Art. 3
Principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione
1. I contratti di cessione devono essere informati a principi di
trasparenza, correttezza, proporzionalita' e reciproca
corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti,
cui attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione
commerciale.
2. I contratti di cessione sono conclusi obbligatoriamente mediante
atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed
indicano la durata, le quantita' e le caratteristiche del prodotto
venduto, il prezzo, che puo' essere fisso o determinabile sulla base
di criteri stabiliti nel contratto, le modalita' di consegna e di
pagamento.
3. L'obbligo della forma scritta puo' essere assolto con le
seguenti forme equipollenti, a condizione che gli elementi
contrattuali di cui ai commi 1 e 2 siano concordati tra acquirente e
fornitore mediante un accordo quadro: documenti di trasporto o di
consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l'acquirente
commissiona la consegna dei prodotti.
4. La durata dei contratti di cessione non puo' essere inferiore a
dodici mesi, salvo deroga motivata, anche in ragione della
stagionalita' dei prodotti oggetto di cessione, concordata dalle
parti contraenti o risultante da un contratto stipulato con
l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali
maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in
almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e
di categoria. Nell'ipotesi in cui il contratto abbia una durata
inferiore a quella minima, all'infuori delle deroghe espressamente
ammesse dal presente comma, essa si considera comunque pari a dodici
mesi. Il presente comma non si applica ai contratti di cessione ove
la parte acquirente esercita l'attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande in un pubblico esercizio di cui all'articolo 5
della legge 25 agosto 1991, n. 287.
5. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e 5, sono fatte
salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi,
definite nell'ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura
dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni
professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale
rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro
articolazioni territoriali e di categoria. sono fatte salve le
funzioni e le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
6. Nei contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto devono
essere indicati, in allegato, i nominativi degli associati che hanno
conferito il mandato.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n.
287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e
sull'attivita' dei pubblici esercizi), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 settembre 1991, n. 206, cosi' recita:
«Art. 5 (Tipologia degli esercizi). - 1. Anche ai
fini della determinazione del numero delle autorizzazioni
rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi
di cui alla presente legge sono distinti in:
a) esercizi di ristorazione, per la
somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle
aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del
volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde,
pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande,
comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche'
di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e
gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe',
gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la
somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata
congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in
sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti
balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e'
esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di
qualsiasi gradazione.
2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto
alcoolico superiore al 21 per cento del volume non e'
consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti
sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo
viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di
sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonche' nel
corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il
sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione
competente ai sensi dell'art. 6, puo' temporaneamente ed
eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con
contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno,
con proprio decreto, adottato ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
organizzazioni nazionali di categoria nonche' le
associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente
rappresentative a livello nazionale, puo' modificare le
tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione
alla funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere
ai consumatori.
4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno
facolta' di vendere per asporto le bevande nonche', per
quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a),
i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli
esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti
di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria
e di pasticceria. In ogni caso l'attivita' di vendita e'
sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di
vendita al minuto.
5. Negli esercizi di cui al presente articolo il
latte puo' essere venduto per asporto a condizione che il
titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita
prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano
osservate le norme della medesima.
6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale,
di piu' autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio
di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli
esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra
sede anche separatamente, previa la specifica
autorizzazione di cui all'art. 3.».