Art. 13 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dalle disposizioni del  presente  decreto  non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
Amministrazioni competenti provvedono ai compiti di cui  al  presente
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.