Art. 11 Cooperazione tra Autorita' di contrasto 1. L'ICQRF collabora con le Autorita' di contrasto degli altri Stati membri e con la Commissione europea nello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 8, anche al fine della reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera nonche' per le attivita' di cui all'articolo 8 della Direttiva.