Art. 8 
 
  Scambio di informazioni tra la UIF e le FIU di altri Stati membri 
 
  1. Ai fini del  presente  decreto,  la  UIF,  in  casi  urgenti  ed
eccezionali, puo' scambiare, con  tempestivita'  e  a  condizioni  di
reciprocita',  con  le  FIU  di  altri  Stati   membri   informazioni
finanziarie o analisi finanziarie che  potrebbero  essere  pertinenti
per il trattamento o l'analisi di informazioni connesse al terrorismo
o alla criminalita' organizzata associata al terrorismo. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del  codice  di
procedura penale, previo  consenso  della  FIU  dello  Stato  che  ha
fornito le informazioni e le analisi e nel rispetto  degli  eventuali
limiti o condizioni  posti  dalla  medesima  FIU,  la  UIF  trasmette
tempestivamente le informazioni e le analisi di cui al comma  1  alla
Direzione  nazionale  antimafia  e  antiterrorismo  e,   tramite   le
autorita' competenti di cui all'articolo 5, al  Comitato  di  analisi
strategica antiterrorismo. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo dell'articolo 331 del  codice  di  procedura
          penale cosi' recita: 
                «Art. 331 (Denuncia da parte di pubblici ufficiali  e
          incaricati di un pubblico  servizio).  -  1.  Salvo  quanto
          stabilito dall'articolo 347, i  pubblici  ufficiali  e  gli
          incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o  a
          causa delle  loro  funzioni  o  del  loro  servizio,  hanno
          notizia di reato  perseguibile  di  ufficio,  devono  farne
          denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata  la
          persona alla quale il reato e' attribuito. 
                2.  La  denuncia  e'  presentata  o  trasmessa  senza
          ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale  di  polizia
          giudiziaria. 
                3. Quando piu' persone sono obbligate  alla  denuncia
          per il  medesimo  fatto,  esse  possono  anche  redigere  e
          sottoscrivere un unico atto. 
                4.  Se,  nel  corso  di  un  procedimento  civile   o
          amministrativo,  emerge  un  fatto  nel   quale   si   puo'
          configurare un reato perseguibile di  ufficio,  l'autorita'
          che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
          pubblico ministero.».