Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.