Art. 11
Cooperazione tra Autorita' di contrasto
1. L'ICQRF collabora con le Autorita' di contrasto degli altri
Stati membri e con la Commissione europea nello svolgimento delle
attivita' di cui all'articolo 8, anche al fine della reciproca
assistenza nelle indagini che presentano una dimensione
transfrontaliera nonche' per le attivita' di cui all'articolo 8 della
Direttiva.