Art. 5
Altre pratiche commerciali sleali
1. Sono altresi' vietate le seguenti pratiche commerciali:
a) l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il
ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso;
b) l'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente
gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti
agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione;
c) l'omissione, nella stipula di un contratto che abbia ad
oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, di anche una
delle condizioni richieste dell'articolo 168, paragrafo 4 del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013;
d) l'imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto,
di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente
gravose;
e) l'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti;
f) il subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la
continuita' e regolarita' delle medesime relazioni commerciali alla
esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro
natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione
con l'oggetto degli uni e delle altre;
g) il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non
giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni
commerciali;
h) l'adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che
risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni
commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento;
i) l'imposizione, a carico di una parte, di servizi e prestazioni
accessorie rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche
qualora questi siano forniti da soggetti terzi, senza alcuna
connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto
oggetto del contratto;
j) l'esclusione dell'applicazione di interessi di mora a danno
del creditore o delle spese di recupero dei crediti;
k) la previsione nel contratto di una clausola che
obbligatoriamente imponga al fornitore, successivamente alla consegna
dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura,
fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in piu' quote nello
stesso mese, nel qual caso la fattura potra' essere emessa solo
successivamente all'ultima consegna del mese;
l) l'imposizione di un trasferimento ingiustificato e
sproporzionato del rischio economico da una parte alla sua
controparte;
m) l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di
prodotti con date di scadenza troppo brevi rispetto alla vita residua
del prodotto stesso, stabilita contrattualmente;
n) l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di
vincoli contrattuali per il mantenimento di un determinato
assortimento, inteso come l'insieme dei beni che vengono posti in
vendita da un operatore commerciale per soddisfare le esigenze dei
suoi clienti;
o) l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore,
dell'inserimento di prodotti nuovi nell'assortimento;
p) l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di
posizioni privilegiate di determinati prodotti nello scaffale o
nell'esercizio commerciale.
Note all'art. 5:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, si veda nelle note alle premesse.