Art. 3 
 
                   Principi ed elementi essenziali 
                      dei contratti di cessione 
 
  1. I contratti di cessione devono essere informati  a  principi  di
trasparenza,    correttezza,     proporzionalita'     e     reciproca
corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni  forniti,
cui attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione  della  relazione
commerciale. 
  2. I contratti di cessione sono conclusi obbligatoriamente mediante
atto scritto stipulato prima della consegna dei  prodotti  ceduti  ed
indicano la durata, le quantita' e le  caratteristiche  del  prodotto
venduto, il prezzo, che puo' essere fisso o determinabile sulla  base
di criteri stabiliti nel contratto, le modalita'  di  consegna  e  di
pagamento. 
  3. L'obbligo  della  forma  scritta  puo'  essere  assolto  con  le
seguenti  forme  equipollenti,  a   condizione   che   gli   elementi
contrattuali di cui ai commi 1 e 2 siano concordati tra acquirente  e
fornitore mediante un accordo quadro: documenti  di  trasporto  o  di
consegna, fatture,  ordini  di  acquisto  con  i  quali  l'acquirente
commissiona la consegna dei prodotti. 
  4. La durata dei contratti di cessione non puo' essere inferiore  a
dodici  mesi,  salvo  deroga  motivata,  anche   in   ragione   della
stagionalita' dei prodotti  oggetto  di  cessione,  concordata  dalle
parti  contraenti  o  risultante  da  un  contratto   stipulato   con
l'assistenza   delle    rispettive    organizzazioni    professionali
maggiormente rappresentative a  livello  nazionale  rappresentate  in
almeno  cinque  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura, ovvero  nel  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali  e
di categoria. Nell'ipotesi in  cui  il  contratto  abbia  una  durata
inferiore a quella minima, all'infuori  delle  deroghe  espressamente
ammesse dal presente comma, essa si considera comunque pari a  dodici
mesi. Il presente comma non si applica ai contratti di  cessione  ove
la parte  acquirente  esercita  l'attivita'  di  somministrazione  di
alimenti e bevande in un pubblico esercizio  di  cui  all'articolo  5
della legge 25 agosto 1991, n. 287. 
  5. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e 5, sono  fatte
salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi,
definite nell'ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura
dei prodotti agricoli e  alimentari  stipulati  dalle  organizzazioni
professionali  maggiormente  rappresentative  a   livello   nazionale
rappresentate  in  almeno  cinque  camere  di  commercio,  industria,
artigianato   e   agricoltura,   ovvero   nel   Consiglio   nazionale
dell'economia  e  del  lavoro,  anche  per  il  tramite  delle   loro
articolazioni territoriali  e  di  categoria.  sono  fatte  salve  le
funzioni e le competenze dell'Autorita' garante della  concorrenza  e
del mercato ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
  6. Nei contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto devono
essere indicati, in allegato, i nominativi degli associati che  hanno
conferito il mandato. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 5 della legge 25 agosto  1991,  n.
          287  (Aggiornamento  della  normativa  sull'insediamento  e
          sull'attivita' dei  pubblici  esercizi),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 settembre 1991, n. 206, cosi' recita: 
                «Art. 5 (Tipologia degli esercizi).  -  1.  Anche  ai
          fini della determinazione del numero  delle  autorizzazioni
          rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici  esercizi
          di cui alla presente legge sono distinti in: 
                  a)    esercizi    di    ristorazione,    per     la
          somministrazione di pasti e  di  bevande,  comprese  quelle
          aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del
          volume, e di latte (ristoranti,  trattorie,  tavole  calde,
          pizzerie, birrerie ed esercizi similari); 
                  b) esercizi per  la  somministrazione  di  bevande,
          comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche'
          di latte, di dolciumi, compresi i generi di  pasticceria  e
          gelateria, e  di  prodotti  di  gastronomia  (bar,  caffe',
          gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); 
                  c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui  la
          somministrazione di alimenti e di bevande viene  effettuata
          congiuntamente ad attivita' di trattenimento  e  svago,  in
          sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti
          balneari ed esercizi similari; 
                  d) esercizi di cui alla lettera b),  nei  quali  e'
          esclusa  la  somministrazione  di  bevande   alcoliche   di
          qualsiasi gradazione. 
                2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto
          alcoolico superiore al 21  per  cento  del  volume  non  e'
          consentita negli esercizi operanti nell'ambito di  impianti
          sportivi, fiere, complessi di attrazione  dello  spettacolo
          viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di
          sagre o fiere, e simili luoghi  di  convegno,  nonche'  nel
          corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.  Il
          sindaco, con  propria  ordinanza,  sentita  la  commissione
          competente ai sensi dell'art. 6,  puo'  temporaneamente  ed
          eccezionalmente estendere tale  divieto  alle  bevande  con
          contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume. 
                3.  Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno,
          con proprio decreto, adottato ai sensi dell'art. 17,  comma
          3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sentite   le
          organizzazioni   nazionali   di   categoria   nonche'    le
          associazioni dei consumatori e  degli  utenti  maggiormente
          rappresentative a livello  nazionale,  puo'  modificare  le
          tipologie degli esercizi di cui al comma  1,  in  relazione
          alla funzionalita' e produttivita' del servizio da  rendere
          ai consumatori. 
                4. Gli esercizi di cui  al  presente  articolo  hanno
          facolta' di vendere per asporto  le  bevande  nonche',  per
          quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a),
          i pasti  che  somministrano  e,  per  quanto  riguarda  gli
          esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti
          di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria
          e di pasticceria. In ogni caso l'attivita'  di  vendita  e'
          sottoposta alle stesse norme osservate  negli  esercizi  di
          vendita al minuto. 
                5. Negli esercizi di  cui  al  presente  articolo  il
          latte puo' essere venduto per asporto a condizione  che  il
          titolare  sia  munito  dell'autorizzazione   alla   vendita
          prescritta dalla legge 3 maggio 1989,  n.  169,  e  vengano
          osservate le norme della medesima. 
                6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale,
          di piu' autorizzazioni corrispondenti ai tipi di  esercizio
          di cui al comma 1, fatti salvi  i  divieti  di  legge.  Gli
          esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad  altra
          sede   anche    separatamente,    previa    la    specifica
          autorizzazione di cui all'art. 3.».