Art. 7 Disciplina delle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, relativamente alle procedure e alle sanzioni ivi disciplinate, la vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili e' consentita solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilita' oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta. 2. E', in ogni caso, vietato imporre al fornitore condizioni contrattuali tali da far ricadere sullo stesso le conseguenze economiche derivanti, in modo diretto o indiretto, dal deperimento o dalla perdita dei prodotti agricoli e alimentari venduti sottocosto non imputabili a negligenza del fornitore. 3. In caso di violazione della disposizione di cui al comma 1, il prezzo stabilito dalle parti e' sostituito di diritto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, dal prezzo risultante dalle fatture d'acquisto oppure, qualora non sia possibile il riscontro con le fatture d'acquisto, dal prezzo calcolato sulla base dei costi medi di produzione rilevati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dal prezzo medio praticato per prodotti similari nel mercato di riferimento.
Note all'art. 7: - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 (Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134. - Il testo dell'art. 1339 del codice civile cosi' recita: «Art. 1339 (Inserzione automatica di clausole). - Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.».