Art. 15 
 
Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 2015,  n.
                                 71 
 
  1. All'articolo 19, comma 1,  del  decreto  legislativo  12  maggio
2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la parola «rilasciati» sono  inserite  le  seguenti:  «in
formato cartaceo o digitale»; 
    b) le parole «, V/1-2 e VII» sono sostituite dalle  seguenti:  «e
V/1-2»; 
    c)  dopo  le  parole  «Stati  membri  dell'Unione  europea»  sono
inserite le seguenti: «che permettono ad un marittimo di  lavorare  a
bordo di una nave battente bandiera italiana con una funzione  o  una
capacita' specifica attestata dal certificato di addestramento». 
 
          Note all'art. 15: 
              Il  testo   dell'articolo   19   del   citato   decreto
          legislativo 12 maggio 2015,  n.  71,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 19. (Riconoscimento dei certificati emessi da uno
          Stato membro dell'Unione europea).-  1.  I  certificati  di
          competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), e i
          certificati di addestramento di cui all'articolo  2,  comma
          1, lettera vv), rilasciati in formato cartaceo  o  digitale
          ai sensi delle regola  V/1-1  e  V/1-2,  della  Convenzione
          STCW, da uno Stato membro dell'Unione europea  a  cittadini
          di Stati membri dell'Unione europea che  permettono  ad  un
          marittimo di lavorare a bordo di una nave battente bandiera
          italiana  con  una  funzione  o  una  capacita'   specifica
          attestata dal certificato di addestramento, sono soggetti a
          riconoscimento  da  parte  delle  amministrazioni  di   cui
          all'articolo  3  del  presente  decreto,   competenti   per
          materia.  Il  riconoscimento  dei  certificati  di  cui  al
          periodo  precedente  e'  subordinato  esclusivamente   alla
          verifica  di  conformita'  dei  certificati   stessi   alla
          Convenzione STCW. 
              2.   Alla   convalida   di   riconoscimento,   di   cui
          all'articolo 2, comma 1,  lettera  fff),  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 6. 
              3. Il riconoscimento dei certificati di cui al comma  2
          e' limitato alle qualifiche, alle funzioni ed ai livelli di
          competenza ivi specificati ed e' corredato da una convalida
          che attesti tale riconoscimento. 
              4.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  2,  con
          provvedimento del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti possono essere  stabilite  ulteriori  limitazioni
          alle capacita', funzioni e livelli di  competenza  relativi
          ai viaggi costieri, ai sensi dell'articolo 8, o certificati
          alternativi rilasciati ai  sensi  dell'allegato  I,  regola
          VII/I.».