Art. 12
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati:
a) l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
b) il comma 6-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221;
c) il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali 19 ottobre 2012, n. 199;
d) i commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 10-quater del decreto-legge
29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2019, n. 44.
Note all'art. 12:
- Per la rubrica dell'art. 62 del citato decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, abrogato dal presente decreto,
si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 36 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
ottobre 2012, n. 245, S.O., come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 36 (Misure in materia di confidi, strumenti di
finanziamento e reti d'impresa). - 1. I confidi sottoposti
entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza diretta da parte
della Banca d'Italia possono imputare al fondo consortile,
al capitale sociale, ad apposita riserva o accantonare per
la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi o
riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione
delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle
regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 31
dicembre 2012. Le risorse sono attribuite unitariamente al
patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi
confidi, senza vincoli di destinazione nel caso siano
destinati ad incrementare il patrimonio. Le eventuali
azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote
proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto
patrimoniale o amministrativo, ne' sono computate nel
capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo
delle quote richieste per la costituzione e per le
deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera e' di
competenza dell'assemblea ordinaria.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova
applicazione anche ai confidi che operano a seguito di
operazioni di fusione realizzate a partire dal 1° gennaio
2007, ovvero che realizzino, entro il 31 dicembre 2013,
operazioni di fusione. In quest'ultimo caso la delibera
assembleare richiamata al terzo periodo del primo comma
potra' essere adottata entro il 30 giugno 2014.
2-bis. E' istituito presso l'Ismea un Fondo
mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi
delle imprese agricole. Il Fondo e' costituito dai
contributi volontari degli agricoltori e puo' beneficiare
di contributi pubblici compatibili con la normativa europea
in materia di aiuti di Stato.
2-ter. Il contratto di rete di cui al successivo
comma 5 puo' prevedere, ai fini della stabilizzazione delle
relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di
un fondo di mutualita' tra gli stessi, per il quale si
applicano le medesime regole e agevolazioni previste per il
fondo patrimoniale di cui al comma 4-ter dell'articolo 3
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il
suddetto fondo di mutualita' partecipa al Fondo
mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi
delle imprese agricole di cui al comma 2-bis.
3. All'articolo 32 del decreto-legge del 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge del
7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano alle
cambiali finanziarie nonche' alle obbligazioni e titoli
similari emessi da societa' non emittenti strumenti
finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione,
diverse dalle banche e dalle microimprese, come definite
dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, a condizione che tali cambiali finanziarie,
obbligazioni e titoli similari siano negoziati in mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di
Paesi della Unione europea o di Paesi aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo
168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ovvero, nel caso in cui tali cambiali
finanziarie, obbligazioni e titoli similari non siano
quotati, a condizione che siano detenuti da investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che non detengano,
direttamente o indirettamente, anche per il tramite di
societa' fiduciarie o per interposta persona, piu' del 2
per cento del capitale o del patrimonio della societa'
emittente e sempreche' il beneficiario effettivo dei
proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che
consentono un adeguato scambio di informazioni. Dette
disposizioni si applicano con riferimento alle cambiali
finanziarie, alle obbligazioni e ai titoli similari emessi
a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179";
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"Nell'articolo 1 del decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari, e delle cambiali finanziarie, emesse da banche,
da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici
trasformati in societa' per azioni in base a disposizione
di legge, nonche' sugli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali
finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o
sistemi multilaterali di negoziazione emessi da societa'
diverse dalle prime.".";
c) il comma 16 e' abrogato;
d) il comma 19 e' sostituito dal seguente:
"19. Le obbligazioni e i titoli similari emessi
da societa' non emittenti strumenti finanziari
rappresentativi del capitale quotati in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione,
diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite
dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, possono prevedere clausole di partecipazione
agli utili d'impresa e di subordinazione, purche' con
scadenza iniziale uguale o superiore a trentasei mesi.";
e) al comma 21, il quarto periodo e' sostituito dal
seguente: "Tale somma e' proporzionale al rapporto tra il
valore nominale delle obbligazioni partecipative e la somma
del capitale sociale, aumentato della riserva legale e
delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
approvato, e del medesimo valore delle predette
obbligazioni.";
f) il comma 24 e' sostituito dal seguente:
"Qualora l'emissione con clausole partecipative
contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il
vincolo di non ridurre il capitale sociale se non nei
limiti dei dividendi sull'utile dell'esercizio, la
componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto
di specifico accantonamento per onere nel conto dei
profitti e delle perdite della societa' emittente,
rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle
imposte sui redditi, e' computata in diminuzione del
reddito dell'esercizio di competenza, a condizione che il
corrispettivo non sia costituito esclusivamente da tale
componente variabile. Ad ogni effetto di legge, gli utili
netti annuali si considerano depurati da detta somma.";
g) dopo il comma 24 e' inserito il seguente:
"24-bis. La disposizione di cui al comma 24 si
applica solamente ai titoli sottoscritti dagli investitori
indicati nel comma 8.".
3-bis. Limitatamente all'ipotesi di conversione in
azioni ordinarie delle azioni privilegiate in circolazione,
la Cassa depositi e prestiti (CDP) provvede a determinare,
entro il 31 gennaio 2013, il rapporto di conversione delle
stesse secondo le seguenti modalita':
a) determinazione del valore di CDP (i) alla data
di trasformazione di CDP in societa' per azioni e (ii) al
31 dicembre 2012 sulla base di perizie giurate di stima che
tengano conto, tra l'altro, della presenza della garanzia
dello Stato sulla raccolta del risparmio postale;
b) determinazione del rapporto tra il valore
nominale delle azioni privilegiate e il valore di CDP alla
data di trasformazione di CDP in societa' per azioni
determinato ai sensi della lettera a);
c) determinazione del valore riconosciuto alle
azioni privilegiate ai fini della conversione, quale quota,
corrispondente alla percentuale di cui alla lettera b), del
valore di CDP al 31 dicembre 2012 determinato ai sensi
della lettera a).
3-ter. Qualora il rapporto di conversione delle
azioni privilegiate in azioni ordinarie come sopra
determinato non risulti alla pari, i titolari delle azioni
privilegiate hanno la facolta' di beneficiare di un
rapporto di conversione alla pari versando alla CDP una
somma, a titolo di conguaglio, di importo pari alla
differenza tra il valore di una azione ordinaria e il
valore di una azione privilegiata.
3-quater. I titolari delle azioni privilegiate che
entro i termini di cui al comma 3-sexies non esercitano il
diritto di recesso, versano al Ministero dell'economia e
delle finanze, a titolo di compensazione, un importo
forfetario pari al 50 per cento dei maggiori dividendi
corrisposti da CDP, per le azioni privilegiate per le quali
avviene la conversione, dalla data di trasformazione in
societa' per azioni, rispetto a quelli che sarebbero
spettati alle medesime azioni per una partecipazione
azionaria corrispondente alla percentuale di cui alla
lettera b) del comma 3-bis.
3-quinquies. L'importo di cui al comma 3-quater puo'
essere versato, quanto ad una quota non inferiore al 20 per
cento, entro il 1° aprile 2013, e, quanto alla residua
quota, in quattro rate uguali alla data del 1° aprile dei
quattro anni successivi, con applicazione dei relativi
interessi legali.
3-sexies. Il periodo per l'esercizio del diritto di
recesso decorre dal 15 febbraio 2013 e termina il 15 marzo
2013. Le azioni privilegiate sono automaticamente
convertite in azioni ordinarie a far data dal 1° aprile
2013.
3-septies. Le condizioni economiche per la
conversione di cui ai commi precedenti sono riconosciute al
fine di consolidare la permanenza di soci privati
nell'azionariato di CDP. Conseguentemente, in caso di
recesso, quanto alla determinazione del valore di
liquidazione delle azioni privilegiate, si applicano le
vigenti disposizioni dello statuto della CDP.
3-octies. A decorrere dal 1° aprile 2013 e fino alla
data di approvazione da parte dell'assemblea degli
azionisti di CDP del bilancio d'esercizio al 31 dicembre
2012, a ciascuna fondazione bancaria azionista di CDP e'
concessa la facolta' di acquistare dal Ministero
dell'economia e delle finanze, che e' obbligato a vendere,
un numero di azioni ordinarie di CDP non superiore alla
differenza tra il numero di azioni privilegiate gia'
detenuto e il numero di azioni ordinarie ottenuto ad esito
della conversione. Tale facolta' di acquisto e'
trasferibile a titolo gratuito tra le fondazioni bancarie
azioniste di CDP.
3-novies. La facolta' di acquisto di cui al comma
3-octies viene esercitata al prezzo corrispondente al
valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 3-bis,
lettera a), che e' corrisposto al Ministero dell'economia e
delle finanze, quanto ad una quota non inferiore al 20 per
cento, entro il 1° luglio 2013, e, quanto alla residua
quota, in quattro rate uguali alla data del 1° luglio dei
quattro anni successivi, con applicazione dei relativi
interessi legali.
3-decies. La dilazione dei pagamenti di cui ai commi
3-quinquies e 3-novies e' accordata dal Ministero, a
richiesta, a fronte della costituzione in pegno di azioni
ordinarie a favore del Ministero, fino al completamento dei
pagamenti dovuti. Il numero delle azioni da costituire in
pegno e' determinato sulla base degli importi dovuti per i
pagamenti dilazionati comprensivi degli interessi, tenendo
conto del valore delle azioni ordinarie corrispondente al
valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 3-bis,
lettera a). Il diritto di voto e il diritto agli utili
spettano alla fondazione concedente il pegno. In caso di
inadempimento delle obbligazioni assunte, il Ministero
dell'economia e delle finanze acquisisce a titolo
definitivo le azioni corrispondenti all'importo del mancato
pagamento.
4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
"Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il
fondo patrimoniale non e' dotato di soggettivita'
giuridica, salva la facolta' di acquisto della stessa ai
sensi del comma 4-quater ultima parte.";
b) il numero 1) e' soppresso;
c) alla lettera e), il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: "L'organo comune agisce in
rappresentanza della rete, quando essa acquista
soggettivita' giuridica e, in assenza della soggettivita',
degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al
contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso,
nelle procedure di programmazione negoziata con le
pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad
interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle
inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei
processi di internazionalizzazione e di innovazione
previsti dall'ordinamento, nonche' all'utilizzazione di
strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di
qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita'
della provenienza;".
4-bis. All'articolo 3, comma 4-quater, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ultimo
periodo, le parole: "con l'iscrizione nel registro delle
imprese la rete acquista soggettivita' giuridica" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'iscrizione nella sezione
ordinaria del registro delle imprese nella cui
circoscrizione e' stabilita la sua sede la rete acquista
soggettivita' giuridica. Per acquistare la soggettivita'
giuridica il contratto deve essere stipulato per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".
5. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al
comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, il
contratto di rete nel settore agricolo puo' essere
sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o piu'
organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato
alla redazione finale dell'accordo.
5-bis.
5-ter. All'articolo 51, secondo comma, numero 3°,
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: "negli
atti del notaro rogante" sono aggiunte, in fine, le
seguenti: "ovvero sia iscritto nel registro delle imprese".
6. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile
1990, n. 100, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) a partecipare, con quote di minoranza nei
limiti di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, a societa' commerciali, anche
con sede in Italia, specializzate nella valorizzazione e
commercializzazione all'estero dei prodotti italiani.".
6-bis. (abrogato)
7. Il punto 2, lettera m) dell'allegato IV alla Parte
II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
modificato come segue:
"m) impianti per la produzione di energia
idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore
a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano
nella casistica di cui all'articolo 166 del presente
decreto ed all'articolo 4, punto 3.b,, lettera i), del
decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6
luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di
concessione superiore a 250 kW;".
7-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato II della parte II, dopo il punto 4)
sono inseriti i seguenti:
"4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di
energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a
100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km ed
elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con
tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti
parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;
4-ter) Elettrodotti aerei esterni per il
trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete
elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale
superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a
3 Km, qualora disposto all'esito della verifica di
assoggettabilita' di cui all'articolo 20";
b) all'allegato III della parte II, alla lettera
z), dopo le parole: "energia elettrica" sono inserite le
seguenti: ", non facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale,";
c) all'allegato IV della parte II, al punto 7,
lettera z), dopo le parole: "energia elettrica" sono
inserite le seguenti: ", non facenti parte della rete
elettrica di trasmissione nazionale,";
d) al comma 8 dell'articolo 6, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Le medesime riduzioni si
applicano anche per le soglie dimensionali dei progetti di
cui all'allegato II, punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli
elettrodotti facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale".
7-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
conformita' all'Accordo concernente l'applicazione della
direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n.
91/676/CEE del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione
delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole, procedono all'aggiornamento
delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola,
anche sulla base dei criteri contenuti nel medesimo
Accordo. Qualora le regioni e le province autonome, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, non abbiano provveduto ai
sensi del precedente periodo, il Governo esercita il potere
sostitutivo secondo quanto previsto dall'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131.
7-quater.
7-quinquies. All'articolo 2 della legge 27 dicembre
1953, n. 959, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"A decorrere dall'esercizio 2012, nel caso di cui
al primo comma, il sovracanone e' versato direttamente ai
comuni".
8. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, e' aggiunto infine il seguente
periodo: "Non costituiscono distrazione dall'esercizio
esclusivo delle attivita' agricole la locazione, il
comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo,
nonche' di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle
attivita' agricole di cui all'articolo 2135 del c.c.,
sempreche' i ricavi derivanti dalla locazione o
dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti
dall'esercizio dell'attivita' agricola esercitata. Il
requisito della marginalita' si considera soddisfatto
qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e
affitto dei beni non superi il 10 per cento dell'ammontare
dei ricavi complessivi. Resta fermo l'assoggettamento di
tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".
8-bis.
9. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16,
secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e'
soppresso dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Il Ministero dello sviluppo economico concede le
agevolazioni di cui all'articolo 14 di cui alla precitata
legge secondo gli esiti istruttori comunicati dal Gestore
relativi alla validita' tecnologica e alla valutazione
economico-finanziaria del programma e del soggetto
richiedente.
10. Il comma 5 dell'articolo 23 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, e' abrogato.
10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 50,
della legge 15 dicembre 2004, n. 308, gia' destinate alle
esigenze di funzionamento del soppresso ICRAM, possono
essere utilizzate, nei limiti delle risorse disponibili e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, anche per le spese di funzionamento dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
10-ter. All'articolo 4, comma 45, alinea, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, la parola: "puo'" e' sostituita
dalle seguenti: "e' autorizzato, anche attraverso la
costituzione di forme associative e consortili con banche
ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito
agrario, all'erogazione del credito a condizioni di mercato
e a".
10-quater. All'articolo 7, comma 1, lettera c),
capoverso 1-bis, del decreto legislativo 19 settembre 2012,
n. 169, sono soppresse le seguenti parole: ", purche' i
finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a
consentire agli investitori di effettuare operazioni
relative a strumenti finanziari".
10-quinquies. Fatto salvo quanto previsto
all'articolo 4 del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 205, le risorse assegnate alle societa'
cooperative esercenti attivita' di garanzia collettiva fidi
per la realizzazione delle iniziative di intervento
strutturale nell'ambito del programma SFOP 1994/1999
permangono nel patrimonio dei beneficiari, con il vincolo
di destinazione esclusiva ad interventi nella filiera
ittica in coerenza con gli obiettivi del Programma
nazionale triennale della pesca di cui all'articolo 2,
comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10.
10-sexies. All'articolo 39, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo
le parole: "a piccole e medie imprese" sono inserite le
seguenti: "nonche' alle grandi imprese limitatamente ai
soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa
depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti
di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106".
10-septies. Gli interventi di cui all'articolo 39,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sono effettuati nell'ambito della
disponibilita' di cui all'articolo 39, comma 1, dello
stesso decreto.».
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali 19 ottobre 2012, n. 199, abrogato
dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2012.
- Il testo dell'art. 10-quater del citato decreto-legge
29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2019, n. 44, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 10-quater (Disciplina dei rapporti commerciali
nell'ambito delle filiere agroalimentari). - 1. (abrogato)
2. Al fine di consentire l'accertamento di situazioni
di significativo squilibrio nei contratti di cessione di
cui al comma 1, l'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA) elabora mensilmente i costi
medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della
metodologia approvata dal Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo. Per la
realizzazione delle predette attivita' l'Istituto e'
autorizzato ad utilizzare le risorse proprie di cui
all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n.
208. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il
versamento di cui al comma 663 dell'articolo 1 della citata
legge n. 208 del 2015 non e' dovuto. Alle minori entrate
derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro
annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per l'anno
2019 e a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente
riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1,
comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, per
l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo.
3. (abrogato)
4. (abrogato)
5. (abrogato)».