Art. 3 
 
      Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la parola «informazione»,  sono  inserite  le
seguenti: «, esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure,  nei
casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite  conferenze
stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa e' assunta
con atto motivato in  ordine  alle  specifiche  ragioni  di  pubblico
interesse che la giustificano»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. La diffusione
di informazioni sui procedimenti penali e' consentita solo quando  e'
strettamente  necessaria  per  la  prosecuzione  delle   indagini   o
ricorrono  altre  specifiche  ragioni  di  interesse   pubblico.   Le
informazioni sui procedimenti  in  corso  sono  fornite  in  modo  da
chiarire la fase in cui il procedimento pende  e  da  assicurare,  in
ogni  caso,  il  diritto  della  persona  sottoposta  a  indagini   e
dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a  quando  la
colpevolezza non e' stata accertata con sentenza o decreto penale  di
condanna irrevocabili.»; 
    c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis. Nei casi di cui al comma 2-bis,  il  procuratore  della
Repubblica puo' autorizzare gli ufficiali di  polizia  giudiziaria  a
fornire,  tramite  comunicati  ufficiali  oppure  tramite  conferenze
stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno
partecipato. L'autorizzazione e'  rilasciata  con  atto  motivato  in
ordine  alle  specifiche  ragioni  di  pubblico  interesse   che   la
giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3. 
      3-ter. Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi
1 e 3-bis e' fatto divieto  di  assegnare  ai  procedimenti  pendenti
denominazioni lesive della presunzione di innocenza.». 
  2. All'articolo 6, comma 1, del  decreto  legislativo  20  febbraio
2006, n. 106, dopo la parola «preposti,», sono inserite le  seguenti:
«oltre che dei doveri di cui all'articolo 5,». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'articolo 5 del decreto  legislativo  20
          febbraio  2006,  n.  106  (Disposizioni   in   materia   di
          riorganizzazione dell'ufficio  del  pubblico  ministero,  a
          norma dell'articolo 1, comma 1, lettera  d),  della  L.  25
          luglio 2005, n. 150), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          20 marzo 2006, n. 66, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 5. (Rapporti con gli organi di  informazione).  -
          1. Il procuratore della Repubblica mantiene  personalmente,
          ovvero tramite  un  magistrato  dell'ufficio  appositamente
          delegato,  i  rapporti  con  gli  organi  di  informazione,
          esclusivamente tramite  comunicati  ufficiali  oppure,  nei
          casi di particolare rilevanza pubblica dei  fatti,  tramite
          conferenze  stampa.  La  determinazione  di   procedere   a
          conferenza stampa e' assunta con atto  motivato  in  ordine
          alle  specifiche  ragioni  di  pubblico  interesse  che  la
          giustificano. 
              2. Ogni  informazione  inerente  alle  attivita'  della
          procura della Repubblica deve essere fornita  attribuendola
          in  modo  impersonale  all'ufficio   ed   escludendo   ogni
          riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento. 
              2-bis. La diffusione di informazioni  sui  procedimenti
          penali e' consentita solo quando e' strettamente necessaria
          per  la  prosecuzione  delle  indagini  o  ricorrono  altre
          specifiche ragioni di interesse pubblico.  Le  informazioni
          sui procedimenti in corso sono fornite in modo da  chiarire
          la fase in cui il procedimento pende e  da  assicurare,  in
          ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e
          dell'imputato a non essere indicati come colpevoli  fino  a
          quando la colpevolezza non e' stata accertata con  sentenza
          o decreto penale di condanna irrevocabili. 
              3. E' fatto divieto ai magistrati della  procura  della
          Repubblica di rilasciare dichiarazioni  o  fornire  notizie
          agli organi di informazione circa  l'attivita'  giudiziaria
          dell'ufficio. 
              3-bis. Nei casi di cui al comma 2-bis,  il  procuratore
          della Repubblica puo' autorizzare gli ufficiali di  polizia
          giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali  oppure
          tramite  conferenze  stampa,  informazioni  sugli  atti  di
          indagine   compiuti   o   ai   quali   hanno   partecipato.
          L'autorizzazione e' rilasciata con atto motivato in  ordine
          alle  specifiche  ragioni  di  pubblico  interesse  che  la
          giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai  commi
          2-bis e 3. 
              3-ter. Nei comunicati e nelle conferenze stampa di  cui
          ai commi 1  e  3-bis  e'  fatto  divieto  di  assegnare  ai
          procedimenti   pendenti    denominazioni    lesive    della
          presunzione di innocenza. 
              4. Il procuratore  della  Repubblica  ha  l'obbligo  di
          segnalare al consiglio  giudiziario,  per  l'esercizio  del
          potere  di  vigilanza  e  di   sollecitazione   dell'azione
          disciplinare, le condotte dei magistrati  del  suo  ufficio
          che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  6   del   citato   decreto
          legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  6.  (Attivita'  di  vigilanza  del   procuratore
          generale presso la corte di appello). - 1.  Il  procuratore
          generale presso la corte di appello, al fine di  verificare
          il  corretto  ed  uniforme  esercizio  dell'azione  penale,
          l'osservanza  delle  disposizioni  relative  all'iscrizione
          delle notizie di reato  ed  il  rispetto  delle  norme  sul
          giusto processo, nonche' il puntuale esercizio da parte dei
          procuratori  della  Repubblica  dei  poteri  di  direzione,
          controllo e  organizzazione  degli  uffici  ai  quali  sono
          preposti, oltre che  dei  doveri  di  cui  all'articolo  5,
          acquisisce dati e notizie dalle  procure  della  Repubblica
          del distretto ed invia al procuratore  generale  presso  la
          Corte di cassazione una relazione almeno annuale.».