, sono conservati separatamente da quelli registrati per finalita' amministrative che non richiedono il loro utilizzo. 3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 7, il Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza assicura l'aggiornamento periodico, la proporzionalita', la pertinenza e la non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati delle Forze di polizia, necessarie per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1. 4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui agli articoli da 2 a 7 in riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazione dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.».