Art. 4 Trasmissione di dati statistici e di informazioni 1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea una relazione nella quale sono esposti i dati statistici relativi al numero dei procedimenti iscritti e dei procedimenti definiti con sentenza di condanna per reati aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonche' al numero delle persone indagate e al numero delle persone condannate per i medesimi reati. 2. Il Ministero della giustizia e' altresi' l'autorita' deputata a fornire le informazioni necessarie alla Commissione europea per la redazione delle relazioni da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio sulle misure adottate dallo Stato italiano per conformarsi alla direttiva alla quale da' attuazione il presente decreto e sulla valutazione dell'impatto avuto dalla predetta direttiva sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nonche' a comunicare l'operata designazione del punto di contatto operativo nazionale nei termini di cui all'articolo 5, alla Commissione, a Europol e a Eurojust.