Art. 6 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  2. Le autorita' interessate provvedono agli adempimenti di  cui  al
presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.