Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «accordo quadro»: il contratto quadro, l'accordo quadro o il
contratto di base, conclusi anche a livello di centrali di acquisto,
aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione
dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di
compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le
prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni. E' fatta
salva la definizione di contratto quadro di cui all'articolo 1, comma
1, lettera f) del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;
b) «acquirente»: qualsiasi persona fisica o giuridica,
indipendentemente dal luogo di stabilimento di tale persona, o
qualsiasi autorita' pubblica ricompresa nell'Unione europea che
acquista prodotti agricoli e alimentari; il termine «acquirente» puo'
includere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche;
c) «autorita' pubblica»: autorita' nazionale, regionale o locale,
organismo di diritto pubblico o associazione costituita da una o piu'
di tali autorita' o da uno o piu' di tali organismi di diritto
pubblico;
d) «consumatore»: la persona fisica che acquista i prodotti
agricoli o alimentari per scopi estranei alla propria attivita'
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
e) «contratti di cessione»: i contratti che hanno ad oggetto la
cessione di prodotti agricoli ed alimentari, ad eccezione di quelli
conclusi con il consumatore, delle cessioni con contestuale consegna
e pagamento del prezzo pattuito, nonche' dei conferimenti di prodotti
agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a
cooperative di cui essi sono soci o ad organizzazioni di produttori,
ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, di cui essi
sono soci;
f) «contratto di cessione con consegna pattuita su base
periodica»: un accordo quadro, come definito alla lettera a), ovvero
un contratto di fornitura con prestazioni periodiche o continuative;
g) «Direttiva»: la direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 aprile 2019;
h) «fatturato»: l'ammontare dei ricavi, come definiti
all'articolo 85, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, recante Testo unico delle imposte sui
redditi (TUIR), o dei compensi derivanti dall'esercizio di arti o
professioni, di cui all'articolo 54, comma 1 del medesimo TUIR;
i) «fornitore»: qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o
giuridica che vende prodotti agricoli e alimentari, ivi incluso un
gruppo di tali produttori agricoli o un gruppo di tali persone
fisiche e giuridiche, come le organizzazioni di produttori, le
societa' cooperative, le organizzazioni di fornitori e le
associazioni di tali organizzazioni;
j) «ICQRF»: Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela
della Qualita' e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
k) «interessi legali di mora»: interessi di mora ad un tasso che
e' pari al tasso di riferimento, come definito alla lettera o);
l) «prodotti agricoli e alimentari»: i prodotti elencati
nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e
i prodotti non elencati in tale allegato, ma trasformati per uso
alimentare a partire dai prodotti elencati in tale allegato;
m) «prodotti agricoli e alimentari deperibili»: i prodotti
agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro
trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30
giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione;
n) «saggio degli interessi»: il tasso complessivo degli interessi
da applicare all'importo dovuto, al netto delle maggiorazioni di
legge;
o) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse, come definito
dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive
comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali, applicabile come di seguito indicato:
1) per il primo semestre dell'anno in questione e' quello in
vigore al 1° gennaio di quell'anno;
2) per il secondo semestre dell'anno in questione e' quello in
vigore al 1° luglio di quell'anno.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 27
maggio 2005, n. 102 (Regolazioni dei mercati
agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera
e), della L. 7 marzo 2003, n. 38), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2005, n. 137, cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto legislativo si intende per:
a) "prodotti agricoli": i prodotti elencati
nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n.
2081/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003,
e gli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto
comunitario;
b) "produttori": gli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile aderenti ad una
organizzazione dei produttori che conferiscono a
quest'ultima la propria produzione affinche' venga da essa
commercializzata;
c) "organizzazioni di produttori": i soggetti di
cui all'articolo 2;
d) "organizzazioni di imprese di trasformazione,
distribuzione e commercializzazione": organizzazioni di
imprese della trasformazione, distribuzione e
commercializzazione dei prodotti di cui alla lettera a),
che abbiano ricevuto dalle imprese stesse mandato e potere
di impegnarle per la stipula di contratti quadro;
e) "intesa di filiera": l'intesa stipulata ai sensi
dell'articolo 9 che ha come scopo l'integrazione di filiera
e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed
agroalimentari;
f) "contratto quadro": il contratto concluso ai
sensi e per gli scopi di cui agli articoli 10 e 11 tra i
soggetti di cui alle lettere c) e d) relativo ad uno o piu'
prodotti agricoli avente per oggetto, senza che derivi
l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la
produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la
distribuzione dei prodotti, nonche' i criteri e le
condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;
g) "contratti-tipo": i modelli contrattuali
(contratti di coltivazione, allevamento e di fornitura)
aventi per oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali
tra imprenditori agricoli, trasformatori, distributori e
commercianti ed i relativi adempimenti in esecuzione di un
contratto quadro, nonche' la garanzia reciproca di
fornitura e di accettazione delle relative condizioni e
modalita'.».
- Per i riferimenti della direttiva (UE) 2019/633 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 si
veda nelle note alle premesse.
- Il testo degli articoli 54 e 85, comma 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n.
302, S.O., cosi' recita:
«Art. 54 (Determinazione del reddito di lavoro
autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti
e professioni e' costituito dalla differenza tra
l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo
stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo
quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono
computati al netto dei contributi previdenziali e
assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto
che li corrisponde.
1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze
dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione di cui al comma 5, se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo
oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche
in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento
dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o
familiare dell'esercente l'arte o la professione o a
finalita' estranee all'arte o professione.
1-bis.1. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui
al comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi
delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis.
1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la
differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o
l'indennita' percepiti e il costo non ammortizzato ovvero,
in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore
normale del bene e il costo non ammortizzato.
1-quater. Concorrono a formare il reddito i
corrispettivi percepiti a seguito di cessione della
clientela o di elementi immateriali comunque riferibili
all'attivita' artistica o professionale.
2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o
della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono
ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non
superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo
dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni
omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. E' tuttavia consentita la deduzione integrale, nel
periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese
di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario
non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni di
locazione finanziaria di beni strumentali e' ammessa per un
periodo non inferiore alla meta' del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel
predetto decreto; in caso di beni immobili, la deduzione e'
ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Ai fini
del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni
immobili strumentali, si applica l'articolo 36, commi 7 e
7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i
beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la
deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e'
ammessa per un periodo non inferiore al periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a
norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria
dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d'imposta
in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla
ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati
nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro
caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo
dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel
periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per
cento del costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo
d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni; l'eccedenza e' deducibile in
quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi.
3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili
diversi da quelli indicati nel comma 4 adibiti
promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e
all'uso personale o familiare del contribuente sono
ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non e'
superiore a 1 milione di lire, nella misura del 50 per
cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di
locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese
relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili
utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente
non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito
esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, e'
deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita
ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione,
anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del
relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le
spese per i servizi relativi a tali immobili nonche' quelle
relative all'ammodernamento, ristrutturazione e
manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro
caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo
dei beni ai quali si riferiscono.
3-bis. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione
anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e
manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per
servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui
alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella
misura dell'80 per cento.
4.
5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili
nella misura del 75 per cento, e, in ogni caso, per un
importo complessivamente non superiore al 2 per cento
dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo
d'imposta. I limiti di cui al periodo precedente non si
applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e
di somministrazione di alimenti e bevande sostenute
dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un
incarico e addebitate analiticamente in capo al
committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un
incarico conferito e sostenute direttamente dal committente
non costituiscono compensi in natura per il professionista.
Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti
dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di
imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche
quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti
di arte, di antiquariato o da collezione, anche se
utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte
o della professione, nonche' quelle sostenute per
l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere
ceduti a titolo gratuito. Sono integralmente deducibili,
entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per
l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di
aggiornamento professionale nonche' le spese di iscrizione
a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e
soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite
annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi
personalizzati di certificazione delle competenze,
orientamento, ricerca e sostegno
all'auto-imprenditorialita', mirate a sbocchi occupazionali
effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle
condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi
accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono
altresi' integralmente deducibili gli oneri sostenuti per
la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni
di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di
solidarieta'.
6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili
si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6-bis,
anche le quote delle indennita' di cui alle lettere a) e c)
del comma 1 dell'art. 16 maturate nel periodo di imposta.
Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte
effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori
dipendenti degli esercenti arti e professioni sono
deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter
dell'articolo 62.
6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al
coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di eta' o
permanentemente inabili al lavoro, nonche' agli ascendenti
dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati
per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti
dell'artista o professionista ovvero della societa' o
associazione. I compensi non ammessi in deduzione non
concorrono a formare il reddito complessivo dei
percipienti.
7.
8. I redditi indicati alla lettera b) del comma 2
dell'articolo 49 sono costituiti dall'ammontare dei
proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di
imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili,
ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria
delle spese , ovvero del 40 per cento se i relativi
compensi sono percepiti da soggetti di eta' inferiore a 35
anni; le partecipazioni agli utili e le indennita' di cui
alle lettere c), d) ed e) costituiscono reddito per
l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. I
redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono
costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in
natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per
cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese. I
redditi indicati alla lettera f-bis) del comma 2
dell'articolo 53 sono costituiti dall'ammontare delle
indennita' in denaro o in natura percepite nel periodo di
imposta.
8-bis. In deroga al principio della determinazione
analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di
cooperazione dei volontari e dei cooperanti e' determinata
sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente
con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del
contratto purche' stipulato da organizzazione non
governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28
della legge 26 febbraio 1987, n. 49.».
«Art. 84 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita di
un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme
valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere
computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta
successivi in misura non superiore all'ottanta per cento
del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero
importo che trova capienza in tale ammontare. Per i
soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile
la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede
l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito
negli esercizi precedenti. La perdita e' diminuita dei
proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui
all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede
i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo
109, comma 5. Detta differenza potra' tuttavia essere
computata in diminuzione del reddito complessivo in misura
tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile
risulti compensata da eventuali crediti di imposta,
ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in
acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi
d'imposta dalla data di costituzione possono, con le
modalita' previste al comma 1, essere computate in
diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi entro il limite del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza
nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel
caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi
diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che
riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga
modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei
periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.
La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene
nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La
limitazione si applica anche alle eccedenze oggetto di
riporto in avanti di cui al comma 5 dell'articolo 96,
relativamente agli interessi indeducibili, nonche' a quelle
di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all'aiuto
alla crescita economica. La limitazione non si applica
qualora:
a)
b) le partecipazioni siano relative a societa' che
nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno
avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci
unita' e per le quali dal conto economico relativo
all'esercizio precedente a quello di trasferimento
risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita'
caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni
di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui
all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per
cento di quello risultante dalla media degli ultimi due
esercizi anteriori.
Al fine di disapplicare le disposizioni del presente
comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi
dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.».
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del
13 dicembre 2007 e' pubblicato nella G.U.U.E. 17 dicembre
2007, n. C 306.