Art. 2 Dichiarazioni di autorita' pubbliche sulla colpevolezza delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale 1. E' fatto divieto alle autorita' pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non e' stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. 2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari, nonche' l'obbligo di risarcimento del danno, l'interessato ha diritto di richiedere all'autorita' pubblica la rettifica della dichiarazione resa. 3. Quando ritiene fondata la richiesta, l'autorita' che ha reso la dichiarazione procede alla rettifica immediatamente e, comunque, non oltre quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, dandone avviso all'interessato. 4. L'autorita' che ha reso la dichiarazione e' tenuta a rendere pubblica la rettifica con le medesime modalita' della dichiarazione oppure, se cio' non e' possibile, con modalita' idonee a garantire il medesimo rilievo e grado di diffusione della dichiarazione oggetto di rettifica. 5. Quando l'istanza di rettifica non e' accolta, ovvero quando la rettifica non rispetta le disposizioni di cui al comma 4, l'interessato puo' chiedere al tribunale, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione della rettifica secondo le modalita' di cui al comma 4.
Note all'art. 2: - Il testo dell'articolo 700 del codice di procedura civile cosi' recita: «Art. 700. (Condizioni per la concessione). - Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, puo' chiedere con ricorso [c.p.c. 125] al giudice i provvedimenti di urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.».