Art. 4
Pratiche commerciali sleali vietate
1. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi
compresi i contratti di cessione, sono vietate le seguenti pratiche
commerciali sleali:
a) nei contratti di cessione con consegna pattuita su base
periodica:
1) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di
prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre trenta giorni
dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono
state effettuate, che in ogni caso non puo' essere superiore a un
mese, oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui e' stabilito
l'importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a
seconda di quale delle due date sia successiva;
2) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di
prodotti agricoli e alimentari non deperibili, dopo oltre sessanta
giorni dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le
consegne sono state effettuate, che in ogni caso non puo' essere
superiore a un mese, oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data in
cui e' stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di
consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia
successiva;
b) nei contratti di cessione con consegna pattuita su base non
periodica:
1) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di
prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre trenta giorni
dalla data di consegna oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in
cui e' stabilito l'importo da corrispondere, a seconda di quale delle
due date sia successiva;
2) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di
prodotti agricoli e alimentari non deperibili, dopo oltre sessanta
giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre sessanta giorni dalla
data in cui e' stabilito l'importo da corrispondere, a seconda di
quale delle due date sia successiva;
c) l'annullamento, da parte dell'acquirente, di ordini di
prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore
a 30 giorni. Con regolamento del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro 90 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono individuati i casi particolari
nonche' i settori nei quali le parti di un contratto di cessione
possono stabilire termini di preavviso inferiori a 30 giorni;
d) la modifica unilaterale, da parte dell'acquirente o del
fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti
agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo,
ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti,
alle norme di qualita', ai termini di pagamento o ai prezzi oppure
relative alla prestazione di servizi accessori rispetto alla cessione
dei prodotti;
e) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di
pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e
alimentari;
f) l'inserimento, da parte dell'acquirente, di clausole
contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per
il deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e alimentari che
si verifichino presso i locali dell'acquirente o comunque dopo che
tali prodotti siano stati consegnati, purche' tale deterioramento o
perdita non siano stati causati da negligenza o colpa del fornitore;
g) il rifiuto, da parte dell'acquirente o del fornitore, di
confermare per iscritto le condizioni di un contratto di cessione in
essere tra l'acquirente medesimo ed il fornitore per il quale
quest'ultimo abbia richiesto una conferma scritta, salvo che il
contratto di cessione riguardi prodotti che devono essere consegnati
da un socio alla propria organizzazione di produttori o ad una
cooperativa della quale sia socio e sempreche' lo statuto o la
disciplina interna di tali enti contengano disposizioni aventi
effetti analoghi alle disposizioni di un contratto di cessione di cui
al presente decreto;
h) l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illecita, da
parte dell'acquirente o da parte di soggetti facenti parte della
medesima centrale o del medesimo gruppo d'acquisto dell'acquirente,
di segreti commerciali del fornitore, ai sensi del decreto
legislativo 11 maggio 2018, n. 63 di attuazione della direttiva (UE)
2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, o
qualsiasi altra informazione commerciale sensibile del fornitore;
i) la minaccia di mettere in atto o la messa in atto, da parte
dell'acquirente, di ritorsioni commerciali nei confronti del
fornitore quando quest'ultimo esercita i diritti contrattuali e
legali di cui gode, anche qualora consistano nella presentazione di
una denuncia all'Autorita' di contrasto, come individuata ai sensi
del presente decreto, o nella cooperazione con essa nell'ambito di
un'indagine;
j) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, del
risarcimento del costo sostenuto per esaminare i reclami dei clienti
relativi alla vendita dei prodotti del fornitore, benche' non
risultino negligenze o colpe da parte di quest'ultimo.
2. Fermo restando il diritto del fornitore di avvalersi dei rimedi
previsti in caso di ritardo nei pagamenti ai sensi del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in caso di mancato rispetto dei
termini di pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b), sono dovuti
al creditore gli interessi legali di mora che decorrono
automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In
questi casi il saggio degli interessi e' maggiorato di ulteriori
quattro punti percentuali ed e' inderogabile. Per i contratti di cui
al comma 1, lettere a) e b), in cui il debitore e' una pubblica
amministrazione del settore scolastico e sanitario, e' fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n.
231 del 2002.
3. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica ai
pagamenti:
a) effettuati da un acquirente a un fornitore quando tali
pagamenti siano effettuati nel quadro di programmi di distribuzione
di prodotti ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole ai sensi
dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
b) effettuati da enti pubblici che forniscono assistenza
sanitaria;
c) nell'ambito di contratti di cessione tra fornitori di uve o
mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti, alle
seguenti condizioni:
1) che i termini di pagamento specifici delle operazioni di
vendita siano inclusi in contratti tipo vincolanti ai sensi
dell'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prima del 1°
gennaio 2019 e la cui applicazione sia stata rinnovata a decorrere da
tale data senza modificare sostanzialmente i termini di pagamento a
danno dei fornitori di uve o mosto;
2) che i contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per
la produzione di vino e i loro acquirenti diretti siano pluriennali o
lo diventino.
4. Sono inoltre vietate le seguenti pratiche commerciali, salvo che
esse siano state precedentemente concordate da fornitore e
acquirente, nel contratto di cessione, nell'accordo quadro ovvero in
un altro accordo successivo, in termini chiari ed univoci:
a) la restituzione, da parte dell'acquirente al fornitore, di
prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere
alcun pagamento per tali prodotti invenduti o per il loro
smaltimento;
b) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di un
pagamento come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione,
l'inserimento in listino dei suoi prodotti, o per la messa in
commercio degli stessi;
c) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi
carico, in tutto o in parte, del costo degli sconti sui prodotti
venduti dall'acquirente come parte di una promozione, a meno che,
prima di una promozione avviata dall'acquirente, quest'ultimo ne
specifichi il periodo e indichi la quantita' prevista dei prodotti
agricoli e alimentari da ordinare a prezzo scontato;
d) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi
carico dei costi della pubblicita', effettuata dall'acquirente, dei
prodotti agricoli e alimentari;
e) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi
carico dei costi per il marketing dei prodotti agricoli e alimentari
effettuata dall'acquirente;
f) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi
carico dei costi del personale incaricato di organizzare gli spazi
destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.
5. Se l'acquirente richiede un pagamento per i casi di cui al comma
4, lettere b), c), d), e) o f), egli fornisce al fornitore, ove
richiesto, una stima per iscritto dei pagamenti unitari o dei
pagamenti complessivi a seconda dei casi e, per i casi di cui alle
lettere b), d), e) o f) del comma 4, fornisce anche una stima, per
iscritto, dei costi per il fornitore e i criteri alla base di tale
stima.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Per i riferimenti del decreto legislativo 11 maggio
2018, n. 63 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, cosi' recita:
«Art. 4 (Termini di pagamento). - 1. Gli interessi
moratori decorrono, senza che sia necessaria la
costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza
del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il
periodo di pagamento non puo' superare i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte
del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento
di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla
decorrenza del termine le richieste di integrazione o
modifica formali della fattura o di altra richiesta
equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle
merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non
e' certa la data di ricevimento della fattura o della
richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle
merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in
cui il debitore riceve la fattura o la richiesta
equivalente di pagamento e' anteriore a quella del
ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o
della verifica eventualmente previste dalla legge o dal
contratto ai fini dell'accertamento della conformita' della
merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora
il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti
possono pattuire un termine per il pagamento superiore
rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a
sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il
creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti
espressamente. La clausola relativa al termine deve essere
provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore
e' una pubblica amministrazione le parti possono pattuire,
purche' in modo espresso, un termine per il pagamento
superiore a quello previsto dal comma 2, quando cio' sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i
termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a
sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve
essere provata per iscritto.
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al
rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto
legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza
sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale
fine.
6. Quando e' prevista una procedura diretta ad
accertare la conformita' della merce o dei servizi al
contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta
giorni dalla data della consegna della merce o della
prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed
espressamente concordato dalle parti e previsto nella
documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente
iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo
deve essere provato per iscritto.
7. Resta ferma la facolta' delle parti di concordare
termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una
delle rate non sia pagata alla data concordata, gli
interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto
sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi
scaduti.
7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la
Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni
finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai
comuni, alle province, alle citta' metropolitane, alle
regioni e alle province autonome, anche per conto dei
rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale,
anticipazioni di liquidita' da destinare al pagamento di
debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del
31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture,
appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.
L'anticipazione di liquidita' per il pagamento di debiti
fuori bilancio e' subordinata al relativo riconoscimento.
7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono
concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di
tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018
afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e,
per le regioni e le province autonome, entro il limite
massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno
2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.
7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non
costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma
17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo
l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative
iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al
perfezionamento delle anticipazioni, non trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma
1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' di cui
all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118.
7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono
assistite dalla delegazione di pagamento di cui
all'articolo 206 del citato decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10,
del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le
anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono
assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a
norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna
regione e provincia autonoma.
7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidita'
e' presentata agli istituti finanziari di cui al comma
7-bis entro il termine del 30 aprile 2020 ed e' corredata
di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal
rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente
l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come
qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il
modello generato dalla piattaforma elettronica per la
gestione telematica del rilascio delle certificazioni di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64.
7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento
dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di
liquidita' entro quindici giorni dalla data di effettiva
erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il
pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario
nazionale e degli enti locali, da effettuare a valere sui
trasferimenti da parte di regioni e province autonome di
cui al comma 7-bis, il termine e' di trenta giorni dalla
data di effettiva erogazione da parte dell'istituto
finanziatore.
7-octies. Le anticipazioni di liquidita' sono
rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o
anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale
gestione della liquidita', alle condizioni pattuite
contrattualmente con gli istituti finanziatori.
7-novies. Gli istituti finanziatori verificano,
attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma
7-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al
medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti
finanziatori possono chiedere, per il corrispondente
importo, la restituzione dell'anticipazione, anche
attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies.».
- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, si veda nelle note alle premesse.