Art. 4 
 
                     Obiettivi minimi di appalto 
 
  1. I contratti pubblici relativi ai veicoli ed ai  servizi  di  cui
all'articolo 2 devono rispettare  gli  obiettivi  minimi  di  appalto
stabiliti alla tabella 3 dell'allegato per i veicoli leggeri puliti e
per i veicoli pesanti puliti. 
  2. Gli obiettivi minimi di cui al comma 1 sono espressi in  termini
di  percentuali  minime  di  veicoli  puliti   rispetto   al   numero
complessivo di veicoli adibiti al trasporto  su  strada  oggetto  dei
contratti di cui all'articolo 2, aggiudicati sino al 31 dicembre 2025
per il primo periodo di riferimento, e tra il 1° gennaio 2026 e il 31
dicembre 2030, per il secondo periodo di riferimento. 
  3. Ai fini del calcolo degli obiettivi minimi di appalto,  la  data
dell'appalto pubblico da prendere  in  considerazione  e'  quella  di
aggiudicazione del contratto. 
  4. I veicoli che rientrano nella definizione di veicolo  pulito  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera  d),  o  di  veicolo  pesante  a
emissioni zero di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), in seguito
ad  adeguamento,  possono  essere  conteggiati  rispettivamente  come
veicoli puliti o  veicoli  pesanti  a  emissioni  zero  ai  fini  del
rispetto degli obiettivi minimi di appalto. 
  5. Nel caso dei contratti di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
a), ai fini della valutazione del rispetto degli obiettivi minimi  di
appalto e' preso in considerazione il numero di  veicoli  adibiti  al
trasporto su strada  acquistati,  oggetto  di  leasing,  locazione  o
vendita a rate a titolo di ciascun contratto. 
  6. Nel caso dei contratti di cui all'articolo 2, comma  1,  lettere
b) e c), ai fini  della  valutazione  del  rispetto  degli  obiettivi
minimi di appalto e' preso in considerazione  il  numero  di  veicoli
adibiti al trasporto su strada da utilizzare per la  prestazione  dei
servizi contemplati da ciascun contratto. 
  7. Qualora non  siano  adottati  nuovi  obiettivi  per  il  periodo
successivo  al  1°  gennaio  2030,  continuano  ad  applicarsi,   nei
successivi periodi quinquennali, gli obiettivi fissati per il secondo
periodo di riferimento, calcolati conformemente a quanto previsto  ai
commi da 3 a 7.