Art. 4 
 
          Trasmissione di dati statistici e di informazioni 
 
  1. Il Ministero della giustizia invia ogni  anno  alla  Commissione
europea una relazione nella quale  sono  esposti  i  dati  statistici
relativi al numero  dei  procedimenti  iscritti  e  dei  procedimenti
definiti con  sentenza  di  condanna  per  reati  aventi  ad  oggetto
strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonche' al numero  delle
persone indagate e al numero delle persone condannate per i  medesimi
reati. 
  2. Il Ministero della giustizia e' altresi' l'autorita' deputata  a
fornire le informazioni necessarie alla Commissione  europea  per  la
redazione delle relazioni da  fornire  al  Parlamento  europeo  e  al
Consiglio sulle misure adottate dallo Stato italiano per  conformarsi
alla direttiva alla quale da' attuazione il presente decreto e  sulla
valutazione dell'impatto avuto dalla predetta direttiva  sulla  lotta
contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai
contanti, nonche' a comunicare l'operata designazione  del  punto  di
contatto operativo nazionale nei termini di cui all'articolo 5,  alla
Commissione, a Europol e a Eurojust.