Art. 5 Relazioni alla Commissione europea 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della transizione ecologica i dati relativi al numero totale dei veicoli oggetto di ciascun contratto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), aggiudicato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, indicando, altresi', il numero dei veicoli, rispetto al totale, qualificabili come veicoli leggeri puliti, secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1), e qualificabili come veicoli pesanti puliti, secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2, nonche' il numero dei veicoli, rispetto al totale, qualificabili come veicoli pesanti a emissioni zero secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e). 2. Entro il 2 agosto 2022, il Ministero della transizione ecologica informa la Commissione europea sulle misure adottate e da adottare ai fini dell'attuazione del presente decreto, inclusa la relativa tempistica, nonche' su qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente. 3. Il Ministero della transizione ecologica, per la prima volta entro il 18 aprile 2026 e successivamente ogni tre anni, trasmette alla Commissione europea una relazione sull'attuazione del presente decreto. Tali relazioni accompagnano le relazioni di cui all'articolo 212, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e contengono informazioni sulle misure adottate e da adottare ai fini dell'attuazione del presente decreto, nonche' qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente. Tali relazioni comprendono anche il numero e le categorie di veicoli contemplati dai contratti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, sulla base dei dati forniti dalla Commissione europea a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019. Le informazioni trasmesse sono presentate sulla base delle categorie di cui al regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV).
Note all'art. 5: - Il testo dell'articolo 212 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, cosi' recita: «Art. 212 (Indirizzo e coordinamento). - 1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia con il compito di: a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del presente codice e sulle difficolta' riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento; b) curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di attuazione del presente codice coordinando l'adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonche' della loro raccolta in testi unici integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la tempestivita' e la coerenza reciproca; c) esaminare le proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal presente codice al fine di valutarne l'impatto sulla legislazione vigente, garantire omogeneita' e certezza giuridica, supportando la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore; d) promuovere la realizzazione, in collaborazione con i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici e della digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto; e) promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni private per agevolare la bancabilita' delle opere pubbliche. 2. La Cabina di regia segnala, sulla base delle informazioni ricevute, eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici all'ANAC per gli interventi di competenza. 3. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, la Cabina di regia, anche avvalendosi di ANAC, presenta alla Commissione una relazione di controllo contenente, se del caso, informazioni sulle cause piu' frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarita' gravi in materia di appalti e di concessioni. 4. La Cabina di regia e' la struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea per quanto riguarda l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni, e per l'adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo scambio di informazioni sull'applicazione delle norme contenute nel presente codice e sulla gestione delle relative procedure. 5. La composizione e le modalita' di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente codice.». - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002, si veda nelle note alle premesse.