Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «accordo quadro»: il contratto quadro, l'accordo quadro  o  il
contratto di base, conclusi anche a livello di centrali di  acquisto,
aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione
dei  prodotti  agricoli  e  alimentari,  tra  cui  le  condizioni  di
compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le
prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni. E' fatta
salva la definizione di contratto quadro di cui all'articolo 1, comma
1, lettera f) del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102; 
    b)  «acquirente»:   qualsiasi   persona   fisica   o   giuridica,
indipendentemente dal  luogo  di  stabilimento  di  tale  persona,  o
qualsiasi  autorita'  pubblica  ricompresa  nell'Unione  europea  che
acquista prodotti agricoli e alimentari; il termine «acquirente» puo'
includere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche; 
    c) «autorita' pubblica»: autorita' nazionale, regionale o locale,
organismo di diritto pubblico o associazione costituita da una o piu'
di tali autorita' o da uno  o  piu'  di  tali  organismi  di  diritto
pubblico; 
    d) «consumatore»: la  persona  fisica  che  acquista  i  prodotti
agricoli o alimentari  per  scopi  estranei  alla  propria  attivita'
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; 
    e) «contratti di cessione»: i contratti che hanno ad  oggetto  la
cessione di prodotti agricoli ed alimentari, ad eccezione  di  quelli
conclusi con il consumatore, delle cessioni con contestuale  consegna
e pagamento del prezzo pattuito, nonche' dei conferimenti di prodotti
agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e  ittici  a
cooperative di cui essi sono soci o ad organizzazioni di  produttori,
ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, di cui  essi
sono soci; 
    f)  «contratto  di  cessione  con  consegna  pattuita   su   base
periodica»: un accordo quadro, come definito alla lettera a),  ovvero
un contratto di fornitura con prestazioni periodiche o continuative; 
    g) «Direttiva»: la direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 aprile 2019; 
    h)   «fatturato»:   l'ammontare   dei   ricavi,   come   definiti
all'articolo 85, comma 1 del decreto del Presidente della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917,  recante  Testo  unico  delle  imposte  sui
redditi (TUIR), o dei compensi derivanti  dall'esercizio  di  arti  o
professioni, di cui all'articolo 54, comma 1 del medesimo TUIR; 
    i) «fornitore»: qualsiasi produttore agricolo o persona fisica  o
giuridica che vende prodotti agricoli e alimentari,  ivi  incluso  un
gruppo di tali produttori  agricoli  o  un  gruppo  di  tali  persone
fisiche e  giuridiche,  come  le  organizzazioni  di  produttori,  le
societa'  cooperative,  le   organizzazioni   di   fornitori   e   le
associazioni di tali organizzazioni; 
    j) «ICQRF»: Dipartimento dell'Ispettorato Centrale  della  tutela
della Qualita' e Repressione Frodi dei  prodotti  agroalimentari  del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; 
    k) «interessi legali di mora»: interessi di mora ad un tasso  che
e' pari al tasso di riferimento, come definito alla lettera o); 
    l)  «prodotti  agricoli  e  alimentari»:  i   prodotti   elencati
nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  e
i prodotti non elencati in tale  allegato,  ma  trasformati  per  uso
alimentare a partire dai prodotti elencati in tale allegato; 
    m)  «prodotti  agricoli  e  alimentari  deperibili»:  i  prodotti
agricoli e alimentari che per loro natura o  nella  fase  della  loro
trasformazione potrebbero diventare inadatti alla  vendita  entro  30
giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione; 
    n) «saggio degli interessi»: il tasso complessivo degli interessi
da applicare all'importo dovuto,  al  netto  delle  maggiorazioni  di
legge; 
    o) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse,  come  definito
dalla vigente normativa  nazionale  di  recepimento  delle  direttive
comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di  pagamento  nelle
transazioni commerciali, applicabile come di seguito indicato: 
      1) per il primo semestre dell'anno in questione  e'  quello  in
vigore al 1° gennaio di quell'anno; 
      2) per il secondo semestre dell'anno in questione e' quello  in
vigore al 1° luglio di quell'anno. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  27
          maggio   2005,   n.   102    (Regolazioni    dei    mercati
          agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma  2,  lettera
          e), della  L.  7  marzo  2003,  n.  38),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2005, n. 137, cosi' recita: 
                «Art. 1 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto legislativo si intende per: 
                  a)  "prodotti  agricoli":   i   prodotti   elencati
          nell'Allegato I del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'
          europea, negli Allegati I e II  del  regolamento  (CEE)  n.
          2081/92, come modificato dal regolamento (CE) n.  692/2003,
          e gli  altri  prodotti  qualificati  agricoli  dal  diritto
          comunitario; 
                  b) "produttori": gli imprenditori agricoli  di  cui
          all'articolo  2135  del  codice  civile  aderenti  ad   una
          organizzazione   dei   produttori   che   conferiscono    a
          quest'ultima la propria produzione affinche' venga da  essa
          commercializzata; 
                  c) "organizzazioni di produttori":  i  soggetti  di
          cui all'articolo 2; 
                  d) "organizzazioni di  imprese  di  trasformazione,
          distribuzione  e  commercializzazione":  organizzazioni  di
          imprese    della    trasformazione,     distribuzione     e
          commercializzazione dei prodotti di cui  alla  lettera  a),
          che abbiano ricevuto dalle imprese stesse mandato e  potere
          di impegnarle per la stipula di contratti quadro; 
                  e) "intesa di filiera": l'intesa stipulata ai sensi
          dell'articolo 9 che ha come scopo l'integrazione di filiera
          e   la   valorizzazione   dei    prodotti    agricoli    ed
          agroalimentari; 
                  f) "contratto quadro":  il  contratto  concluso  ai
          sensi e per gli scopi di cui agli articoli 10 e  11  tra  i
          soggetti di cui alle lettere c) e d) relativo ad uno o piu'
          prodotti agricoli avente  per  oggetto,  senza  che  derivi
          l'obbligo  di   praticare   un   prezzo   determinato,   la
          produzione, la trasformazione, la  commercializzazione,  la
          distribuzione  dei  prodotti,  nonche'  i  criteri   e   le
          condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare; 
                  g)   "contratti-tipo":   i   modelli   contrattuali
          (contratti di coltivazione,  allevamento  e  di  fornitura)
          aventi per oggetto la disciplina dei rapporti  contrattuali
          tra imprenditori agricoli,  trasformatori,  distributori  e
          commercianti ed i relativi adempimenti in esecuzione di  un
          contratto  quadro,  nonche'  la   garanzia   reciproca   di
          fornitura e di accettazione  delle  relative  condizioni  e
          modalita'.». 
              - Per i riferimenti della direttiva (UE)  2019/633  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 17  aprile  2019  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo degli articoli 54 e 85, comma 1 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte  sui  redditi),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  1986,  n.
          302, S.O., cosi' recita: 
                «Art.  54  (Determinazione  del  reddito  di   lavoro
          autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti
          e  professioni   e'   costituito   dalla   differenza   tra
          l'ammontare dei compensi in denaro o  in  natura  percepiti
          nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
          agli utili, e quello  delle  spese  sostenute  nel  periodo
          stesso nell'esercizio dell'arte o della professione,  salvo
          quanto stabilito nei  successivi  commi.  I  compensi  sono
          computati  al  netto   dei   contributi   previdenziali   e
          assistenziali stabiliti dalla legge a carico  del  soggetto
          che li corrisponde. 
                1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze
          dei  beni  strumentali,  esclusi  gli  oggetti  d'arte,  di
          antiquariato o da collezione di cui al comma 5, se: 
                  a)  sono  realizzate  mediante  cessione  a  titolo
          oneroso; 
                  b) sono realizzate mediante il risarcimento,  anche
          in forma assicurativa, per la perdita o  il  danneggiamento
          dei beni; 
                  c) i beni vengono destinati al consumo personale  o
          familiare  dell'esercente  l'arte  o  la  professione  o  a
          finalita' estranee all'arte o professione. 
                1-bis.1. Le minusvalenze dei beni strumentali di  cui
          al comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate ai  sensi
          delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis. 
                1-ter. Si considerano plusvalenza o  minusvalenza  la
          differenza, positiva o negativa,  tra  il  corrispettivo  o
          l'indennita' percepiti e il costo non ammortizzato  ovvero,
          in assenza di corrispettivo, la differenza  tra  il  valore
          normale del bene e il costo non ammortizzato. 
                1-quater.  Concorrono  a   formare   il   reddito   i
          corrispettivi  percepiti  a  seguito  di   cessione   della
          clientela o di  elementi  immateriali  comunque  riferibili
          all'attivita' artistica o professionale. 
                2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o
          della  professione,  esclusi   gli   oggetti   d'arte,   di
          antiquariato o da  collezione  di  cui  al  comma  5,  sono
          ammesse in deduzione  quote  annuali  di  ammortamento  non
          superiori a quelle risultanti  dall'applicazione  al  costo
          dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di  beni
          omogenei, con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. E' tuttavia consentita la deduzione integrale, nel
          periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle  spese
          di acquisizione di beni strumentali il cui  costo  unitario
          non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni  di
          locazione finanziaria di beni strumentali e' ammessa per un
          periodo  non  inferiore   alla   meta'   del   periodo   di
          ammortamento corrispondente al coefficiente  stabilito  nel
          predetto decreto; in caso di beni immobili, la deduzione e'
          ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Ai fini
          del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni
          immobili strumentali, si applica l'articolo 36, commi  7  e
          7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i
          beni di cui all'articolo  164,  comma  1,  lettera  b),  la
          deducibilita'  dei  canoni  di  locazione  finanziaria   e'
          ammessa  per  un  periodo  non  inferiore  al  periodo   di
          ammortamento corrispondente  al  coefficiente  stabilito  a
          norma del primo periodo. I canoni di locazione  finanziaria
          dei beni strumentali sono deducibili nel periodo  d'imposta
          in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla
          ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati
          nell'esercizio di arti  e  professioni,  che  per  le  loro
          caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo
          dei beni ai quali  si  riferiscono,  sono  deducibili,  nel
          periodo d'imposta di sostenimento, nel  limite  del  5  per
          cento del costo  complessivo  di  tutti  i  beni  materiali
          ammortizzabili,  quale  risulta  all'inizio   del   periodo
          d'imposta dal registro di cui all'articolo 19  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e successive modificazioni; l'eccedenza  e'  deducibile  in
          quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. 
                3. Le spese  relative  all'acquisto  di  beni  mobili
          diversi  da   quelli   indicati   nel   comma   4   adibiti
          promiscuamente  all'esercizio  dell'arte  o  professione  e
          all'uso  personale  o  familiare  del   contribuente   sono
          ammortizzabili, o deducibili se il costo  unitario  non  e'
          superiore a 1 milione di lire,  nella  misura  del  50  per
          cento; nella stessa misura  sono  deducibili  i  canoni  di
          locazione anche  finanziaria  e  di  noleggio  e  le  spese
          relativi  all'impiego  di  tali  beni.  Per  gli   immobili
          utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente
          non disponga nel medesimo comune di altro immobile  adibito
          esclusivamente all'esercizio dell'arte  o  professione,  e'
          deducibile una somma pari al 50  per  cento  della  rendita
          ovvero, in caso di immobili acquisiti  mediante  locazione,
          anche finanziaria, un importo pari  al  50  per  cento  del
          relativo canone. Nella stessa  misura  sono  deducibili  le
          spese per i servizi relativi a tali immobili nonche' quelle
          relative     all'ammodernamento,     ristrutturazione     e
          manutenzione degli immobili utilizzati,  che  per  le  loro
          caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo
          dei beni ai quali si riferiscono. 
                3-bis. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione
          anche finanziaria o di noleggio e le  spese  di  impiego  e
          manutenzione  relativi  ad  apparecchiature  terminali  per
          servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui
          alla lettera gg) del comma 1  dell'articolo  1  del  codice
          delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui   al   decreto
          legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono  deducibili  nella
          misura dell'80 per cento. 
                4. 
                5. Le spese relative a prestazioni  alberghiere  e  a
          somministrazioni di  alimenti  e  bevande  sono  deducibili
          nella misura del 75 per cento, e,  in  ogni  caso,  per  un
          importo complessivamente  non  superiore  al  2  per  cento
          dell'ammontare   dei   compensi   percepiti   nel   periodo
          d'imposta. I limiti di cui al  periodo  precedente  non  si
          applicano alle spese relative a prestazioni  alberghiere  e
          di  somministrazione  di  alimenti  e   bevande   sostenute
          dall'esercente arte o professione per  l'esecuzione  di  un
          incarico   e   addebitate   analiticamente   in   capo   al
          committente. Tutte le spese relative all'esecuzione  di  un
          incarico conferito e sostenute direttamente dal committente
          non costituiscono compensi in natura per il professionista.
          Le spese  di  rappresentanza  sono  deducibili  nei  limiti
          dell'1 per cento dei  compensi  percepiti  nel  periodo  di
          imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza  anche
          quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti
          di  arte,  di  antiquariato  o  da  collezione,  anche   se
          utilizzati come beni strumentali per l'esercizio  dell'arte
          o  della  professione,   nonche'   quelle   sostenute   per
          l'acquisto o l'importazione di  beni  destinati  ad  essere
          ceduti a titolo gratuito.  Sono  integralmente  deducibili,
          entro  il  limite  annuo  di  10.000  euro,  le  spese  per
          l'iscrizione  a  master  e  a  corsi  di  formazione  o  di
          aggiornamento professionale nonche' le spese di  iscrizione
          a convegni  e  congressi,  comprese  quelle  di  viaggio  e
          soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro  il  limite
          annuo di 5.000 euro,  le  spese  sostenute  per  i  servizi
          personalizzati   di   certificazione   delle    competenze,
          orientamento,          ricerca          e          sostegno
          all'auto-imprenditorialita', mirate a sbocchi occupazionali
          effettivamente esistenti e appropriati  in  relazione  alle
          condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli  organismi
          accreditati  ai  sensi  della  disciplina   vigente.   Sono
          altresi' integralmente deducibili gli oneri  sostenuti  per
          la garanzia contro il mancato pagamento  delle  prestazioni
          di lavoro autonomo  fornita  da  forme  assicurative  o  di
          solidarieta'. 
                6. Tra le spese per prestazioni di lavoro  deducibili
          si comprendono, salvo il disposto di cui  al  comma  6-bis,
          anche le quote delle indennita' di cui alle lettere a) e c)
          del comma 1 dell'art. 16 maturate nel periodo  di  imposta.
          Le spese di vitto e alloggio  sostenute  per  le  trasferte
          effettuate fuori dal  territorio  comunale  dai  lavoratori
          dipendenti  degli  esercenti  arti   e   professioni   sono
          deducibili  nelle   misure   previste   dal   comma   1-ter
          dell'articolo 62. 
                6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i  compensi  al
          coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di  eta'  o
          permanentemente inabili al lavoro, nonche' agli  ascendenti
          dell'artista o professionista ovvero dei soci  o  associati
          per il lavoro  prestato  o  l'opera  svolta  nei  confronti
          dell'artista  o  professionista  ovvero  della  societa'  o
          associazione. I  compensi  non  ammessi  in  deduzione  non
          concorrono   a   formare   il   reddito   complessivo   dei
          percipienti. 
                7. 
                8. I redditi indicati alla lettera  b)  del  comma  2
          dell'articolo  49  sono   costituiti   dall'ammontare   dei
          proventi in denaro o in natura  percepiti  nel  periodo  di
          imposta, anche sotto forma di  partecipazione  agli  utili,
          ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione  forfettaria
          delle spese ,  ovvero  del  40  per  cento  se  i  relativi
          compensi sono percepiti da soggetti di eta' inferiore a  35
          anni; le partecipazioni agli utili e le indennita'  di  cui
          alle  lettere  c),  d)  ed  e)  costituiscono  reddito  per
          l'intero ammontare percepito  nel  periodo  di  imposta.  I
          redditi indicati alla lettera f) dello  stesso  comma  sono
          costituiti dall'ammontare  dei  compensi  in  denaro  o  in
          natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per
          cento a titolo di  deduzione  forfettaria  delle  spese.  I
          redditi  indicati  alla  lettera   f-bis)   del   comma   2
          dell'articolo  53  sono  costituiti  dall'ammontare   delle
          indennita' in denaro o in natura percepite nel  periodo  di
          imposta. 
                8-bis. In deroga al  principio  della  determinazione
          analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di
          cooperazione dei volontari e dei cooperanti e'  determinata
          sulla base dei compensi convenzionali  fissati  annualmente
          con decreto del Ministero degli affari esteri  di  concerto
          con il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
          indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del
          contratto   purche'   stipulato   da   organizzazione   non
          governativa riconosciuta idonea ai sensi  dell'articolo  28
          della legge 26 febbraio 1987, n. 49.». 
                «Art. 84 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita  di
          un periodo  d'imposta,  determinata  con  le  stesse  norme
          valevoli per la determinazione  del  reddito,  puo'  essere
          computata in diminuzione del reddito dei periodi  d'imposta
          successivi in misura non superiore  all'ottanta  per  cento
          del reddito imponibile di ciascuno di essi e  per  l'intero
          importo  che  trova  capienza  in  tale  ammontare.  Per  i
          soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile
          la  perdita  e'  riportabile  per  l'ammontare  che  eccede
          l'utile che non ha concorso  alla  formazione  del  reddito
          negli esercizi precedenti.  La  perdita  e'  diminuita  dei
          proventi esenti  dall'imposta  diversi  da  quelli  di  cui
          all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede
          i componenti negativi non dedotti  ai  sensi  dell'articolo
          109, comma  5.  Detta  differenza  potra'  tuttavia  essere
          computata in diminuzione del reddito complessivo in  misura
          tale che l'imposta  corrispondente  al  reddito  imponibile
          risulti  compensata  da  eventuali  crediti   di   imposta,
          ritenute alla fonte a  titolo  di  acconto,  versamenti  in
          acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80. 
                2.  Le  perdite  realizzate  nei  primi  tre  periodi
          d'imposta  dalla  data  di  costituzione  possono,  con  le
          modalita'  previste  al  comma  1,  essere   computate   in
          diminuzione del reddito complessivo dei  periodi  d'imposta
          successivi  entro  il  limite  del  reddito  imponibile  di
          ciascuno di essi e per l'intero importo che trova  capienza
          nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
          si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva. 
                3. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  nel
          caso in cui  la  maggioranza  delle  partecipazioni  aventi
          diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto  che
          riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
          terzi,  anche  a  titolo  temporaneo  e,   inoltre,   venga
          modificata l'attivita' principale in fatto  esercitata  nei
          periodi d'imposta in cui le perdite sono state  realizzate.
          La modifica dell'attivita' assume rilevanza  se  interviene
          nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
          od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori.  La
          limitazione si applica  anche  alle  eccedenze  oggetto  di
          riporto in avanti di  cui  al  comma  5  dell'articolo  96,
          relativamente agli interessi indeducibili, nonche' a quelle
          di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  relativamente  all'aiuto
          alla crescita economica.  La  limitazione  non  si  applica
          qualora: 
                  a) 
                  b) le partecipazioni siano relative a societa'  che
          nel biennio precedente  a  quello  di  trasferimento  hanno
          avuto un numero di  dipendenti  mai  inferiore  alle  dieci
          unita'  e  per  le  quali  dal  conto  economico   relativo
          all'esercizio  precedente   a   quello   di   trasferimento
          risultino un ammontare di ricavi e proventi  dell'attivita'
          caratteristica, e un ammontare delle spese per  prestazioni
          di  lavoro  subordinato  e  relativi  contributi,  di   cui
          all'articolo 2425 del codice civile, superiore  al  40  per
          cento di quello risultante dalla  media  degli  ultimi  due
          esercizi anteriori. 
                Al fine di disapplicare le disposizioni del  presente
          comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi
          dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio  2000,  n.
          212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.». 
              - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del
          13 dicembre 2007 e' pubblicato nella G.U.U.E.  17  dicembre
          2007, n. C 306.