Art. 3 Efficacia 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera d), numero 1), e lettera v) nonche' le disposizioni di cui all'articolo 2 hanno efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023. 2. Fino alla data del 31 dicembre 2023, le modalita' previste dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021, continuano ad applicarsi alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, immessi in consumo in un altro Stato membro e trasportati nel territorio nazionale per esservi consegnati per scopi commerciali nonche' alla circolazione di quelli immessi in consumo nel territorio nazionale e trasportati in un altro Stato membro per esservi consegnati per i medesimi scopi; fino alla medesima data del 31 dicembre 2023, le predette modalita' si applicano altresi' alle spedizioni di prodotti assoggettati ad accisa tra localita' nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 novembre 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Cartabia, Ministro della giustizia Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Note all'art. 3: - Il testo dell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, cosi' recita: «Art. 10 Circolazione di prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro 1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio dello Stato. 2. Ai fini del presente articolo si intende per detenzione per scopi commerciali: a) la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa da parte di un soggetto diverso da un privato; b) la detenzione da parte di un privato di prodotti sottoposti ad accisa, dal medesimo acquistati, non per uso proprio, in quantitativi superiori a quelli indicati dall'articolo 11, dallo stesso trasportati e non destinati ad essere forniti a titolo oneroso. 3. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera a), l'accisa e' dovuta dal soggetto ivi indicato, il quale in tutti i casi in cui non abbia la qualita' di esercente di deposito fiscale, deve avere la qualifica di destinatario registrato e garantire il pagamento dell'accisa. Il medesimo soggetto, prima della spedizione delle merci o dell'acquisto delle medesime, qualora dallo stesso trasportate, presenta una apposita dichiarazione al competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria. 4. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), l'accisa e' dovuta da un rappresentante del soggetto comunitario che effettua la fornitura. Tale rappresentante deve avere sede nello Stato, essere preventivamente autorizzato dal competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria e garantire il pagamento dell'accisa dovuta. 5. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1, acquistati dai soggetti di cui al comma 2, deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, con l'osservanza delle modalita' stabilite dai competenti organi comunitari. 6. Il pagamento dell'accisa, fatta eccezione per il caso in cui il soggetto di cui al comma 2, lettera a), abbia la qualifica di depositario autorizzato, deve avvenire secondo le modalita' vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo delle merci; il soggetto che riceve le merci deve sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l'arrivo delle merci stesse e l'avvenuto pagamento dell'accisa. 7. I tabacchi lavorati detenuti ai sensi del comma 2, lettera a), sono commercializzati per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293. I tabacchi lavorati detenuti ai sensi del comma 2, devono risultare iscritti nella tariffa di vendita, rispettare le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco, stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, ed essere muniti del contrassegno di legittimazione di cui all'articolo 39-duodecies. 8. Le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente articolo, relativamente alla fattispecie di cui al comma 2, lettera b), ed alle rispettive competenze, sono stabilite, sentito il Comandante generale della Guardia di finanza, con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane. Con il predetto decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono altresi' stabiliti i quantitativi al di sopra dei quali i tabacchi lavorati detenuti da un soggetto di cui al comma 2, lettera b), si presumono detenuti ai sensi del comma 2, lettera a); i predetti quantitativi non possono comunque essere inferiori al doppio di quelli previsti dall'articolo 11, comma 2. 9. Non sono considerati come detenuti per scopi commerciali i prodotti gia' assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, detenuti a bordo di una nave o di un aeromobile che effettua traversate o voli tra il territorio nazionale ed un altro Stato membro e che non siano disponibili per la vendita quando la nave o l'aeromobile si trova nel territorio nazionale.».