Art. 3 
 
       Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
 
  1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 25-octies e' inserito il seguente: 
      «Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento
diversi dai contanti). - 1. In relazione alla commissione dei delitti
previsti dal codice penale  in  materia  di  strumenti  di  pagamento
diversi dai contanti, si  applicano  all'ente  le  seguenti  sanzioni
pecuniarie: 
        a) per il delitto di cui all'articolo  493-ter,  la  sanzione
pecuniaria da 300 a 800 quote; 
        b) per il delitto di cui all'articolo  493-quater  e  per  il
delitto di cui all'articolo  640-ter,  nell'ipotesi  aggravata  dalla
realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di
valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  integri  altro  illecito  amministrativo
sanzionato piu' gravemente, in relazione  alla  commissione  di  ogni
altro delitto contro la fede pubblica, contro  il  patrimonio  o  che
comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando  ha
ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si  applicano
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
    a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore
ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; 
    b) se il delitto e' punito con la pena  non  inferiore  ai  dieci
anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. 
  3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1  e  2
si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 8
          giugno 2001, n. 231, si veda nelle note alle premesse.