Art. 5 
 
                 Relazioni alla Commissione europea 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e  b),
trasmettono entro il 31 gennaio  di  ogni  anno  al  Ministero  della
transizione ecologica i dati relativi al numero  totale  dei  veicoli
oggetto di ciascun contratto di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere
a), b) e c), aggiudicato entro il 31 dicembre  dell'anno  precedente,
indicando, altresi', il  numero  dei  veicoli,  rispetto  al  totale,
qualificabili come veicoli leggeri puliti, secondo la definizione  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1),  e  qualificabili
come  veicoli  pesanti  puliti,  secondo  la   definizione   di   cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2, nonche' il numero  dei
veicoli, rispetto al totale, qualificabili  come  veicoli  pesanti  a
emissioni zero secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera e). 
  2. Entro il 2 agosto 2022, il Ministero della transizione ecologica
informa la Commissione europea sulle misure adottate e da adottare ai
fini  dell'attuazione  del  presente  decreto,  inclusa  la  relativa
tempistica,  nonche'  su  qualsiasi   altra   informazione   ritenuta
pertinente. 
  3. Il Ministero della transizione ecologica,  per  la  prima  volta
entro il 18 aprile 2026 e successivamente ogni  tre  anni,  trasmette
alla Commissione europea una relazione sull'attuazione  del  presente
decreto. Tali relazioni accompagnano le relazioni di cui all'articolo
212, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e  contengono
informazioni  sulle  misure  adottate   e   da   adottare   ai   fini
dell'attuazione  del  presente  decreto,  nonche'   qualsiasi   altra
informazione ritenuta pertinente. Tali relazioni comprendono anche il
numero e le categorie di veicoli contemplati  dai  contratti  di  cui
all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, sulla  base  dei  dati
forniti dalla Commissione europea a norma dell'articolo 10, paragrafo
3, della direttiva  (UE)  2019/1161  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  20  giugno  2019.  Le  informazioni  trasmesse  sono
presentate sulla base delle categorie di cui al regolamento  (CE)  n.
2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002,
relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV). 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Il  testo  dell'articolo  212  del  citato   decreto
          legislativo n. 50 del 2016, cosi' recita: 
                «Art.  212  (Indirizzo  e  coordinamento).  -  1.  E'
          istituita presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri
          una Cabina di regia con il compito di: 
                a)  effettuare  una  ricognizione  sullo   stato   di
          attuazione  del  presente  codice   e   sulle   difficolta'
          riscontrate  dalle  stazioni  appaltanti  nella   fase   di
          applicazione anche al fine di proporre eventuali  soluzioni
          correttive e di miglioramento; 
                b) curare, se del caso con apposito piano di  azione,
          la fase  di  attuazione  del  presente  codice  coordinando
          l'adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti  e
          linee guida, nonche' della loro  raccolta  in  testi  unici
          integrati, organici e omogenei, al fine di  assicurarne  la
          tempestivita' e la coerenza reciproca; 
                c) esaminare le proposte di modifiche normative nella
          materia  disciplinata  dal  presente  codice  al  fine   di
          valutarne l'impatto sulla legislazione  vigente,  garantire
          omogeneita' e certezza giuridica, supportando la competente
          struttura della Presidenza del Consiglio dei  ministri  nel
          coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore; 
                d) promuovere la realizzazione, in collaborazione con
          i soggetti competenti, di un piano  nazionale  in  tema  di
          procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione
          dell'utilizzo   degli   strumenti   informatici   e   della
          digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto; 
                e)  promuovere   accordi,   protocolli   di   intesa,
          convenzioni, anche con associazioni private  per  agevolare
          la bancabilita' delle opere pubbliche. 
              2.  La  Cabina  di  regia  segnala,  sulla  base  delle
          informazioni ricevute, eventuali  specifiche  violazioni  o
          problemi  sistemici  all'ANAC   per   gli   interventi   di
          competenza. 
              3. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente  ogni  tre
          anni, la  Cabina  di  regia,  anche  avvalendosi  di  ANAC,
          presenta  alla  Commissione  una  relazione  di   controllo
          contenente, se del  caso,  informazioni  sulle  cause  piu'
          frequenti di non  corretta  applicazione  o  di  incertezza
          giuridica,  compresi  possibili  problemi   strutturali   o
          ricorrenti nell'applicazione delle norme,  sul  livello  di
          partecipazione delle microimprese e delle piccole  e  medie
          imprese  agli  appalti  pubblici   e   sulla   prevenzione,
          l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di  frode,
          corruzione, conflitto di interessi  e  altre  irregolarita'
          gravi in materia di appalti e di concessioni. 
              4. La Cabina di regia  e'  la  struttura  nazionale  di
          riferimento per la cooperazione con la Commissione  europea
          per  quanto  riguarda  l'applicazione  della  normativa  in
          materia  di  appalti  pubblici  e  di  concessioni,  e  per
          l'adempimento degli obblighi di assistenza  e  cooperazione
          reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo  scambio
          di informazioni sull'applicazione delle norme contenute nel
          presente codice e sulla gestione delle relative procedure. 
              5. La composizione  e  le  modalita'  di  funzionamento
          della Cabina  di  regia  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  da  adottare,  di
          concerto con il Ministro delle infrastrutture e  trasporti,
          sentita l'ANAC e la Conferenza unificata,  entro  tre  mesi
          dall'entrata in vigore del presente codice.». 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2019/1161 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  20
          giugno 2019, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          2195/2002 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  5
          novembre 2002, si veda nelle note alle premesse.