Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a)   «amministrazioni   aggiudicatrici»:    le    amministrazioni
aggiudicatrici come definite all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    b) «enti aggiudicatori»: gli  enti  aggiudicatori  come  definiti
all'articolo  3,  comma  1,  lettera  e),  numero  1),  del   decreto
legislativo n. 50 del 2016; 
    c) «veicolo adibito  al  trasporto  su  strada»:  un  veicolo  di
categoria M o N, come definito all'articolo 4, paragrafo  1,  lettere
a) e b), del regolamento (UE) n. 2018/858; 
    d) «veicolo pulito»: 
      1) un veicolo di categoria M1 , M2  o  N1  con  emissioni  allo
scarico massime espresse in CO2 g/km ed emissioni  di  inquinanti  in
condizioni reali di guida inferiori a una percentuale dei  limiti  di
emissione applicabili di cui alla tabella 2 dell'allegato; 
      2)  un  veicolo  di  categoria  M3  ,  N2  o  N3  che  utilizza
combustibili alternativi quali  definiti  all'articolo  2,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, esclusi
i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di  cambiamento
indiretto della destinazione d'uso dei terreni, prodotti  da  materie
prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona
di produzione in terreni che presentano elevate scorte  di  carbonio,
conformemente all'articolo 26  della  direttiva  (UE)  2018/2001  del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.  Nel  caso
di veicoli che utilizzano biocarburanti liquidi, carburanti sintetici
e paraffinici, tali carburanti non  devono  essere  miscelati  con  i
combustibili fossili convenzionali; 
    e) «veicolo pesante a emissioni zero»:  un  veicolo  pulito  come
definito alla lettera d), numero 2), privo di  motore  a  combustione
interna o con un motore a combustione interna che emette meno di 1  g
CO2 /kWh misurato a  norma  del  regolamento  (CE)  n.  595/2009  del
Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  18  luglio  2009  e  delle
relative disposizioni di attuazione, o che emette meno di 1 g CO2 /km
misurato a norma del regolamento  (CE)  n.  715/2007  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio,  del  20  giugno  2007  e  delle  relative
disposizioni di attuazione. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo degli articoli 2 e 3, comma 1,  lettera  a),
          del citato  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  cosi'
          recita: 
              «Art. 2 (Competenze legislative  di  Stato,  regioni  e
          province autonome). -  1.  Le  disposizioni  contenute  nel
          presente  codice   sono   adottate   nell'esercizio   della
          competenza legislativa  esclusiva  statale  in  materia  di
          tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonche' nelle
          altre materie cui e' riconducibile lo specifico contratto. 
              2. Le regioni a statuto ordinario esercitano le proprie
          funzioni nelle materie di  competenza  regionale  ai  sensi
          dell'articolo 117 della Costituzione. 
              3. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome
          di Trento e di Bolzano  adeguano  la  propria  legislazione
          secondo le disposizioni contenute  negli  statuti  e  nelle
          relative norme di attuazione.» 
              «Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
          si intende per: 
              a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni
          dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti
          pubblici non economici; gli organismi di diritto  pubblico;
          le associazioni,  unioni,  consorzi,  comunque  denominati,
          costituiti da detti soggetti; 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          2018/858 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  30
          maggio 2018 si veda nelle note alle premesse. 
              (Omissis).». 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2018/2001 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11
          dicembre 2018, di veda nelle note alle premesse. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  595/2009  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio,  del  18  luglio  2009  relativo
          all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo
          alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e che modifica
          il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e
          che  abroga  le   direttive   80/1269/CEE,   2005/55/CE   e
          2005/78/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 18 luglio 2009, n. L 188. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  715/2007  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio,  del  20  giugno  2007  relativo
          all'omologazione  dei  veicoli  a  motore   riguardo   alle
          emissioni dei  veicoli  passeggeri  e  commerciali  leggeri
          (Euro 5 ed Euro 6) e' pubblicato nella G.U.U.E.  29  giugno
          2007, n. L 171.