Art. 7 
 
                 Disciplina delle vendite sottocosto 
                 di prodotti agricoli ed alimentari 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 114 nonche' dal decreto del Presidente  della  Repubblica  6
aprile 2001, n. 218, relativamente alle procedure e alle sanzioni ivi
disciplinate,  la  vendita  sottocosto  dei   prodotti   agricoli   e
alimentari freschi e  deperibili  e'  consentita  solo  nel  caso  di
prodotto invenduto a rischio di  deperibilita'  oppure  nel  caso  di
operazioni commerciali programmate e concordate con il  fornitore  in
forma scritta. 
  2. E', in  ogni  caso,  vietato  imporre  al  fornitore  condizioni
contrattuali  tali  da  far  ricadere  sullo  stesso  le  conseguenze
economiche derivanti, in modo diretto o indiretto, dal deperimento  o
dalla perdita dei prodotti agricoli e alimentari  venduti  sottocosto
non imputabili a negligenza del fornitore. 
  3. In caso di violazione della disposizione di cui al comma  1,  il
prezzo stabilito dalle parti  e'  sostituito  di  diritto,  ai  sensi
dell'articolo 1339 del codice civile,  dal  prezzo  risultante  dalle
fatture d'acquisto oppure, qualora non sia possibile il riscontro con
le fatture d'acquisto, dal prezzo calcolato sulla base dei costi medi
di produzione  rilevati  dall'Istituto  di  servizi  per  il  mercato
agricolo alimentare - ISMEA ovvero, in mancanza di quest'ultimo,  dal
prezzo  medio  praticato  per  prodotti  similari  nel   mercato   di
riferimento. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma
          della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
          dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile  1998,  n.
          95, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  6  aprile
          2001, n. 218 (Regolamento recante disciplina delle  vendite
          sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8,  del  D.Lgs.
          31  marzo  1998,  n.  114)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134. 
              - Il testo  dell'art.  1339  del  codice  civile  cosi'
          recita: 
                «Art. 1339 (Inserzione automatica di clausole). -  Le
          clausole, i prezzi di beni  o  di  servizi,  imposti  dalla
          legge, sono di diritto inseriti  nel  contratto,  anche  in
          sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.».