Art. 5 
 
       Rilevazione, analisi e trasmissione dei dati statistici 
 
  1.  Alla  rilevazione,  all'analisi  e   alla   trasmissione   alla
Commissione europea dei dati di cui all'articolo 11  della  direttiva
provvede il Ministero della giustizia. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, sono oggetto di rilevazione, tra  gli
altri, i dati relativi al numero e all'esito dei  procedimenti  anche
disciplinari connessi alla violazione degli articoli 2,  3  e  4  del
presente decreto  e  dei  procedimenti  sospesi  per  irreperibilita'
dell'imputato ovvero nei confronti di imputati latitanti, nonche' dei
procedimenti per rescissione del  giudicato  ai  sensi  dell'articolo
629-bis del codice di procedura penale. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Il  testo  dell'articolo  629-bis  del   codice   di
          procedura penale cosi' recita: 
              «Art. 629-bis. (Rescissione del  giudicato).  -  1.  Il
          condannato o  il  sottoposto  a  misura  di  sicurezza  con
          sentenza passata in giudicato, nei  cui  confronti  si  sia
          proceduto in assenza per tutta la durata del processo, puo'
          ottenere la rescissione del  giudicato  qualora  provi  che
          l'assenza  e'  stata  dovuta  ad  una  incolpevole  mancata
          conoscenza della celebrazione del processo. 
              2. La richiesta e' presentata alla corte di appello nel
          cui  distretto  ha  sede  il  giudice  che  ha  emesso   il
          provvedimento, a pena  di  inammissibilita',  personalmente
          dall'interessato  o  da  un  difensore  munito  di  procura
          speciale autenticata  nelle  forme  previste  dall'articolo
          583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta
          conoscenza del procedimento. 
              3. La corte di appello provvede ai sensi  dell'articolo
          127 e, se accoglie  la  richiesta,  revoca  la  sentenza  e
          dispone la trasmissione degli  atti  al  giudice  di  primo
          grado. Si applica l'articolo 489, comma 2. 
              4. Si applicano gli articoli 635 e 640.».