Art. 5 Rilevazione, analisi e trasmissione dei dati statistici 1. Alla rilevazione, all'analisi e alla trasmissione alla Commissione europea dei dati di cui all'articolo 11 della direttiva provvede il Ministero della giustizia. 2. Ai fini di cui al comma 1, sono oggetto di rilevazione, tra gli altri, i dati relativi al numero e all'esito dei procedimenti anche disciplinari connessi alla violazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto e dei procedimenti sospesi per irreperibilita' dell'imputato ovvero nei confronti di imputati latitanti, nonche' dei procedimenti per rescissione del giudicato ai sensi dell'articolo 629-bis del codice di procedura penale.
Note all'art. 5: - Il testo dell'articolo 629-bis del codice di procedura penale cosi' recita: «Art. 629-bis. (Rescissione del giudicato). - 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, puo' ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza e' stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. 2. La richiesta e' presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilita', personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. 3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2. 4. Si applicano gli articoli 635 e 640.».