Art. 6 Buone pratiche commerciali 1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7, si considerano attuativi dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza nelle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari gli accordi ed i contratti di filiera che abbiano durata di almeno tre anni nonche' i contratti di cui all'articolo 3, conformi alle condizioni contrattuali definite nell'ambito degli accordi quadro ovvero che siano conclusi con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria. 2. I contratti di cessione si considerano conformi ai principi di buona fede, correttezza e trasparenza quando sono retti, sia nella loro negoziazione che nella successiva esecuzione, dai seguenti criteri: conformita' dell'esecuzione a quanto concordato; correttezza e trasparenza delle informazioni fornite in sede precontrattuale; assunzione ad opera di tutte le parti della filiera dei propri rischi imprenditoriali; giustificabilita' delle richieste. 3. Per la vendita dei prodotti agricoli e alimentari oggetto dei contratti di cui al comma 1 possono essere utilizzati messaggi pubblicitari recanti la seguente dicitura: «Prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare». L'ICQRF, nell'esercizio dei propri poteri di indagine e di accertamento di cui all'articolo 8, verifica la veridicita' di tale dicitura e, in caso di riscontro negativo, ne inibisce l'ulteriore utilizzo.