Art. 12 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati: 
    a) l'articolo  62  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
    b) il comma 6-bis dell'articolo 36 del decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221; 
    c) il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali 19 ottobre 2012, n. 199; 
    d) i commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 10-quater del  decreto-legge
29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
maggio 2019, n. 44. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per la rubrica dell'art. 62 del citato  decreto-legge
          24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27, abrogato dal presente  decreto,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 36 del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
          ottobre 2012, n. 245, S.O., come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 36 (Misure in materia di confidi, strumenti  di
          finanziamento e reti d'impresa). - 1. I confidi  sottoposti
          entro il 31 dicembre 2013  a  vigilanza  diretta  da  parte
          della Banca d'Italia possono imputare al fondo  consortile,
          al capitale sociale, ad apposita riserva o accantonare  per
          la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi  o
          riserve patrimoniali o  finanziamenti  per  la  concessione
          delle garanzie costituiti da contributi dello Stato,  delle
          regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 31
          dicembre 2012. Le risorse sono attribuite unitariamente  al
          patrimonio,  anche  a  fini  di  vigilanza,  dei   relativi
          confidi, senza  vincoli  di  destinazione  nel  caso  siano
          destinati  ad  incrementare  il  patrimonio.  Le  eventuali
          azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o  quote
          proprie dei  confidi  e  non  attribuiscono  alcun  diritto
          patrimoniale  o  amministrativo,  ne'  sono  computate  nel
          capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo
          delle  quote  richieste  per  la  costituzione  e  per   le
          deliberazioni dell'assemblea. La relativa  delibera  e'  di
          competenza dell'assemblea ordinaria. 
                2.  La  disposizione  di  cui  al   comma   1   trova
          applicazione anche ai confidi  che  operano  a  seguito  di
          operazioni di fusione realizzate a partire dal  1°  gennaio
          2007, ovvero che realizzino, entro  il  31  dicembre  2013,
          operazioni di fusione. In  quest'ultimo  caso  la  delibera
          assembleare richiamata al terzo  periodo  del  primo  comma
          potra' essere adottata entro il 30 giugno 2014. 
                2-bis.  E'  istituito   presso   l'Ismea   un   Fondo
          mutualistico nazionale per la stabilizzazione  dei  redditi
          delle  imprese  agricole.  Il  Fondo  e'   costituito   dai
          contributi volontari degli agricoltori e  puo'  beneficiare
          di contributi pubblici compatibili con la normativa europea
          in materia di aiuti di Stato. 
                2-ter. Il contratto di  rete  di  cui  al  successivo
          comma 5 puo' prevedere, ai fini della stabilizzazione delle
          relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di
          un fondo di mutualita' tra gli  stessi,  per  il  quale  si
          applicano le medesime regole e agevolazioni previste per il
          fondo patrimoniale di cui al comma  4-ter  dell'articolo  3
          del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33.  Il
          suddetto   fondo   di   mutualita'   partecipa   al   Fondo
          mutualistico nazionale per la stabilizzazione  dei  redditi
          delle imprese agricole di cui al comma 2-bis. 
                3. All'articolo 32 del decreto-legge  del  22  giugno
          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge del
          7  agosto  2012,  n.  134,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
                    "8. Le disposizioni dell'articolo 3,  comma  115,
          della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano alle
          cambiali finanziarie nonche'  alle  obbligazioni  e  titoli
          similari  emessi  da  societa'  non   emittenti   strumenti
          finanziari rappresentativi del capitale quotati in  mercati
          regolamentati o in sistemi multilaterali  di  negoziazione,
          diverse dalle banche e dalle  microimprese,  come  definite
          dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del  6
          maggio 2003, a condizione che  tali  cambiali  finanziarie,
          obbligazioni e titoli similari siano negoziati  in  mercati
          regolamentati o sistemi multilaterali  di  negoziazione  di
          Paesi della Unione europea o di Paesi aderenti  all'Accordo
          sullo spazio economico europeo inclusi nella lista  di  cui
          al decreto  ministeriale  emanato  ai  sensi  dell'articolo
          168-bis del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n.  917,  ovvero,  nel  caso  in  cui  tali  cambiali
          finanziarie,  obbligazioni  e  titoli  similari  non  siano
          quotati, a condizione che  siano  detenuti  da  investitori
          qualificati  ai  sensi  dell'articolo   100   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  che  non  detengano,
          direttamente o indirettamente,  anche  per  il  tramite  di
          societa' fiduciarie o per interposta persona,  piu'  del  2
          per cento del capitale  o  del  patrimonio  della  societa'
          emittente  e  sempreche'  il  beneficiario  effettivo   dei
          proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che
          consentono  un  adeguato  scambio  di  informazioni.  Dette
          disposizioni si applicano  con  riferimento  alle  cambiali
          finanziarie, alle obbligazioni e ai titoli similari  emessi
          a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
          18 ottobre 2012, n. 179"; 
                  b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
                    "Nell'articolo  1  del  decreto  legislativo   1°
          aprile 1996, n. 239, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
          "1. La ritenuta  del  20  per  cento  di  cui  al  comma  1
          dell'articolo  26  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica  sugli
          interessi ed altri proventi  delle  obbligazioni  e  titoli
          similari, e delle cambiali finanziarie, emesse  da  banche,
          da societa' per azioni  con  azioni  negoziate  in  mercati
          regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli
          Stati membri dell'Unione europea  e  degli  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico  europeo  inclusi  nella
          lista di cui  al  decreto  ministeriale  emanato  ai  sensi
          dell'articolo 168-bis del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917,  e  da  enti  pubblici  economici
          trasformati in societa' per azioni in base  a  disposizione
          di legge, nonche' sugli interessi ed altri  proventi  delle
          obbligazioni  e   titoli   similari,   e   delle   cambiali
          finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati  o
          sistemi multilaterali di negoziazione  emessi  da  societa'
          diverse dalle prime."."; 
                  c) il comma 16 e' abrogato; 
                  d) il comma 19 e' sostituito dal seguente: 
                    "19. Le obbligazioni e i titoli  similari  emessi
          da   societa'   non    emittenti    strumenti    finanziari
          rappresentativi   del   capitale   quotati    in    mercati
          regolamentati o in sistemi multilaterali  di  negoziazione,
          diverse dalle banche e dalle micro-imprese,  come  definite
          dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del  6
          maggio 2003, possono prevedere clausole  di  partecipazione
          agli utili  d'impresa  e  di  subordinazione,  purche'  con
          scadenza iniziale uguale o superiore a trentasei mesi."; 
                  e) al comma 21, il quarto periodo e' sostituito dal
          seguente: "Tale somma e' proporzionale al rapporto  tra  il
          valore nominale delle obbligazioni partecipative e la somma
          del capitale sociale,  aumentato  della  riserva  legale  e
          delle riserve disponibili risultanti  dall'ultimo  bilancio
          approvato,   e   del   medesimo   valore   delle   predette
          obbligazioni."; 
                  f) il comma 24 e' sostituito dal seguente: 
                    "Qualora l'emissione con  clausole  partecipative
          contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il
          vincolo di non ridurre  il  capitale  sociale  se  non  nei
          limiti  dei   dividendi   sull'utile   dell'esercizio,   la
          componente variabile del corrispettivo costituisce  oggetto
          di  specifico  accantonamento  per  onere  nel  conto   dei
          profitti  e  delle  perdite   della   societa'   emittente,
          rappresenta un costo e,  ai  fini  dell'applicazione  delle
          imposte  sui  redditi,  e'  computata  in  diminuzione  del
          reddito dell'esercizio di competenza, a condizione  che  il
          corrispettivo non sia  costituito  esclusivamente  da  tale
          componente variabile. Ad ogni effetto di legge,  gli  utili
          netti annuali si considerano depurati da detta somma."; 
                  g) dopo il comma 24 e' inserito il seguente: 
                    "24-bis. La disposizione di cui al  comma  24  si
          applica solamente ai titoli sottoscritti dagli  investitori
          indicati nel comma 8.". 
                3-bis. Limitatamente all'ipotesi  di  conversione  in
          azioni ordinarie delle azioni privilegiate in circolazione,
          la Cassa depositi e prestiti (CDP) provvede a  determinare,
          entro il 31 gennaio 2013, il rapporto di conversione  delle
          stesse secondo le seguenti modalita': 
                  a) determinazione del valore di CDP (i)  alla  data
          di trasformazione di CDP in societa' per azioni e  (ii)  al
          31 dicembre 2012 sulla base di perizie giurate di stima che
          tengano conto, tra l'altro, della presenza  della  garanzia
          dello Stato sulla raccolta del risparmio postale; 
                  b)  determinazione  del  rapporto  tra  il   valore
          nominale delle azioni privilegiate e il valore di CDP  alla
          data di  trasformazione  di  CDP  in  societa'  per  azioni
          determinato ai sensi della lettera a); 
                  c)  determinazione  del  valore  riconosciuto  alle
          azioni privilegiate ai fini della conversione, quale quota,
          corrispondente alla percentuale di cui alla lettera b), del
          valore di CDP al 31  dicembre  2012  determinato  ai  sensi
          della lettera a). 
                3-ter.  Qualora  il  rapporto  di  conversione  delle
          azioni  privilegiate  in  azioni   ordinarie   come   sopra
          determinato non risulti alla pari, i titolari delle  azioni
          privilegiate  hanno  la  facolta'  di  beneficiare  di   un
          rapporto di conversione alla pari  versando  alla  CDP  una
          somma,  a  titolo  di  conguaglio,  di  importo  pari  alla
          differenza tra il valore  di  una  azione  ordinaria  e  il
          valore di una azione privilegiata. 
                3-quater. I titolari delle  azioni  privilegiate  che
          entro i termini di cui al comma 3-sexies non esercitano  il
          diritto di recesso, versano al  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze,  a  titolo  di  compensazione,  un  importo
          forfetario pari al 50  per  cento  dei  maggiori  dividendi
          corrisposti da CDP, per le azioni privilegiate per le quali
          avviene la conversione, dalla  data  di  trasformazione  in
          societa'  per  azioni,  rispetto  a  quelli  che  sarebbero
          spettati  alle  medesime  azioni  per  una   partecipazione
          azionaria  corrispondente  alla  percentuale  di  cui  alla
          lettera b) del comma 3-bis. 
                3-quinquies. L'importo di cui al comma 3-quater  puo'
          essere versato, quanto ad una quota non inferiore al 20 per
          cento, entro il 1° aprile  2013,  e,  quanto  alla  residua
          quota, in quattro rate uguali alla data del 1°  aprile  dei
          quattro anni  successivi,  con  applicazione  dei  relativi
          interessi legali. 
                3-sexies. Il periodo per l'esercizio del  diritto  di
          recesso decorre dal 15 febbraio 2013 e termina il 15  marzo
          2013.   Le   azioni   privilegiate   sono   automaticamente
          convertite in azioni ordinarie a far  data  dal  1°  aprile
          2013. 
                3-septies.   Le   condizioni   economiche   per    la
          conversione di cui ai commi precedenti sono riconosciute al
          fine  di  consolidare  la  permanenza   di   soci   privati
          nell'azionariato  di  CDP.  Conseguentemente,  in  caso  di
          recesso,  quanto  alla   determinazione   del   valore   di
          liquidazione delle azioni  privilegiate,  si  applicano  le
          vigenti disposizioni dello statuto della CDP. 
                3-octies. A decorrere dal 1° aprile 2013 e fino  alla
          data  di  approvazione  da   parte   dell'assemblea   degli
          azionisti di CDP del bilancio d'esercizio  al  31  dicembre
          2012, a ciascuna fondazione bancaria azionista  di  CDP  e'
          concessa  la   facolta'   di   acquistare   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze, che e' obbligato a  vendere,
          un numero di azioni ordinarie di  CDP  non  superiore  alla
          differenza  tra  il  numero  di  azioni  privilegiate  gia'
          detenuto e il numero di azioni ordinarie ottenuto ad  esito
          della   conversione.   Tale   facolta'   di   acquisto   e'
          trasferibile a titolo gratuito tra le  fondazioni  bancarie
          azioniste di CDP. 
                3-novies. La facolta' di acquisto  di  cui  al  comma
          3-octies  viene  esercitata  al  prezzo  corrispondente  al
          valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui  al  comma  3-bis,
          lettera a), che e' corrisposto al Ministero dell'economia e
          delle finanze, quanto ad una quota non inferiore al 20  per
          cento, entro il 1° luglio  2013,  e,  quanto  alla  residua
          quota, in quattro rate uguali alla data del 1°  luglio  dei
          quattro anni  successivi,  con  applicazione  dei  relativi
          interessi legali. 
                3-decies. La dilazione dei pagamenti di cui ai  commi
          3-quinquies  e  3-novies  e'  accordata  dal  Ministero,  a
          richiesta, a fronte della costituzione in pegno  di  azioni
          ordinarie a favore del Ministero, fino al completamento dei
          pagamenti dovuti. Il numero delle azioni da  costituire  in
          pegno e' determinato sulla base degli importi dovuti per  i
          pagamenti dilazionati comprensivi degli interessi,  tenendo
          conto del valore delle azioni ordinarie  corrispondente  al
          valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui  al  comma  3-bis,
          lettera a). Il diritto di voto  e  il  diritto  agli  utili
          spettano alla fondazione concedente il pegno.  In  caso  di
          inadempimento  delle  obbligazioni  assunte,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle   finanze   acquisisce   a   titolo
          definitivo le azioni corrispondenti all'importo del mancato
          pagamento. 
                4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge  10
          febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile  2009,
          n.  33,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
          "Il contratto di rete che  prevede  l'organo  comune  e  il
          fondo  patrimoniale  non   e'   dotato   di   soggettivita'
          giuridica, salva la facolta' di acquisto  della  stessa  ai
          sensi del comma 4-quater ultima parte."; 
                  b) il numero 1) e' soppresso; 
                  c)  alla  lettera  e),  il   secondo   periodo   e'
          sostituito  dal  seguente:  "L'organo  comune   agisce   in
          rappresentanza   della   rete,   quando    essa    acquista
          soggettivita' giuridica e, in assenza della  soggettivita',
          degli  imprenditori,  anche  individuali,  partecipanti  al
          contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso,
          nelle  procedure  di  programmazione   negoziata   con   le
          pubbliche  amministrazioni,  nelle  procedure  inerenti  ad
          interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle
          inerenti allo  sviluppo  del  sistema  imprenditoriale  nei
          processi  di  internazionalizzazione   e   di   innovazione
          previsti  dall'ordinamento,  nonche'  all'utilizzazione  di
          strumenti di promozione e tutela dei prodotti e  marchi  di
          qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita'
          della provenienza;". 
                4-bis.   All'articolo   3,   comma   4-quater,    del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33,  ultimo
          periodo, le parole: "con l'iscrizione  nel  registro  delle
          imprese la  rete  acquista  soggettivita'  giuridica"  sono
          sostituite dalle seguenti: "con l'iscrizione nella  sezione
          ordinaria   del   registro   delle   imprese   nella    cui
          circoscrizione e' stabilita la sua sede  la  rete  acquista
          soggettivita' giuridica. Per  acquistare  la  soggettivita'
          giuridica il  contratto  deve  essere  stipulato  per  atto
          pubblico o per scrittura privata  autenticata,  ovvero  per
          atto firmato digitalmente  a  norma  dell'articolo  25  del
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82". 
                5. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di  cui  al
          comma  4-quater  dell'articolo  3  del   decreto-legge   10
          febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni,  il
          contratto  di  rete  nel  settore  agricolo   puo'   essere
          sottoscritto dalle parti con l'assistenza  di  una  o  piu'
          organizzazioni    professionali    agricole    maggiormente
          rappresentative a livello nazionale, che hanno  partecipato
          alla redazione finale dell'accordo. 
                5-bis. 
                5-ter. All'articolo 51,  secondo  comma,  numero  3°,
          della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: "negli
          atti  del  notaro  rogante"  sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti: "ovvero sia iscritto nel registro delle imprese". 
                6. All'articolo 1, comma 2,  della  legge  24  aprile
          1990, n. 100, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
                  "b-bis) a partecipare, con quote di  minoranza  nei
          limiti di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 14
          marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 maggio 2005, n. 80, a societa' commerciali,  anche
          con sede in Italia, specializzate  nella  valorizzazione  e
          commercializzazione all'estero dei prodotti italiani.". 
                6-bis. (abrogato) 
                7. Il punto 2, lettera m) dell'allegato IV alla Parte
          II del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e'
          modificato come segue: 
                  "m)  impianti  per   la   produzione   di   energia
          idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore
          a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano
          nella  casistica  di  cui  all'articolo  166  del  presente
          decreto ed all'articolo 4,  punto  3.b,,  lettera  i),  del
          decreto del Ministro dello sviluppo  economico  in  data  6
          luglio 2012,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di
          concessione superiore a 250 kW;". 
                7-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'allegato II della parte II, dopo il punto 4)
          sono inseriti i seguenti: 
                    "4-bis) Elettrodotti aerei per  il  trasporto  di
          energia elettrica, facenti parte della  rete  elettrica  di
          trasmissione nazionale, con tensione nominale  superiore  a
          100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a  10  Km  ed
          elettrodotti in cavo interrato in corrente  alternata,  con
          tracciato di lunghezza superiore a 40  chilometri,  facenti
          parte della rete elettrica di trasmissione nazionale; 
                    4-ter)  Elettrodotti   aerei   esterni   per   il
          trasporto di energia elettrica, facenti  parte  della  rete
          elettrica di trasmissione nazionale, con tensione  nominale
          superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a
          3  Km,  qualora  disposto  all'esito  della   verifica   di
          assoggettabilita' di cui all'articolo 20"; 
                  b) all'allegato III della parte  II,  alla  lettera
          z), dopo le parole: "energia elettrica"  sono  inserite  le
          seguenti: ", non facenti  parte  della  rete  elettrica  di
          trasmissione nazionale,"; 
                  c) all'allegato IV della  parte  II,  al  punto  7,
          lettera  z),  dopo  le  parole:  "energia  elettrica"  sono
          inserite le seguenti:  ",  non  facenti  parte  della  rete
          elettrica di trasmissione nazionale,"; 
                  d) al comma 8  dell'articolo  6,  e'  aggiunto,  in
          fine,  il  seguente  periodo:  "Le  medesime  riduzioni  si
          applicano anche per le soglie dimensionali dei progetti  di
          cui all'allegato II, punti 4-bis) e 4-ter),  relativi  agli
          elettrodotti  facenti  parte  della   rete   elettrica   di
          trasmissione nazionale". 
                7-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  le
          regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  in
          conformita' all'Accordo  concernente  l'applicazione  della
          direttiva  del  Consiglio  delle   Comunita'   europee   n.
          91/676/CEE del 12 dicembre 1991  relativa  alla  protezione
          delle  acque  dall'inquinamento   provocato   dai   nitrati
          provenienti da fonti agricole, procedono  all'aggiornamento
          delle zone vulnerabili  da  nitrati  di  origine  agricola,
          anche  sulla  base  dei  criteri  contenuti  nel   medesimo
          Accordo. Qualora le regioni e le province  autonome,  entro
          un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, non abbiano provveduto ai
          sensi del precedente periodo, il Governo esercita il potere
          sostitutivo secondo quanto previsto dall'articolo  8  della
          legge 5 giugno 2003, n. 131. 
                7-quater. 
                7-quinquies. All'articolo 2 della legge  27  dicembre
          1953, n. 959, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
                  "A decorrere dall'esercizio 2012, nel caso  di  cui
          al primo comma, il sovracanone e' versato  direttamente  ai
          comuni". 
                8. All'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo
          29 marzo 2004,  n.  99,  e'  aggiunto  infine  il  seguente
          periodo:  "Non  costituiscono  distrazione   dall'esercizio
          esclusivo  delle  attivita'  agricole  la   locazione,   il
          comodato  e  l'affitto  di  fabbricati  ad  uso  abitativo,
          nonche' di terreni e di fabbricati ad uso strumentale  alle
          attivita' agricole  di  cui  all'articolo  2135  del  c.c.,
          sempreche'   i   ricavi   derivanti   dalla   locazione   o
          dall'affitto siano marginali rispetto  a  quelli  derivanti
          dall'esercizio  dell'attivita'  agricola   esercitata.   Il
          requisito  della  marginalita'  si  considera   soddisfatto
          qualora l'ammontare dei ricavi relativi  alle  locazioni  e
          affitto dei beni non superi il 10 per cento  dell'ammontare
          dei ricavi complessivi. Resta  fermo  l'assoggettamento  di
          tali ricavi a tassazione in  base  alle  regole  del  testo
          unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.". 
                8-bis. 
                9. Il comitato  tecnico  previsto  dall'articolo  16,
          secondo comma, della legge 17  febbraio  1982,  n.  46,  e'
          soppresso dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Il Ministero dello sviluppo economico  concede  le
          agevolazioni di cui all'articolo 14 di cui  alla  precitata
          legge secondo gli esiti istruttori comunicati  dal  Gestore
          relativi alla  validita'  tecnologica  e  alla  valutazione
          economico-finanziaria  del   programma   e   del   soggetto
          richiedente. 
                10. Il comma 5 dell'articolo 23 del decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, e' abrogato. 
                10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1,  comma  50,
          della legge 15 dicembre 2004, n. 308, gia'  destinate  alle
          esigenze di  funzionamento  del  soppresso  ICRAM,  possono
          essere utilizzate, nei limiti delle risorse  disponibili  e
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica, anche per le spese di funzionamento dell'Istituto
          superiore per la protezione e la ricerca ambientale. 
                10-ter. All'articolo 4, comma 45, alinea, della legge
          24 dicembre 2003, n. 350, la parola: "puo'"  e'  sostituita
          dalle  seguenti:  "e'  autorizzato,  anche  attraverso   la
          costituzione di forme associative e consortili  con  banche
          ed altri soggetti  autorizzati  all'esercizio  del  credito
          agrario, all'erogazione del credito a condizioni di mercato
          e a". 
                10-quater.  All'articolo  7,  comma  1,  lettera  c),
          capoverso 1-bis, del decreto legislativo 19 settembre 2012,
          n. 169, sono soppresse le seguenti  parole:  ",  purche'  i
          finanziamenti o  i  servizi  di  pagamento  siano  volti  a
          consentire  agli  investitori  di   effettuare   operazioni
          relative a strumenti finanziari". 
                10-quinquies.    Fatto    salvo    quanto    previsto
          all'articolo 4 del decreto-legge 3 novembre 2008,  n.  171,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre
          2008,  n.  205,  le   risorse   assegnate   alle   societa'
          cooperative esercenti attivita' di garanzia collettiva fidi
          per  la  realizzazione  delle  iniziative   di   intervento
          strutturale  nell'ambito  del  programma   SFOP   1994/1999
          permangono nel patrimonio dei beneficiari, con  il  vincolo
          di  destinazione  esclusiva  ad  interventi  nella  filiera
          ittica  in  coerenza  con  gli  obiettivi   del   Programma
          nazionale triennale della  pesca  di  cui  all'articolo  2,
          comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011, n. 10. 
                10-sexies.   All'articolo   39,    comma    4,    del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  dopo
          le parole: "a piccole e medie  imprese"  sono  inserite  le
          seguenti: "nonche' alle  grandi  imprese  limitatamente  ai
          soli finanziamenti erogati con la partecipazione  di  Cassa
          depositi e prestiti, secondo quanto previsto e  nei  limiti
          di  cui  all'articolo  8,  comma   5,   lettera   b),   del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106". 
                10-septies. Gli interventi di  cui  all'articolo  39,
          comma  4,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,   n.   214,   sono   effettuati   nell'ambito   della
          disponibilita' di  cui  all'articolo  39,  comma  1,  dello
          stesso decreto.». 
              - Il decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole,
          alimentari e forestali 19 ottobre 2012,  n.  199,  abrogato
          dal  presente  decreto,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2012. 
              - Il testo dell'art. 10-quater del citato decreto-legge
          29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 21 maggio 2019, n. 44, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 10-quater (Disciplina dei rapporti  commerciali
          nell'ambito delle filiere agroalimentari). - 1. (abrogato) 
                2. Al fine di consentire l'accertamento di situazioni
          di significativo squilibrio nei contratti  di  cessione  di
          cui al comma  1,  l'Istituto  di  servizi  per  il  mercato
          agricolo alimentare (ISMEA)  elabora  mensilmente  i  costi
          medi di produzione dei prodotti agricoli sulla  base  della
          metodologia  approvata  dal   Ministero   delle   politiche
          agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo.  Per  la
          realizzazione  delle  predette  attivita'   l'Istituto   e'
          autorizzato  ad  utilizzare  le  risorse  proprie  di   cui
          all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208.  Conseguentemente,  a  decorrere  dall'anno  2019   il
          versamento di cui al comma 663 dell'articolo 1 della citata
          legge n. 208 del 2015 non e' dovuto.  Alle  minori  entrate
          derivanti dal presente comma, pari  a  1  milione  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede,  per  l'anno
          2019 e a decorrere dall'anno 2021, mediante  corrispondente
          riduzione delle risorse del fondo di  cui  all'articolo  1,
          comma 748, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  e,  per
          l'anno  2020,  mediante  corrispondente   riduzione   delle
          proiezioni, per il medesimo anno,  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2019-2021,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e
          del turismo. 
                3. (abrogato) 
                4. (abrogato) 
                5. (abrogato)».