Art. 2 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19  ottobre  1930,
n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 493-ter: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Indebito  utilizzo
e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti»; 
      2) al primo comma, primo periodo,  dopo  la  parola  «servizi,»
sono inserite le  seguenti:  «o  comunque  ogni  altro  strumento  di
pagamento diverso dai contanti»; 
      3) al primo comma, secondo periodo, le parole «carte di credito
o di pagamento o qualsiasi altro documento  analogo  che  abiliti  al
prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione
di servizi» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «gli  strumenti  o  i
documenti di cui al primo periodo» e  le  parole  «tali  carte»  sono
sostituite dalle seguenti: «tali strumenti»; 
    b) dopo l'articolo 493-ter e' inserito il seguente: 
      «493-quater  (Detenzione  e  diffusione   di   apparecchiature,
dispositivi  o  programmi  informatici  diretti  a  commettere  reati
riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti). - Salvo che
il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di farne uso
o  di  consentirne  ad  altri  l'uso  nella  commissione   di   reati
riguardanti strumenti di pagamento  diversi  dai  contanti,  produce,
importa,   esporta,   vende,   trasporta,   distribuisce,   mette   a
disposizione  o  in  qualsiasi  modo  procura  a  se'   o   a   altri
apparecchiature,  dispositivi  o  programmi  informatici   che,   per
caratteristiche  tecnico-costruttive   o   di   progettazione,   sono
costruiti  principalmente  per  commettere   tali   reati,   o   sono
specificamente  adattati  al  medesimo  scopo,  e'  punito   con   la
reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. 
      In caso di condanna o di applicazione della pena  su  richiesta
delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura  penale
per il delitto di cui al primo comma e' sempre ordinata  la  confisca
delle apparecchiature, dei dispositivi o  dei  programmi  informatici
predetti, nonche' la confisca del profitto o del prodotto  del  reato
ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni,  somme  di
denaro e altre utilita' di cui il reo ha  la  disponibilita'  per  un
valore corrispondente a tale profitto o prodotto.»; 
    c) all'articolo 640-ter, secondo comma, dopo  le  parole  «se  il
fatto» sono  aggiunte  le  seguenti:  «produce  un  trasferimento  di
denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti  normativi  del  regio  decreto  19
          ottobre 1930, n. 1398 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 493-ter del  codice  penale,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 493-ter. Indebito utilizzo e falsificazione  di
          strumenti di pagamento diversi dai contanti 
                Chiunque al fine di trarne profitto  per  se'  o  per
          altri,  indebitamente  utilizza,  non  essendone  titolare,
          carte di credito o di  pagamento,  ovvero  qualsiasi  altro
          documento  analogo  che  abiliti  al  prelievo  di   denaro
          contante o all'acquisto  di  beni  o  alla  prestazione  di
          servizi  o  comunque  ogni  altro  strumento  di  pagamento
          diverso dai contanti, e' punito con la reclusione da uno  a
          cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550  euro.  Alla
          stessa pena soggiace chi, al fine di  trarne  profitto  per
          se' o per altri, falsifica  o  altera  gli  strumenti  o  i
          documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede  o
          acquisisce  tali  strumenti  o  documenti  di   provenienza
          illecita o comunque falsificati o alterati, nonche'  ordini
          di pagamento prodotti con essi. 
                In caso di condanna o di applicazione della  pena  su
          richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del  codice  di
          procedura penale per il delitto di cui al  primo  comma  e'
          ordinata la confisca delle  cose  che  servirono  o  furono
          destinate a commettere il reato, nonche' del profitto o del
          prodotto, salvo che  appartengano  a  persona  estranea  al
          reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca  di
          beni, somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha  la
          disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto
          o prodotto. 
                Gli strumenti sequestrati ai fini della  confisca  di
          cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia
          giudiziaria, sono affidati dall'autorita' giudiziaria  agli
          organi di polizia che ne facciano richiesta.». 
              - Il testo dell'art. 640-ter del  codice  penale,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  640-ter  (Frode  informatica).   -   Chiunque,
          alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un  sistema
          informatico o telematico o intervenendo senza  diritto  con
          qualsiasi  modalita'  su  dati,  informazioni  o  programmi
          contenuti in un sistema informatico o telematico o ad  esso
          pertinenti, procura a se' o ad altri un  ingiusto  profitto
          con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a
          tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. 
                La pena e' della reclusione da uno a  cinque  anni  e
          della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre  una  delle
          circostanze  previste  dal  numero  1)  del  secondo  comma
          dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un  trasferimento
          di denaro, di valore monetario o di valuta  virtuale  o  e'
          commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema. 
                La pena e' della reclusione da due a sei anni e della
          multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto e' commesso  con
          furto o indebito utilizzo dell'identita' digitale in  danno
          di uno o piu' soggetti. 
                Il  delitto  e'  punibile  a  querela  della  persona
          offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze  di  cui
          al  secondo  e  terzo  comma  o  taluna  delle  circostanze
          previste dall'art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente
          all'aver approfittato di circostanze di persona,  anche  in
          riferimento all'eta', e numero 7.».