Art. 8 Scambio di informazioni tra la UIF e le FIU di altri Stati membri 1. Ai fini del presente decreto, la UIF, in casi urgenti ed eccezionali, puo' scambiare, con tempestivita' e a condizioni di reciprocita', con le FIU di altri Stati membri informazioni finanziarie o analisi finanziarie che potrebbero essere pertinenti per il trattamento o l'analisi di informazioni connesse al terrorismo o alla criminalita' organizzata associata al terrorismo. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni e le analisi e nel rispetto degli eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima FIU, la UIF trasmette tempestivamente le informazioni e le analisi di cui al comma 1 alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e, tramite le autorita' competenti di cui all'articolo 5, al Comitato di analisi strategica antiterrorismo.
Note all'art. 8: - Il testo dell'articolo 331 del codice di procedura penale cosi' recita: «Art. 331 (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio). - 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato e' attribuito. 2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo' configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita' che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.».