Art. 10
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 o all'articolo 4, comma
1, lettera g), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino
al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio
precedente all'accertamento. La misura della sanzione e' determinata
facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione o al
valore del contratto. In ogni caso la sanzione non puo' essere
inferiore a 2.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione del
divieto di cui all'articolo 3, comma 4, si applica all'acquirente una
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3,5 per cento del
fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente
all'accertamento. La misura della sanzione e' determinata facendo
riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la
violazione nonche' all'entita' del danno provocato all'altro
contraente. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a
10.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da
parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti all'articolo
4, comma 1, lettere a) e b) e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 3,5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo
esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione viene
determinata in ragione della misura dei ritardi. In ogni caso la
sanzione non puo' essere inferiore a 1.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei
divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), h),
i) e j) si applica all'acquirente una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo
esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione e'
determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto
che ha commesso la violazione nonche' all'entita' del danno provocato
all'altro contraente. In ogni caso la sanzione non puo' essere
inferiore a 30.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei
divieti di cui all'articolo 4, comma 4, si applica all'acquirente una
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato
realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La
misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio
ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonche'
all'entita' del danno provocato all'altro contraente. In ogni caso la
sanzione non puo' essere inferiore a 15.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente che
contravviene agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere
a), b), c), l), m) n), o) e p), e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato
realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La
misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio
ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonche'
all'entita' del danno provocato all'altro contraente. In ogni caso la
sanzione non puo' essere inferiore a 10.000 euro.
7. In caso di concorso della violazione dei divieti di cui
all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), la sanzione di cui al comma
6 e' raddoppiata.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente che
contravviene agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere
d), e), f), g), h), i), j) e k), e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 4 per cento del fatturato
realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La
misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio
ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonche'
all'entita' del danno provocato all'altro contraente. In ogni caso la
sanzione non puo' essere inferiore a 5.000 euro.
9. Chiunque effettua vendite sottocosto di prodotti agricoli e
alimentari al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 7 e'
punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 5, commi 2
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2001.
10. Qualora venga accertata la prosecuzione, da parte dell'autore
della violazione, della pratica sleale inibita con il provvedimento
di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista per la
violazione commessa, fermo restando il limite massimo del 10 per
cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente
all'accertamento.
11. Nei casi di reiterata violazione, la misura delle sanzioni di
cui al presente articolo e' aumentata fino al doppio e, in caso di
ulteriori reiterazioni, fino al triplo. In ogni caso, tutte le
sanzioni previste dal presente articolo non possono eccedere il 10
per cento del fatturato realizzato dal soggetto sanzionato
nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.
12. Per l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo
si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689. In ogni caso, non e' consentito il pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge.
13. Al fine di rafforzare l'efficacia dell'attivita' di contrasto
alle pratiche commerciali sleali di cui al presente decreto, i
proventi ottenuti dal pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione
frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Con decreto del Ragioniere generale
dello Stato sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
14. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del
danno derivante dalle violazioni dei precetti sanzionati dal presente
articolo, anche ove promosse dai soggetti di cui all'articolo 9,
comma 2. I predetti soggetti sono altresi' legittimati ad agire, a
tutela degli interessi collettivi rappresentati, richiedendo
l'inibitoria ai comportamenti in violazione dei precetti sanzionati
dal presente articolo ai sensi degli articoli 840-bis e seguenti del
codice di procedura civile.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, cosi'
recita:
«Art. 5 (Sanzioni). - 1. Ai sensi dell'articolo 22,
comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998, le
violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi
2, 4, 5 e 6, e all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente
decreto, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
2. Chiunque effettua vendite sottocosto al di fuori
delle ipotesi previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L.
1.000.000 a L. 6.000.000.
3. Ai sensi del predetto articolo 22, comma 2, in
caso di particolare gravita' o di recidiva puo' essere
disposta, quale sanzione amministrativa accessoria, la
sospensione dell'attivita' di vendita per un periodo non
superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora
sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un
anno nel medesimo punto di vendita, anche se si e'
proceduto al pagamento in misura ridotta.».
- Il Capo I della citata legge 24 novembre 1981, n. 689
reca: «Le sanzioni amministrative».
- Il testo dell'art. 16 della citata legge 24 novembre
1981, n. 689, cosi' recita:
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso
il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.».