Art. 7 Richieste di informazioni alle autorita' competenti da parte della UIF 1. La UIF, quando risulta necessario per l'esercizio delle proprie funzioni, puo' richiedere, caso per caso, informazioni in materia di contrasto al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia. 2. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, interessando, qualora necessario, gli altri organi delle indagini, forniscono tempestivamente alla UIF le informazioni richieste ai sensi del comma 1, nel rispetto del segreto delle indagini.