Art. 6
Buone pratiche commerciali
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 3, 4, 5 e 7, si considerano attuativi dei principi di
trasparenza, buona fede e correttezza nelle relazioni commerciali tra
acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari gli accordi
ed i contratti di filiera che abbiano durata di almeno tre anni
nonche' i contratti di cui all'articolo 3, conformi alle condizioni
contrattuali definite nell'ambito degli accordi quadro ovvero che
siano conclusi con l'assistenza delle rispettive organizzazioni
professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale
rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro
articolazioni territoriali e di categoria.
2. I contratti di cessione si considerano conformi ai principi di
buona fede, correttezza e trasparenza quando sono retti, sia nella
loro negoziazione che nella successiva esecuzione, dai seguenti
criteri: conformita' dell'esecuzione a quanto concordato; correttezza
e trasparenza delle informazioni fornite in sede precontrattuale;
assunzione ad opera di tutte le parti della filiera dei propri rischi
imprenditoriali; giustificabilita' delle richieste.
3. Per la vendita dei prodotti agricoli e alimentari oggetto dei
contratti di cui al comma 1 possono essere utilizzati messaggi
pubblicitari recanti la seguente dicitura: «Prodotto conforme alle
buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare».
L'ICQRF, nell'esercizio dei propri poteri di indagine e di
accertamento di cui all'articolo 8, verifica la veridicita' di tale
dicitura e, in caso di riscontro negativo, ne inibisce l'ulteriore
utilizzo.