Art. 5 
 
                Punto di contatto operativo nazionale 
 
  1. Il punto di contatto  operativo  nazionale  per  lo  scambio  di
informazioni formulate dalle autorita' di altro Stato membro relative
ai reati di  cui  al  presente  decreto  e'  individuato  nella  Sala
operativa   internazionale,   incardinata   nel   Servizio   per   la
cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della
polizia criminale. 
  2. La Sala operativa internazionale di cui al comma 1 tratta con la
massima sollecitudine le richieste urgenti di assistenza e,  in  ogni
caso,  entro  otto  ore  dal  ricevimento  della  richiesta  comunica
all'autorita' richiedente almeno il tempo presumibilmente  necessario
per fornire la risposta richiesta e le modalita' in  cui  essa  sara'
resa oppure se alla richiesta non verra' dato corso. 
  3. Al fine di garantire l'espletamento dell'attivita' di assistenza
di cui al comma 2, il contingente di personale delle Forze di polizia
da impiegare  per  le  attivita'  del  punto  di  contatto  operativo
nazionale,  in  aggiunta  a  quello  gia'  assegnato  alla  Direzione
centrale della polizia criminale,  e'  determinato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'interno, adottato di concerto con il Ministro della difesa e  il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. Il decreto di cui
al presente comma e' adottato nei limiti  delle  dotazioni  organiche
delle Forze di polizia previste a legislazione vigente.