Art. 3 
 
                              Efficacia 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, ad  eccezione  di  quanto
previsto dal comma 1, lettera d), numero 1), e lettera v) nonche'  le
disposizioni di cui all'articolo 2 hanno efficacia a decorrere dal 13
febbraio 2023. 
  2. Fino alla data del  31  dicembre  2023,  le  modalita'  previste
dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 26  ottobre  1995,
n. 504, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021,  continuano
ad applicarsi alla circolazione dei prodotti  sottoposti  ad  accisa,
immessi in consumo  in  un  altro  Stato  membro  e  trasportati  nel
territorio nazionale per esservi  consegnati  per  scopi  commerciali
nonche' alla circolazione di quelli immessi in consumo nel territorio
nazionale  e  trasportati  in  un  altro  Stato  membro  per  esservi
consegnati per i medesimi scopi;  fino  alla  medesima  data  del  31
dicembre 2023, le  predette  modalita'  si  applicano  altresi'  alle
spedizioni di prodotti assoggettati ad accisa tra localita' nazionali
con attraversamento del territorio di un altro Stato membro. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 5 novembre 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Draghi, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Franco,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Cartabia, Ministro della giustizia 
 
                                Di Maio, Ministro degli affari esteri
                                e della cooperazione internazionale 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il  testo  dell'articolo  10,  comma  5,  del  citato
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, cosi' recita: 
              «Art. 10  Circolazione  di  prodotti  gia'  immessi  in
          consumo in un altro Stato membro 
              1. Sono  soggetti  ad  accisa  i  prodotti  immessi  in
          consumo in un altro Stato membro  che  vengono  detenuti  a
          scopo commerciale nel territorio dello Stato. 
              2.  Ai  fini  del  presente  articolo  si  intende  per
          detenzione per scopi commerciali: 
                a) la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa  da
          parte di un soggetto diverso da un privato; 
                b) la detenzione da parte di un privato  di  prodotti
          sottoposti ad accisa, dal medesimo acquistati, non per  uso
          proprio,  in  quantitativi  superiori  a  quelli   indicati
          dall'articolo 11, dallo stesso trasportati e non  destinati
          ad essere forniti a titolo oneroso. 
              3. Per la fattispecie di cui al comma  2,  lettera  a),
          l'accisa e' dovuta dal soggetto ivi indicato, il  quale  in
          tutti i casi in cui non abbia la qualita' di  esercente  di
          deposito fiscale, deve avere la qualifica  di  destinatario
          registrato  e  garantire  il  pagamento   dell'accisa.   Il
          medesimo soggetto, prima della  spedizione  delle  merci  o
          dell'acquisto  delle   medesime,   qualora   dallo   stesso
          trasportate,  presenta  una   apposita   dichiarazione   al
          competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria. 
              4. Per la fattispecie di cui al comma  2,  lettera  b),
          l'accisa  e'  dovuta  da  un  rappresentante  del  soggetto
          comunitario che effettua la fornitura. Tale  rappresentante
          deve  avere  sede  nello  Stato,   essere   preventivamente
          autorizzato  dal  competente  Ufficio  dell'Amministrazione
          finanziaria e garantire il pagamento dell'accisa dovuta. 
              5. La circolazione dei prodotti  di  cui  al  comma  1,
          acquistati dai soggetti di cui al comma  2,  deve  avvenire
          con un documento di accompagnamento secondo quanto previsto
          dalla  normativa  comunitaria,   con   l'osservanza   delle
          modalita' stabilite dai competenti organi comunitari. 
              6. Il pagamento dell'accisa,  fatta  eccezione  per  il
          caso in cui il soggetto di cui  al  comma  2,  lettera  a),
          abbia  la  qualifica  di  depositario   autorizzato,   deve
          avvenire secondo le modalita' vigenti entro il primo giorno
          lavorativo successivo a quello dell'arrivo delle merci;  il
          soggetto che  riceve  le  merci  deve  sottoporsi  ad  ogni
          controllo che permetta di accertare  l'arrivo  delle  merci
          stesse e l'avvenuto pagamento dell'accisa. 
              7. I tabacchi lavorati detenuti ai sensi del  comma  2,
          lettera a), sono  commercializzati  per  il  tramite  delle
          rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957,  n.  1293.  I
          tabacchi lavorati detenuti ai sensi  del  comma  2,  devono
          risultare iscritti nella tariffa di vendita, rispettare  le
          disposizioni nazionali in  materia  di  condizionamento  ed
          etichettatura  dei  prodotti  del  tabacco,  stabilite  dal
          decreto legislativo 24  giugno  2003,  n.  184,  ed  essere
          muniti  del   contrassegno   di   legittimazione   di   cui
          all'articolo 39-duodecies. 
              8. Le modalita' di applicazione delle disposizioni  del
          presente articolo, relativamente alla fattispecie di cui al
          comma 2, lettera b), ed alle  rispettive  competenze,  sono
          stabilite, sentito il Comandante generale della Guardia  di
          finanza, con  decreto  del  Direttore  dell'Amministrazione
          autonoma dei Monopoli di Stato  e  con  determinazione  del
          Direttore  dell'Agenzia  delle  Dogane.  Con  il   predetto
          decreto   del   Direttore   generale   dell'Amministrazione
          autonoma dei Monopoli di Stato sono  altresi'  stabiliti  i
          quantitativi al di sopra  dei  quali  i  tabacchi  lavorati
          detenuti da un soggetto di cui al comma 2, lettera  b),  si
          presumono detenuti ai sensi del  comma  2,  lettera  a);  i
          predetti quantitativi non possono comunque essere inferiori
          al doppio di quelli previsti dall'articolo 11, comma 2. 
              9.  Non  sono  considerati  come  detenuti  per   scopi
          commerciali i prodotti gia' assoggettati ad  accisa  in  un
          altro Stato membro, detenuti a bordo di una nave  o  di  un
          aeromobile che effettua traversate o voli tra il territorio
          nazionale  ed  un  altro  Stato  membro  e  che  non  siano
          disponibili per la vendita quando la nave o l'aeromobile si
          trova nel territorio nazionale.».