Art. 3 Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la parola «informazione», sono inserite le seguenti: «, esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa e' assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali e' consentita solo quando e' strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non e' stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.»; c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Nei casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica puo' autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L'autorizzazione e' rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3. 3-ter. Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 1 e 3-bis e' fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.». 2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo la parola «preposti,», sono inserite le seguenti: «oltre che dei doveri di cui all'articolo 5,».
Note all'art. 3: - Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 (Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della L. 25 luglio 2005, n. 150), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2006, n. 66, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 5. (Rapporti con gli organi di informazione). - 1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione, esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa e' assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. 2. Ogni informazione inerente alle attivita' della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento. 2-bis. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali e' consentita solo quando e' strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non e' stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. 3. E' fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attivita' giudiziaria dell'ufficio. 3-bis. Nei casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica puo' autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L'autorizzazione e' rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3. 3-ter. Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 1 e 3-bis e' fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza. 4. Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.». - Il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 6. (Attivita' di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello). - 1. Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonche' il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all'articolo 5, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.».