Art. 6 
 
                     Buone pratiche commerciali 
 
  1. Fermo restando  il  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3, 4, 5 e  7,  si  considerano  attuativi  dei  principi  di
trasparenza, buona fede e correttezza nelle relazioni commerciali tra
acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari gli accordi
ed i contratti di filiera che  abbiano  durata  di  almeno  tre  anni
nonche' i contratti di cui all'articolo 3, conformi  alle  condizioni
contrattuali definite nell'ambito degli  accordi  quadro  ovvero  che
siano  conclusi  con  l'assistenza  delle  rispettive  organizzazioni
professionali  maggiormente  rappresentative  a   livello   nazionale
rappresentate  in  almeno  cinque  camere  di  commercio,  industria,
artigianato   e   agricoltura,   ovvero   nel   Consiglio   nazionale
dell'economia  e  del  lavoro,  anche  per  il  tramite  delle   loro
articolazioni territoriali e di categoria. 
  2. I contratti di cessione si considerano conformi ai  principi  di
buona fede, correttezza e trasparenza quando sono  retti,  sia  nella
loro negoziazione  che  nella  successiva  esecuzione,  dai  seguenti
criteri: conformita' dell'esecuzione a quanto concordato; correttezza
e trasparenza delle informazioni  fornite  in  sede  precontrattuale;
assunzione ad opera di tutte le parti della filiera dei propri rischi
imprenditoriali; giustificabilita' delle richieste. 
  3. Per la vendita dei prodotti agricoli e  alimentari  oggetto  dei
contratti di cui  al  comma  1  possono  essere  utilizzati  messaggi
pubblicitari recanti la seguente dicitura:  «Prodotto  conforme  alle
buone pratiche commerciali  nella  filiera  agricola  e  alimentare».
L'ICQRF,  nell'esercizio  dei  propri  poteri  di   indagine   e   di
accertamento di cui all'articolo 8, verifica la veridicita'  di  tale
dicitura e, in caso di riscontro negativo,  ne  inibisce  l'ulteriore
utilizzo.