Art. 9 Comunicazione di informazioni sui conti bancari, informazioni finanziarie e analisi finanziarie all'Europol 1. Le richieste motivate di informazioni sui conti bancari presentate da Europol per l'adempimento dei propri compiti, caso per caso ed entro i limiti delle proprie competenze, sono riscontrate dall'autorita' nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), tramite l'Unita' nazionale Europol istituita presso il Servizio cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno. 2. La UIF e' autorizzata a rispondere tempestivamente a richieste motivate di informazioni finanziarie e analisi finanziarie presentate da Europol per l'adempimento dei propri compiti, caso per caso ed entro i limiti delle proprie competenze, tramite l'Unita' nazionale Europol istituita presso il Servizio cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno. La UIF non fornisce le informazioni e le analisi di cui al primo periodo qualora sussistano ragioni oggettive per supporre che la comunicazione delle informazioni finanziarie o delle analisi finanziarie abbia un impatto negativo su indagini penali o di prevenzione o analisi in corso ovvero, in circostanze eccezionali, se la comunicazione delle informazioni o delle analisi sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui e' stata richiesta. 3. Gli scambi di informazioni e analisi tra l'Unita' nazionale Europol e l'Europol, effettuati ai sensi dei commi 1 e 2, avvengono nel rispetto dell'articolo 7, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2016/794 e attraverso sistemi informatici, utilizzando l'applicazione SIENA. La lingua utilizzata per i predetti scambi e' quella applicabile a SIENA.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, si veda nelle note all'articolo 2.