Art. 4 
 
Accesso e consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte
                     delle autorita' competenti 
 
  1. All'articolo 7, undicesimo comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: «Le informazioni  di  cui  al  primo  periodo  sono
altresi' utilizzabili dall'Ufficio nazionale per il recupero dei beni
(ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, per il reperimento
e l'identificazione dei proventi di reato e di  altri  beni  connessi
con  reati  che  possono  essere  oggetto  di  un  provvedimento   di
congelamento,  sequestro  ovvero  confisca,  adottato  dall'autorita'
giudiziaria competente.». 
  2. L'accesso alle informazioni sui  conti  bancari  e  le  relative
consultazioni,  effettuati  ai  sensi  del  presente  decreto,   sono
eseguiti caso per caso e, per le autorita'  nazionali  competenti  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera  c),  da  ufficiali  di  polizia
giudiziaria designati dai rispettivi responsabili. In relazione  alle
operazioni  di  cui  al  presente  comma,  trovano  applicazione  gli
articoli 21 e 25 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il  testo  dell'articolo  7,  comma  11,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 605, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 7 (Comunicazioni  all'anagrafe  tributaria).  -
          (Omissis). 
                Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al  quinto
          e  dal  settimo  all'ottavo  del  presente  articolo   sono
          trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalita' e
          i termini delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche
          del formato dei dati sono definite  con  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni  e  le
          evidenziazioni, nonche' le comunicazioni sono utilizzate ai
          fini delle richieste e delle risposte in via telematica  di
          cui all'articolo 32, primo comma, numero  7),  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e successive  modificazioni,  e  all'articolo  51,  secondo
          comma,  numero  7),  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni. Le  informazioni  comunicate  sono  altresi'
          utilizzabili per le  attivita'  connesse  alla  riscossione
          mediante ruolo, nonche' dai soggetti di cui all'articolo 4,
          comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento  di  cui
          al decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione economica 4 agosto 2000,  n.  269,  ai  fini
          dell'espletamento  degli  accertamenti   finalizzati   alla
          ricerca e all'acquisizione della prova  e  delle  fonti  di
          prova nel corso di un  procedimento  penale,  sia  ai  fini
          delle indagini preliminari e dell'esercizio delle  funzioni
          previste dall'articolo  371-bis  del  codice  di  procedura
          penale, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli
          accertamenti di carattere patrimoniale per le finalita'  di
          prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge  e
          per  l'applicazione  delle  misure   di   prevenzione.   Le
          informazioni  di  cui  al  primo  periodo   sono   altresi'
          utilizzabili dall'Ufficio nazionale  per  il  recupero  dei
          beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, per
          il reperimento e l'identificazione dei proventi di reato  e
          di altri beni connessi con reati che possono essere oggetto
          di  un  provvedimento  di  congelamento,  sequestro  ovvero
          confisca, adottato dall'autorita' giudiziaria competente. 
                (Omissis).». 
              - Il testo degli articoli 21 e 25  del  citato  decreto
          legislativo 18 maggio 2018, n. 51, cosi' recita: 
                «Art. 21  (Registrazione).  -  1.  Le  operazioni  di
          raccolta,    modifica,    consultazione,     comunicazione,
          trasferimento, interconnessione e  cancellazione  di  dati,
          eseguite in  sistemi  di  trattamento  automatizzati,  sono
          registrate in appositi file di log, da  conservare  per  la
          durata stabilita con il  decreto  di  cui  all'articolo  5,
          comma 2. 
                2. Le registrazioni delle operazioni di cui al  comma
          1 debbono consentire di conoscere i motivi, la data e l'ora
          di tali operazioni e,  se  possibile,  di  identificare  la
          persona che ha eseguito le operazioni e i destinatari. 
                3. Le registrazioni sono usate  ai  soli  fini  della
          verifica della liceita' del trattamento, per  finalita'  di
          controllo  interno,  per  garantire   l'integrita'   e   la
          sicurezza dei dati personali e nell'ambito di  procedimenti
          penali. 
                4.  Su  richiesta  e  fatto  salvo  quanto   previsto
          dall'articolo 37, comma 3, il titolare del trattamento e il
          responsabile del trattamento  mettono  le  registrazioni  a
          disposizione del Garante.» 
                «Art.  25  (Sicurezza  del  trattamento).  -  1.   Il
          titolare del trattamento e il responsabile del trattamento,
          tenuto conto delle  cognizioni  tecniche  disponibili,  dei
          costi  di  attuazione,  della  natura,  dell'oggetto,   del
          contesto e delle finalita'  del  trattamento,  nonche'  del
          grado di rischio per i diritti e le liberta' delle  persone
          fisiche, mettono in atto misure  tecniche  e  organizzative
          che  garantiscano  un  livello  di  sicurezza  adeguato  al
          rischio di violazione dei dati. 
                2. Per il trattamento automatizzato il titolare o  il
          responsabile  del  trattamento,  previa   valutazione   dei
          rischi, adottano misure volte a: 
                  a) vietare alle persone non  autorizzate  l'accesso
          alle attrezzature utilizzate per il trattamento («controllo
          dell'accesso alle attrezzature»); 
                  b) impedire che supporti  di  dati  possano  essere
          letti, copiati,  modificati  o  asportati  da  persone  non
          autorizzate («controllo dei supporti di dati»); 
                  c) impedire che i  dati  personali  siano  inseriti
          senza autorizzazione e  che  i  dati  personali  conservati
          siano   visionati,   modificati    o    cancellati    senza
          autorizzazione («controllo della conservazione»); 
                  d) impedire che persone non autorizzate  utilizzino
          sistemi di trattamento automatizzato mediante  attrezzature
          per la trasmissione di dati («controllo dell'utente»); 
                  e) garantire che le persone autorizzate a usare  un
          sistema di trattamento automatizzato abbiano  accesso  solo
          ai dati personali cui si riferisce la  loro  autorizzazione
          d'accesso («controllo dell'accesso ai dati»); 
                  f)  garantire  la  possibilita'  di  individuare  i
          soggetti ai quali siano stati o possano essere trasmessi  o
          resi disponibili i dati personali utilizzando  attrezzature
          per   la   trasmissione   di   dati    («controllo    della
          trasmissione»); 
                  g)  garantire  la  possibilita'  di  verificare   e
          accertare a posteriori  quali  dati  personali  sono  stati
          introdotti nei sistemi  di  trattamento  automatizzato,  il
          momento della loro  introduzione  e  la  persona  che  l'ha
          effettuata («controllo dell'introduzione»); 
                  h) impedire che i  dati  personali  possano  essere
          letti,  copiati,  modificati  o  cancellati  in  modo   non
          autorizzato durante i trasferimenti di dati personali o  il
          trasporto di supporti di dati («controllo del trasporto»); 
                  i)  garantire  che,  in  caso  di  interruzione,  i
          sistemi    utilizzati    possano    essere     ripristinati
          («recupero»); 
                  l) garantire che  le  funzioni  del  sistema  siano
          operative, che  eventuali  errori  di  funzionamento  siano
          segnalati  («affidabilita'»)  e  che   i   dati   personali
          conservati non possano  essere  falsati  da  un  errore  di
          funzionamento del sistema («integrita'»).».