Art. 4 
 
               Modifiche al codice di procedura penale 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 115, e' inserito il seguente: 
  «Articolo 115-bis (Garanzia della presunzione di  innocenza). -  1.
Salvo quanto previsto dal  comma  2,  nei  provvedimenti  diversi  da
quelli volti alla decisione in  merito  alla  responsabilita'  penale
dell'imputato, la persona sottoposta  a  indagini  o  l'imputato  non
possono essere indicati come colpevoli fino a quando la  colpevolezza
non e' stata accertata con sentenza  o  decreto  penale  di  condanna
irrevocabili. Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico
ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta
ad indagini o dell'imputato. 
  2. Nei provvedimenti diversi da  quelli  volti  alla  decisione  in
merito alla responsabilita' penale dell'imputato,  che  presuppongono
la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di  colpevolezza,
l'autorita' giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza  della
persona  sottoposta  alle  indagini   o   dell'imputato   alle   sole
indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti  e  le
altre  condizioni  richieste   dalla   legge   per   l'adozione   del
provvedimento. 
  3. In caso di violazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  1,
l'interessato puo', a pena di decadenza, nei dieci giorni  successivi
alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione,  quando
e' necessario per  salvaguardare  la  presunzione  di  innocenza  nel
processo. 
  4. Sull'istanza di correzione il giudice che procede provvede,  con
decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito.  Nel  corso
delle indagini preliminari e' competente il giudice per  le  indagini
preliminari. Il decreto e' notificato all'interessato  e  alle  altre
parti e  comunicato  al  pubblico  ministero,  i  quali,  a  pena  di
decadenza, nei dieci giorni successivi, possono proporre  opposizione
al presidente del tribunale  o  della  corte,  il  quale  decide  con
decreto senza formalita' di procedura. Quando l'opposizione  riguarda
un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o dalla corte di
appello si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  36,  comma
4.»; 
    b) all'articolo 314, comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della  facolta'  di  cui
all'articolo 64, comma 3, lettera b), non  incide  sul  diritto  alla
riparazione di cui al primo periodo.»; 
    c) all'articolo 329, comma 2, dopo  le  parole  «Quando  e'»,  e'
inserita la seguente: «strettamente»; 
    d) all'articolo 474 del codice di procedura penale, dopo il comma
1, e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Il giudice, sentite le  parti,  dispone  con  ordinanza
l'impiego delle cautele di cui al comma 1. E' comunque  garantito  il
diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi  riservatamente,
anche  attraverso  l'impiego  di  strumenti   tecnici   idonei,   ove
disponibili. L'ordinanza e' revocata con  le  medesime  forme  quando
sono cessati i motivi del provvedimento.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'articolo 115 del  codice  di  procedura
          penale cosi' recita: 
              «Art. 115. (Violazione del divieto  di  pubblicazione).
          1. Salve le sanzioni  previste  dalla  legge  penale  [c.p.
          684], la violazione del divieto di  pubblicazione  previsto
          dagli articoli 114 e 329 comma  3  lettera  b)  costituisce
          illecito  disciplinare  quando  il  fatto  e'  commesso  da
          impiegati dello Stato o di altri enti  pubblici  ovvero  da
          persone esercenti una professione per la quale e' richiesta
          una speciale abilitazione dello Stato. 
              2. Di ogni  violazione  del  divieto  di  pubblicazione
          commessa dalle persone indicate nel  comma  1  il  pubblico
          ministero   informa   l'organo    titolare    del    potere
          disciplinare.». 
              - Il testo dell'articolo 314 del  codice  di  procedura
          penale, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 314. (Presupposti e modalita' della decisione). -
          1.  Chi  e'  stato  prosciolto  con  sentenza  irrevocabile
          perche' il fatto non sussiste, per  non  aver  commesso  il
          fatto, perche' il fatto non  costituisce  reato  o  non  e'
          previsto dalla legge  come  reato,  ha  diritto  a  un'equa
          riparazione per la custodia cautelare subita,  qualora  non
          vi abbia dato o concorso a darvi causa  per  dolo  o  colpa
          grave. L'esercizio da parte dell'imputato della facolta' di
          cui all'articolo 64, comma 3, lettera b),  non  incide  sul
          diritto alla riparazione di cui al primo periodo. 
              2. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi
          causa o al condannato che nel corso del processo sia  stato
          sottoposto  a  custodia  cautelare,  quando  con  decisione
          irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che  ha
          disposto la misura e' stato emesso o  mantenuto  senza  che
          sussistessero  le  condizioni  di  applicabilita'  previste
          dagli articoli 273 e 280. 
              3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si  applicano,  alle
          medesime  condizioni,  a  favore  delle  persone  nei   cui
          confronti sia pronunciato  provvedimento  di  archiviazione
          ovvero sentenza di non luogo a procedere. 
              4. Il diritto alla riparazione e'  escluso  per  quella
          parte della custodia cautelare che sia  computata  ai  fini
          della determinazione della misura di una pena ovvero per il
          periodo in cui le limitazioni conseguenti  all'applicazione
          della custodia siano state sofferte anche in forza di altro
          titolo. 
              5. Quando con la sentenza o  con  il  provvedimento  di
          archiviazione e'  stato  affermato  che  il  fatto  non  e'
          previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma
          incriminatrice, il diritto  alla  riparazione  e'  altresi'
          escluso per quella parte  di  custodia  cautelare  sofferta
          prima della abrogazione medesima.». 
              - Il testo dell'articolo 329 del  codice  di  procedura
          penale, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  329.  (Obbligo  del  segreto).  - 1.  Gli   atti
          d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla  polizia
          giudiziaria,  le  richieste  del  pubblico   ministero   di
          autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti
          del giudice che provvedono su tali richieste  sono  coperti
          dal segreto fino a quando l'imputato  non  ne  possa  avere
          conoscenza  e,  comunque,  non  oltre  la  chiusura   delle
          indagini preliminari. 
              2.   Quando   e'   strettamente   necessario   per   la
          prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo', in
          deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con
          decreto motivato, la pubblicazione di  singoli  atti  o  di
          parti di essi.  In  tal  caso,  gli  atti  pubblicati  sono
          depositati presso la segreteria del pubblico ministero. 
              3. Anche quando gli atti  non  sono  piu'  coperti  dal
          segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso
          di necessita' per  la  prosecuzione  delle  indagini,  puo'
          disporre con decreto motivato: 
              a) l'obbligo  del  segreto  per  singoli  atti,  quando
          l'imputato lo consente o  quando  la  conoscenza  dell'atto
          puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone; 
              b) il divieto di pubblicare  il  contenuto  di  singoli
          atti  o   notizie   specifiche   relative   a   determinate
          operazioni.». 
              - Il testo dell'articolo 474 del  codice  di  procedura
          penale, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 474. (Assistenza dell'imputato all'udienza) -  1.
          L'imputato assiste all'udienza libero nella persona,  anche
          se detenuto, salvo che  in  questo  caso  siano  necessarie
          cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza. 
              1-bis.  Il  giudice,  sentite  le  parti,  dispone  con
          ordinanza l'impiego delle cautele di cui  al  comma  1.  E'
          comunque garantito il diritto dell'imputato e del difensore
          di consultarsi riservatamente, anche  attraverso  l'impiego
          di strumenti tecnici idonei, ove  disponibili.  L'ordinanza
          e' revocata con le medesime forme  quando  sono  cessati  i
          motivi del provvedimento.».