Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «amministrazioni aggiudicatrici»: le amministrazioni aggiudicatrici come definite all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016; b) «enti aggiudicatori»: gli enti aggiudicatori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) «veicolo adibito al trasporto su strada»: un veicolo di categoria M o N, come definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 2018/858; d) «veicolo pulito»: 1) un veicolo di categoria M1 , M2 o N1 con emissioni allo scarico massime espresse in CO2 g/km ed emissioni di inquinanti in condizioni reali di guida inferiori a una percentuale dei limiti di emissione applicabili di cui alla tabella 2 dell'allegato; 2) un veicolo di categoria M3 , N2 o N3 che utilizza combustibili alternativi quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, esclusi i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, prodotti da materie prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio, conformemente all'articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. Nel caso di veicoli che utilizzano biocarburanti liquidi, carburanti sintetici e paraffinici, tali carburanti non devono essere miscelati con i combustibili fossili convenzionali; e) «veicolo pesante a emissioni zero»: un veicolo pulito come definito alla lettera d), numero 2), privo di motore a combustione interna o con un motore a combustione interna che emette meno di 1 g CO2 /kWh misurato a norma del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2009 e delle relative disposizioni di attuazione, o che emette meno di 1 g CO2 /km misurato a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007 e delle relative disposizioni di attuazione.
Note all'art. 3: - Il testo degli articoli 2 e 3, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, cosi' recita: «Art. 2 (Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome). - 1. Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonche' nelle altre materie cui e' riconducibile lo specifico contratto. 2. Le regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 3. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.» «Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice si intende per: a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti; Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 si veda nelle note alle premesse. (Omissis).». - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, di veda nelle note alle premesse. - Il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2009 relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 luglio 2009, n. L 188. - Il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 giugno 2007, n. L 171.