Art. 2 
 
       Dichiarazioni di autorita' pubbliche sulla colpevolezza 
       delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale 
 
  1.  E'  fatto  divieto  alle  autorita'   pubbliche   di   indicare
pubblicamente come colpevole  la  persona  sottoposta  a  indagini  o
l'imputato fino a quando la colpevolezza non e' stata  accertata  con
sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. 
  2. In caso di violazione del divieto  di  cui  al  comma  1,  ferma
l'applicazione  delle  eventuali  sanzioni  penali  e   disciplinari,
nonche' l'obbligo di risarcimento del danno, l'interessato ha diritto
di richiedere all'autorita' pubblica la rettifica della dichiarazione
resa. 
  3. Quando ritiene fondata la richiesta, l'autorita' che ha reso  la
dichiarazione procede alla rettifica immediatamente e, comunque,  non
oltre quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, dandone avviso
all'interessato. 
  4. L'autorita' che ha reso la dichiarazione  e'  tenuta  a  rendere
pubblica la rettifica con le medesime modalita'  della  dichiarazione
oppure, se cio' non e' possibile, con modalita' idonee a garantire il
medesimo rilievo e grado di diffusione della dichiarazione oggetto di
rettifica. 
  5. Quando l'istanza di rettifica non e' accolta, ovvero  quando  la
rettifica  non  rispetta  le  disposizioni  di  cui   al   comma   4,
l'interessato puo' chiedere al tribunale, ai sensi dell'articolo  700
del codice di procedura civile, che  sia  ordinata  la  pubblicazione
della rettifica secondo le modalita' di cui al comma 4. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'articolo 700 del  codice  di  procedura
          civile cosi' recita: 
              «Art. 700. (Condizioni per la concessione). - Fuori dei
          casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo,  chi
          ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente
          per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo  sia
          minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, puo'
          chiedere  con   ricorso   [c.p.c.   125]   al   giudice   i
          provvedimenti  di  urgenza,  che   appaiono,   secondo   le
          circostanze, piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli
          effetti della decisione sul merito.».