Art. 10 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, per  la  violazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 o all'articolo  4,  comma
1, lettera g), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  fino
al  5  per  cento  del  fatturato  realizzato  nell'ultimo  esercizio
precedente all'accertamento. La misura della sanzione e'  determinata
facendo riferimento al valore dei  beni  oggetto  di  cessione  o  al
valore del contratto. In  ogni  caso  la  sanzione  non  puo'  essere
inferiore a 2.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca  reato,  per  la  violazione  del
divieto di cui all'articolo 3, comma 4, si applica all'acquirente una
sanzione  amministrativa  pecuniaria  fino  al  3,5  per  cento   del
fatturato     realizzato     nell'ultimo     esercizio     precedente
all'accertamento. La misura della  sanzione  e'  determinata  facendo
riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto  che  ha  commesso  la
violazione  nonche'  all'entita'  del   danno   provocato   all'altro
contraente. In ogni caso la sanzione  non  puo'  essere  inferiore  a
10.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, il  mancato  rispetto,  da
parte del debitore, dei termini di pagamento  stabiliti  all'articolo
4, comma 1, lettere a) e b) e' punito con la sanzione  amministrativa
pecuniaria fino al 3,5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo
esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione viene
determinata in ragione della misura dei  ritardi.  In  ogni  caso  la
sanzione non puo' essere inferiore a 1.000 euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca  reato,  per  la  violazione  dei
divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e),  f),  h),
i)  e  j)  si  applica  all'acquirente  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato  realizzato  nell'ultimo
esercizio precedente all'accertamento. La misura  della  sanzione  e'
determinata facendo riferimento al beneficio  ricevuto  dal  soggetto
che ha commesso la violazione nonche' all'entita' del danno provocato
all'altro contraente. In  ogni  caso  la  sanzione  non  puo'  essere
inferiore a 30.000 euro. 
  5. Salvo che il fatto costituisca  reato,  per  la  violazione  dei
divieti di cui all'articolo 4, comma 4, si applica all'acquirente una
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del  fatturato
realizzato  nell'ultimo  esercizio  precedente  all'accertamento.  La
misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio
ricevuto  dal  soggetto  che  ha  commesso  la   violazione   nonche'
all'entita' del danno provocato all'altro contraente. In ogni caso la
sanzione non puo' essere inferiore a 15.000 euro. 
  6.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  contraente  che
contravviene agli obblighi di cui all'articolo 5,  comma  1,  lettere
a), b),  c),  l),  m)  n),  o)  e  p),  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  fino  al  3  per  cento   del   fatturato
realizzato  nell'ultimo  esercizio  precedente  all'accertamento.  La
misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio
ricevuto  dal  soggetto  che  ha  commesso  la   violazione   nonche'
all'entita' del danno provocato all'altro contraente. In ogni caso la
sanzione non puo' essere inferiore a 10.000 euro. 
  7. In  caso  di  concorso  della  violazione  dei  divieti  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), la sanzione di cui al comma
6 e' raddoppiata. 
  8.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  contraente  che
contravviene agli obblighi di cui all'articolo 5,  comma  1,  lettere
d), e), f),  g),  h),  i),  j)  e  k),  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  fino  al  4  per  cento   del   fatturato
realizzato  nell'ultimo  esercizio  precedente  all'accertamento.  La
misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio
ricevuto  dal  soggetto  che  ha  commesso  la   violazione   nonche'
all'entita' del danno provocato all'altro contraente. In ogni caso la
sanzione non puo' essere inferiore a 5.000 euro. 
  9. Chiunque effettua vendite  sottocosto  di  prodotti  agricoli  e
alimentari al di fuori delle  ipotesi  previste  dall'articolo  7  e'
punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 5, commi  2
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2001. 
  10. Qualora venga accertata la prosecuzione, da  parte  dell'autore
della violazione, della pratica sleale inibita con  il  provvedimento
di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), si  applica  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  nella  misura  massima  prevista  per  la
violazione commessa, fermo restando il  limite  massimo  del  10  per
cento  del  fatturato  realizzato  nell'ultimo  esercizio  precedente
all'accertamento. 
  11. Nei casi di reiterata violazione, la misura delle  sanzioni  di
cui al presente articolo e' aumentata fino al doppio e,  in  caso  di
ulteriori reiterazioni, fino  al  triplo.  In  ogni  caso,  tutte  le
sanzioni previste dal presente articolo non possono  eccedere  il  10
per  cento  del  fatturato   realizzato   dal   soggetto   sanzionato
nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. 
  12. Per l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo
si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689. In ogni caso, non e' consentito il pagamento in  misura
ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge. 
  13. Al fine di rafforzare l'efficacia dell'attivita'  di  contrasto
alle pratiche commerciali  sleali  di  cui  al  presente  decreto,  i
proventi  ottenuti  dal  pagamento  delle   sanzioni   amministrative
pecuniarie sono versati all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa  del  Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei  prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali. Con decreto del Ragioniere  generale
dello Stato sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio. 
  14. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento  del
danno derivante dalle violazioni dei precetti sanzionati dal presente
articolo, anche ove promosse dai  soggetti  di  cui  all'articolo  9,
comma 2. I predetti soggetti sono altresi' legittimati  ad  agire,  a
tutela  degli   interessi   collettivi   rappresentati,   richiedendo
l'inibitoria ai comportamenti in violazione dei  precetti  sanzionati
dal presente articolo ai sensi degli articoli 840-bis e seguenti  del
codice di procedura civile. 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Il  testo  dell'art.  5  del  citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica 6 aprile 2001,  n.  218,  cosi'
          recita: 
                «Art. 5 (Sanzioni). - 1. Ai sensi  dell'articolo  22,
          comma 3, del  decreto  legislativo  n.  114  del  1998,  le
          violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1,  commi
          2, 4, 5 e 6, e all'articolo 3, commi 1 e  2,  del  presente
          decreto,  sono  punite  con  la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000. 
                2. Chiunque effettua vendite sottocosto al  di  fuori
          delle ipotesi previste dall'articolo 2, commi  1  e  2,  e'
          punito con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  L.
          1.000.000 a L. 6.000.000. 
                3. Ai sensi del predetto articolo  22,  comma  2,  in
          caso di particolare gravita'  o  di  recidiva  puo'  essere
          disposta,  quale  sanzione  amministrativa  accessoria,  la
          sospensione dell'attivita' di vendita per  un  periodo  non
          superiore a venti giorni. La recidiva si  verifica  qualora
          sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un
          anno  nel  medesimo  punto  di  vendita,  anche  se  si  e'
          proceduto al pagamento in misura ridotta.». 
              - Il Capo I della citata legge 24 novembre 1981, n. 689
          reca: «Le sanzioni amministrative». 
              - Il testo dell'art. 16 della citata legge 24  novembre
          1981, n. 689, cosi' recita: 
                «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E'  ammesso
          il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito  il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
          di sessanta giorni  dalla  contestazione  immediata  o,  se
          questa non vi e' stata, dalla notificazione  degli  estremi
          della violazione. 
                Per le violazioni ai regolamenti  ed  alle  ordinanze
          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,
          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della
          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del
          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni
          del primo comma. 
                Il pagamento in misura ridotta e' ammesso  anche  nei
          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.».