Art. 6 
 
Scambio di informazioni con le autorita' competenti  di  altri  Stati
                               membri 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  13  del  decreto
legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  in  presenza  di  motivata
richiesta avanzata, caso per caso, da un'autorita' competente  di  un
altro Stato membro, il Nucleo speciale  di  polizia  valutaria  della
Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia trasmettono
le informazioni finanziarie o le analisi finanziarie  ottenute  dalla
UIF, qualora tali  informazioni  finanziarie  o  analisi  finanziarie
siano  necessarie  per  prevenire,   accertare   e   contrastare   il
riciclaggio, i reati presupposto associati  e  il  finanziamento  del
terrorismo. 
  2. Qualora l'autorita' competente dello Stato che  ha  ricevuto  le
informazioni o le analisi di cui al comma 1 comunichi  la  necessita'
di utilizzare tali informazioni o  analisi  per  finalita'  ulteriori
rispetto a quelle  ivi  previste  ovvero  di  trasmetterle  ad  altre
autorita', agenzie o servizi, il Nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di  finanza  e  la  Direzione  investigativa  antimafia
acquisiscono il previo consenso della UIF. 
  3. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza
e la Direzione investigativa antimafia, per  prevenire,  accertare  e
contrastare il  riciclaggio,  i  reati  presupposto  associati  e  il
finanziamento del terrorismo,  possono  richiedere,  caso  per  caso,
anche  su  attivazione  degli  altri  organi  delle  indagini,   alle
autorita' competenti di altri Stati membri informazioni finanziarie o
analisi finanziarie. 
  4. Le informazioni e le analisi finanziarie ottenute ai  sensi  del
comma 3: 
    a) sono utilizzate dal Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza e dalla Direzione investigativa antimafia  per  le
finalita' per cui sono state fornite, assicurando la  riservatezza  e
la tempestiva comunicazione agli organi  delle  indagini  di  cui  al
comma 3; 
    b) possono essere utilizzate per finalita' ulteriori o comunicate
ad altre amministrazioni e organismi nazionali diversi da  quelli  di
cui al comma 3, solo previo consenso della FIU dello Stato che le  ha
fornite, nel rispetto del principio di cui all'articolo 5,  paragrafo
1., lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo,
del 27 aprile 2016, e del disposto di cui all'articolo  6,  comma  1,
del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 
  5. Le trasmissioni di cui  al  presente  articolo  sono  effettuate
tramite  comunicazioni  elettroniche  sicure,  che  garantiscano   un
livello elevato di sicurezza dei dati. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Il  testo  dell'articolo  13  del   citato   decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231, cosi' recita: 
                «Art.  13  (Cooperazione  internazionale).  -  1.  Le
          autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, cooperano con le
          autorita' competenti degli altri Stati membri, al  fine  di
          assicurare che lo scambio di informazioni  e  l'assistenza,
          necessari  al  perseguimento  delle  finalita'  di  cui  al
          presente  decreto,  non   siano   impediti   dall'attinenza
          dell'informazione o dell'assistenza alla  materia  fiscale,
          dalla  diversa  natura  giuridica  o  dal  diverso   status
          dell'omologa  autorita'   competente   richiedente   ovvero
          dall'esistenza  di  un   accertamento   investigativo,   di
          un'indagine o di un procedimento  penale,  fatto  salvo  il
          caso in cui lo scambio o l'assistenza possano ostacolare la
          predetta indagine o il predetto accertamento  investigativo
          o   procedimento   penale.   Restano   ferme   le   vigenti
          disposizioni poste a tutela del segreto investigativo. 
                2. Per l'esercizio delle rispettive attribuzioni,  il
          Nucleo speciale  di  polizia  valutaria  della  Guardia  di
          finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione
          nazionale antimafia e antiterrorismo e la  UIF  collaborano
          nell'ambito della cooperazione internazionale  e  scambiano
          le  informazioni  ottenute   nell'ambito   della   predetta
          cooperazione.  A  tal  fine,  la  Guardia  di  finanza,  la
          Direzione investigativa antimafia, la  Direzione  nazionale
          antimafia e antiterrorismo  e  la  UIF  stipulano  appositi
          protocolli d'intesa, volti a disciplinare  il  processo  di
          tempestiva condivisione delle predette informazioni. 
                3. Fermo restando quanto stabilito  al  comma  1,  al
          fine  di  facilitare   le   attivita'   comunque   connesse
          all'approfondimento  investigativo  delle  segnalazioni  di
          operazioni  sospette,  il  Nucleo   speciale   di   polizia
          valutaria  della  Guardia  di  finanza   e   la   Direzione
          investigativa antimafia scambiano,  anche  direttamente,  a
          condizioni di reciprocita' ed  in  deroga  all'obbligo  del
          segreto d'ufficio, dati  ed  informazioni  di  polizia  con
          omologhi organismi esteri e internazionali.». 
              - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo,
          del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
          fisiche con riguardo al  trattamento  dei  dati  personali,
          nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga
          la   direttiva   95/46/CE   (regolamento   generale   sulla
          protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE),  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. 
              - Il testo dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto
          legislativo 18 maggio 2018, n. 51, cosi' recita: 
                «Art. 6 (Condizioni di trattamento specifiche). -  1.
          I  dati  personali  raccolti  per  le  finalita'   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, non possono  essere  trattati  per
          finalita'  diverse,  salvo   che   tale   trattamento   sia
          consentito dal diritto dell'Unione europea o dalla legge. 
                2. Ai trattamenti eseguiti per finalita'  diverse  da
          quelle  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  comprese   le
          attivita'  di  archiviazione  nel  pubblico  interesse,  di
          ricerca scientifica o storica o per finalita'  statistiche,
          si applica il regolamento UE, salve le disposizioni di  cui
          all'articolo 58 del Codice. 
                3.  Se  il   diritto   dell'Unione   europea   o   le
          disposizioni   legislative   o   regolamentari    prevedono
          condizioni  specifiche  per   il   trattamento   dei   dati
          personali, l'autorita' competente che trasmette  tali  dati
          informa il destinatario delle condizioni e dell'obbligo  di
          rispettarle. 
                4.  L'autorita'  competente  che  trasmette  i   dati
          applica le stesse condizioni previste per  le  trasmissioni
          di dati all'interno dello Stato  ai  destinatari  di  altri
          Stati membri o ad agenzie,  uffici  e  organi  istituiti  a
          norma  del  titolo  V,  capi  4  e  5,  del  Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea.».