Art. 6 Scambio di informazioni con le autorita' competenti di altri Stati membri 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in presenza di motivata richiesta avanzata, caso per caso, da un'autorita' competente di un altro Stato membro, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia trasmettono le informazioni finanziarie o le analisi finanziarie ottenute dalla UIF, qualora tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. 2. Qualora l'autorita' competente dello Stato che ha ricevuto le informazioni o le analisi di cui al comma 1 comunichi la necessita' di utilizzare tali informazioni o analisi per finalita' ulteriori rispetto a quelle ivi previste ovvero di trasmetterle ad altre autorita', agenzie o servizi, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia acquisiscono il previo consenso della UIF. 3. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, possono richiedere, caso per caso, anche su attivazione degli altri organi delle indagini, alle autorita' competenti di altri Stati membri informazioni finanziarie o analisi finanziarie. 4. Le informazioni e le analisi finanziarie ottenute ai sensi del comma 3: a) sono utilizzate dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e dalla Direzione investigativa antimafia per le finalita' per cui sono state fornite, assicurando la riservatezza e la tempestiva comunicazione agli organi delle indagini di cui al comma 3; b) possono essere utilizzate per finalita' ulteriori o comunicate ad altre amministrazioni e organismi nazionali diversi da quelli di cui al comma 3, solo previo consenso della FIU dello Stato che le ha fornite, nel rispetto del principio di cui all'articolo 5, paragrafo 1., lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo, del 27 aprile 2016, e del disposto di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 5. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono effettuate tramite comunicazioni elettroniche sicure, che garantiscano un livello elevato di sicurezza dei dati.
Note all'art. 6: - Il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, cosi' recita: «Art. 13 (Cooperazione internazionale). - 1. Le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, cooperano con le autorita' competenti degli altri Stati membri, al fine di assicurare che lo scambio di informazioni e l'assistenza, necessari al perseguimento delle finalita' di cui al presente decreto, non siano impediti dall'attinenza dell'informazione o dell'assistenza alla materia fiscale, dalla diversa natura giuridica o dal diverso status dell'omologa autorita' competente richiedente ovvero dall'esistenza di un accertamento investigativo, di un'indagine o di un procedimento penale, fatto salvo il caso in cui lo scambio o l'assistenza possano ostacolare la predetta indagine o il predetto accertamento investigativo o procedimento penale. Restano ferme le vigenti disposizioni poste a tutela del segreto investigativo. 2. Per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF collaborano nell'ambito della cooperazione internazionale e scambiano le informazioni ottenute nell'ambito della predetta cooperazione. A tal fine, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF stipulano appositi protocolli d'intesa, volti a disciplinare il processo di tempestiva condivisione delle predette informazioni. 3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di facilitare le attivita' comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia scambiano, anche direttamente, a condizioni di reciprocita' ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri e internazionali.». - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. - Il testo dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, cosi' recita: «Art. 6 (Condizioni di trattamento specifiche). - 1. I dati personali raccolti per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, non possono essere trattati per finalita' diverse, salvo che tale trattamento sia consentito dal diritto dell'Unione europea o dalla legge. 2. Ai trattamenti eseguiti per finalita' diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, comprese le attivita' di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o per finalita' statistiche, si applica il regolamento UE, salve le disposizioni di cui all'articolo 58 del Codice. 3. Se il diritto dell'Unione europea o le disposizioni legislative o regolamentari prevedono condizioni specifiche per il trattamento dei dati personali, l'autorita' competente che trasmette tali dati informa il destinatario delle condizioni e dell'obbligo di rispettarle. 4. L'autorita' competente che trasmette i dati applica le stesse condizioni previste per le trasmissioni di dati all'interno dello Stato ai destinatari di altri Stati membri o ad agenzie, uffici e organi istituiti a norma del titolo V, capi 4 e 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».