Art. 7 
 
Richieste di informazioni alle autorita' competenti  da  parte  della
                                 UIF 
 
  1. La UIF, quando risulta necessario per l'esercizio delle  proprie
funzioni, puo' richiedere, caso per caso, informazioni in materia  di
contrasto al Nucleo speciale di polizia valutaria  della  Guardia  di
finanza e alla Direzione investigativa antimafia. 
  2. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza
e  la  Direzione  investigativa  antimafia,   interessando,   qualora
necessario,   gli   altri   organi   delle    indagini,    forniscono
tempestivamente alla UIF le informazioni richieste ai sensi del comma
1, nel rispetto del segreto delle indagini.