Art. 4 
 
                 Pratiche commerciali sleali vietate 
 
  1.  Nelle  relazioni  commerciali  tra  operatori  economici,   ivi
compresi i contratti di cessione, sono vietate le  seguenti  pratiche
commerciali sleali: 
    a) nei contratti  di  cessione  con  consegna  pattuita  su  base
periodica: 
      1) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di
prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre  trenta  giorni
dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono
state effettuate, che in ogni caso non puo'  essere  superiore  a  un
mese, oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui e'  stabilito
l'importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a
seconda di quale delle due date sia successiva; 
      2) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di
prodotti agricoli e alimentari non deperibili,  dopo  oltre  sessanta
giorni dal termine del  periodo  di  consegna  convenuto  in  cui  le
consegne sono state effettuate, che in  ogni  caso  non  puo'  essere
superiore a un mese, oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data  in
cui e'  stabilito  l'importo  da  corrispondere  per  il  periodo  di
consegna in  questione,  a  seconda  di  quale  delle  due  date  sia
successiva; 
    b) nei contratti di cessione con consegna pattuita  su  base  non
periodica: 
      1) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di
prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre  trenta  giorni
dalla data di consegna oppure dopo oltre trenta giorni dalla data  in
cui e' stabilito l'importo da corrispondere, a seconda di quale delle
due date sia successiva; 
      2) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di
prodotti agricoli e alimentari non deperibili,  dopo  oltre  sessanta
giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre sessanta giorni dalla
data in cui e' stabilito l'importo da  corrispondere,  a  seconda  di
quale delle due date sia successiva; 
    c)  l'annullamento,  da  parte  dell'acquirente,  di  ordini   di
prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso  inferiore
a 30 giorni. Con regolamento del Ministro delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma
3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro 90 giorni dall'entrata  in
vigore del presente decreto,  sono  individuati  i  casi  particolari
nonche' i settori nei quali le parti  di  un  contratto  di  cessione
possono stabilire termini di preavviso inferiori a 30 giorni; 
    d) la  modifica  unilaterale,  da  parte  dell'acquirente  o  del
fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione  di  prodotti
agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo,  al  luogo,
ai tempi o al volume della fornitura o della consegna  dei  prodotti,
alle norme di qualita', ai termini di pagamento o  ai  prezzi  oppure
relative alla prestazione di servizi accessori rispetto alla cessione
dei prodotti; 
    e) la  richiesta  al  fornitore,  da  parte  dell'acquirente,  di
pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli  e
alimentari; 
    f)  l'inserimento,  da   parte   dell'acquirente,   di   clausole
contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi  per
il deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e alimentari  che
si verifichino presso i locali dell'acquirente o  comunque  dopo  che
tali prodotti siano stati consegnati, purche' tale  deterioramento  o
perdita non siano stati causati da negligenza o colpa del fornitore; 
    g) il rifiuto, da  parte  dell'acquirente  o  del  fornitore,  di
confermare per iscritto le condizioni di un contratto di cessione  in
essere tra  l'acquirente  medesimo  ed  il  fornitore  per  il  quale
quest'ultimo abbia richiesto  una  conferma  scritta,  salvo  che  il
contratto di cessione riguardi prodotti che devono essere  consegnati
da un socio alla  propria  organizzazione  di  produttori  o  ad  una
cooperativa della quale sia  socio  e  sempreche'  lo  statuto  o  la
disciplina  interna  di  tali  enti  contengano  disposizioni  aventi
effetti analoghi alle disposizioni di un contratto di cessione di cui
al presente decreto; 
    h) l'acquisizione, l'utilizzo  o  la  divulgazione  illecita,  da
parte dell'acquirente o da parte  di  soggetti  facenti  parte  della
medesima centrale o del medesimo gruppo  d'acquisto  dell'acquirente,
di  segreti  commerciali  del  fornitore,  ai   sensi   del   decreto
legislativo 11 maggio 2018, n. 63 di attuazione della direttiva  (UE)
2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, o
qualsiasi altra informazione commerciale sensibile del fornitore; 
    i) la minaccia di mettere in atto o la messa in  atto,  da  parte
dell'acquirente,  di  ritorsioni  commerciali   nei   confronti   del
fornitore quando  quest'ultimo  esercita  i  diritti  contrattuali  e
legali di cui gode, anche qualora consistano nella  presentazione  di
una denuncia all'Autorita' di contrasto, come  individuata  ai  sensi
del presente decreto, o nella cooperazione con  essa  nell'ambito  di
un'indagine; 
    j) la richiesta  al  fornitore,  da  parte  dell'acquirente,  del
risarcimento del costo sostenuto per esaminare i reclami dei  clienti
relativi  alla  vendita  dei  prodotti  del  fornitore,  benche'  non
risultino negligenze o colpe da parte di quest'ultimo. 
  2. Fermo restando il diritto del fornitore di avvalersi dei  rimedi
previsti in caso di  ritardo  nei  pagamenti  ai  sensi  del  decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in caso di mancato  rispetto  dei
termini di pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b), sono  dovuti
al  creditore  gli   interessi   legali   di   mora   che   decorrono
automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del  termine.  In
questi casi il saggio degli  interessi  e'  maggiorato  di  ulteriori
quattro punti percentuali ed e' inderogabile. Per i contratti di  cui
al comma 1, lettere a) e b), in  cui  il  debitore  e'  una  pubblica
amministrazione del settore scolastico e sanitario,  e'  fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo  n.
231 del 2002. 
  3. Il divieto di cui al comma 1, lettera  a),  non  si  applica  ai
pagamenti: 
    a) effettuati  da  un  acquirente  a  un  fornitore  quando  tali
pagamenti siano effettuati nel quadro di programmi  di  distribuzione
di prodotti ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole ai  sensi
dell'articolo 23 del regolamento (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 
    b)  effettuati  da  enti  pubblici  che   forniscono   assistenza
sanitaria; 
    c) nell'ambito di contratti di cessione tra fornitori  di  uve  o
mosto per la produzione di vino e i  loro  acquirenti  diretti,  alle
seguenti condizioni: 
      1) che i termini di pagamento  specifici  delle  operazioni  di
vendita  siano  inclusi  in  contratti  tipo  vincolanti   ai   sensi
dell'articolo 164 del regolamento (UE)  n.  1308/2013  prima  del  1°
gennaio 2019 e la cui applicazione sia stata rinnovata a decorrere da
tale data senza modificare sostanzialmente i termini di  pagamento  a
danno dei fornitori di uve o mosto; 
      2) che i contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per
la produzione di vino e i loro acquirenti diretti siano pluriennali o
lo diventino. 
  4. Sono inoltre vietate le seguenti pratiche commerciali, salvo che
esse  siano  state  precedentemente   concordate   da   fornitore   e
acquirente, nel contratto di cessione, nell'accordo quadro ovvero  in
un altro accordo successivo, in termini chiari ed univoci: 
    a) la restituzione, da parte  dell'acquirente  al  fornitore,  di
prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere
alcun  pagamento  per  tali  prodotti  invenduti  o   per   il   loro
smaltimento; 
    b) la richiesta al fornitore, da  parte  dell'acquirente,  di  un
pagamento  come  condizione  per  l'immagazzinamento,  l'esposizione,
l'inserimento in listino  dei  suoi  prodotti,  o  per  la  messa  in
commercio degli stessi; 
    c) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di  farsi
carico, in tutto o in parte, del  costo  degli  sconti  sui  prodotti
venduti dall'acquirente come parte di una  promozione,  a  meno  che,
prima di una  promozione  avviata  dall'acquirente,  quest'ultimo  ne
specifichi il periodo e indichi la quantita'  prevista  dei  prodotti
agricoli e alimentari da ordinare a prezzo scontato; 
    d) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di  farsi
carico dei costi della pubblicita', effettuata  dall'acquirente,  dei
prodotti agricoli e alimentari; 
    e) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di  farsi
carico dei costi per il marketing dei prodotti agricoli e  alimentari
effettuata dall'acquirente; 
    f) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di  farsi
carico dei costi del personale incaricato di  organizzare  gli  spazi
destinati alla vendita dei prodotti del fornitore. 
  5. Se l'acquirente richiede un pagamento per i casi di cui al comma
4, lettere b), c), d), e) o  f),  egli  fornisce  al  fornitore,  ove
richiesto, una  stima  per  iscritto  dei  pagamenti  unitari  o  dei
pagamenti complessivi a seconda dei casi e, per i casi  di  cui  alle
lettere b), d), e) o f) del comma 4, fornisce anche  una  stima,  per
iscritto, dei costi per il fornitore e i criteri alla  base  di  tale
stima. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  11  maggio
          2018, n. 63 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 9
          ottobre 2002, n. 231, cosi' recita: 
                «Art. 4 (Termini di pagamento). -  1.  Gli  interessi
          moratori   decorrono,   senza   che   sia   necessaria   la
          costituzione in mora, dal giorno successivo  alla  scadenza
          del termine per il pagamento. 
                2. Salvo quanto previsto dai  commi  3,  4  e  5,  il
          periodo di pagamento non puo' superare i seguenti termini: 
                  a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte
          del debitore della fattura o di una richiesta di  pagamento
          di  contenuto  equivalente.   Non   hanno   effetto   sulla
          decorrenza del  termine  le  richieste  di  integrazione  o
          modifica  formali  della  fattura  o  di  altra   richiesta
          equivalente di pagamento; 
                  b) trenta giorni dalla data  di  ricevimento  delle
          merci o dalla data di prestazione dei servizi,  quando  non
          e' certa la data  di  ricevimento  della  fattura  o  della
          richiesta equivalente di pagamento; 
                  c) trenta giorni dalla data  di  ricevimento  delle
          merci o dalla prestazione dei servizi, quando  la  data  in
          cui  il  debitore  riceve  la  fattura   o   la   richiesta
          equivalente  di  pagamento  e'  anteriore  a   quella   del
          ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; 
                  d) trenta giorni  dalla  data  dell'accettazione  o
          della verifica eventualmente previste  dalla  legge  o  dal
          contratto ai fini dell'accertamento della conformita' della
          merce o dei servizi alle previsioni  contrattuali,  qualora
          il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di
          pagamento in epoca non successiva a tale data. 
                3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti
          possono pattuire un  termine  per  il  pagamento  superiore
          rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a
          sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il
          creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere  pattuiti
          espressamente. La clausola relativa al termine deve  essere
          provata per iscritto. 
                4. Nelle transazioni commerciali in cui  il  debitore
          e' una pubblica amministrazione le parti possono  pattuire,
          purche' in modo  espresso,  un  termine  per  il  pagamento
          superiore a quello previsto dal comma 2,  quando  cio'  sia
          oggettivamente giustificato dalla  natura  particolare  del
          contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni  caso  i
          termini di cui al comma 2 non possono  essere  superiori  a
          sessanta giorni.  La  clausola  relativa  al  termine  deve
          essere provata per iscritto. 
                5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati: 
                  a) per le imprese  pubbliche  che  sono  tenute  al
          rispetto dei requisiti di trasparenza  di  cui  al  decreto
          legislativo 11 novembre 2003, n. 333; 
                  b) per gli enti pubblici che forniscono  assistenza
          sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale
          fine. 
                6.  Quando  e'  prevista  una  procedura  diretta  ad
          accertare la conformita'  della  merce  o  dei  servizi  al
          contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta
          giorni dalla  data  della  consegna  della  merce  o  della
          prestazione del servizio, salvo  che  sia  diversamente  ed
          espressamente  concordato  dalle  parti  e  previsto  nella
          documentazione di gara e purche' cio'  non  sia  gravemente
          iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo
          deve essere provato per iscritto. 
                7. Resta ferma la facolta' delle parti di  concordare
          termini di pagamento a rate.  In  tali  casi,  qualora  una
          delle  rate  non  sia  pagata  alla  data  concordata,  gli
          interessi e il risarcimento previsti dal  presente  decreto
          sono calcolati  esclusivamente  sulla  base  degli  importi
          scaduti. 
                7-bis. Le banche,  gli  intermediari  finanziari,  la
          Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.   e   le   istituzioni
          finanziarie  dell'Unione  europea  possono   concedere   ai
          comuni, alle  province,  alle  citta'  metropolitane,  alle
          regioni e alle  province  autonome,  anche  per  conto  dei
          rispettivi   enti   del   Servizio   sanitario   nazionale,
          anticipazioni di liquidita' da destinare  al  pagamento  di
          debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data  del
          31 dicembre 2019, relativi a  somministrazioni,  forniture,
          appalti e a  obbligazioni  per  prestazioni  professionali.
          L'anticipazione di liquidita' per il  pagamento  di  debiti
          fuori bilancio e' subordinata al relativo riconoscimento. 
                7-ter. Le anticipazioni di cui al  comma  7-bis  sono
          concesse, per gli enti locali, entro il limite  massimo  di
          tre  dodicesimi  delle  entrate  accertate  nell'anno  2018
          afferenti ai primi tre titoli di entrata  del  bilancio  e,
          per le regioni e le  province  autonome,  entro  il  limite
          massimo del 5 per cento delle entrate  accertate  nell'anno
          2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio. 
                7-quater.  Con  riferimento  alle  anticipazioni  non
          costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo  3,  comma
          17, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350,  fatto  salvo
          l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le  relative
          iscrizioni nel bilancio di  previsione  successivamente  al
          perfezionamento   delle    anticipazioni,    non    trovano
          applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma
          1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' di  cui
          all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118. 
                7-quinquies. Le anticipazioni agli enti  locali  sono
          assistite   dalla   delegazione   di   pagamento   di   cui
          all'articolo 206 del citato decreto legislativo  18  agosto
          2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni  di  cui
          all'articolo 159, comma 2, e all'articolo  255,  comma  10,
          del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le
          anticipazioni alle regioni e alle  province  autonome  sono
          assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio  a
          norma della specifica  disciplina  applicabile  a  ciascuna
          regione e provincia autonoma. 
                7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidita'
          e' presentata agli istituti  finanziari  di  cui  al  comma
          7-bis entro il termine del 30 aprile 2020 ed  e'  corredata
          di    un'apposita    dichiarazione     sottoscritta     dal
          rappresentante  legale  dell'ente  richiedente,  contenente
          l'elenco dei debiti da  pagare  con  l'anticipazione,  come
          qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il
          modello  generato  dalla  piattaforma  elettronica  per  la
          gestione telematica del rilascio  delle  certificazioni  di
          cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  8  aprile
          2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          giugno 2013, n. 64. 
                7-septies. Gli enti debitori effettuano il  pagamento
          dei debiti per i quali hanno  ottenuto  l'anticipazione  di
          liquidita' entro quindici giorni dalla  data  di  effettiva
          erogazione da  parte  dell'istituto  finanziatore.  Per  il
          pagamento dei debiti  degli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale e degli enti locali, da effettuare a  valere  sui
          trasferimenti da parte di regioni e  province  autonome  di
          cui al comma 7-bis, il termine e' di  trenta  giorni  dalla
          data  di  effettiva  erogazione  da   parte   dell'istituto
          finanziatore. 
                7-octies.  Le  anticipazioni   di   liquidita'   sono
          rimborsate  entro  il  termine  del  30  dicembre  2020,  o
          anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale
          gestione  della  liquidita',   alle   condizioni   pattuite
          contrattualmente con gli istituti finanziatori. 
                7-novies.  Gli  istituti   finanziatori   verificano,
          attraverso la  piattaforma  elettronica  di  cui  al  comma
          7-sexies,  l'avvenuto  pagamento  dei  debiti  di  cui   al
          medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli  istituti
          finanziatori  possono  chiedere,  per   il   corrispondente
          importo,   la   restituzione   dell'anticipazione,    anche
          attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies.». 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  n.  1308/2013
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
          2013, si veda nelle note alle premesse.