Art. 7
Disciplina delle vendite sottocosto
di prodotti agricoli ed alimentari
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114 nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 6
aprile 2001, n. 218, relativamente alle procedure e alle sanzioni ivi
disciplinate, la vendita sottocosto dei prodotti agricoli e
alimentari freschi e deperibili e' consentita solo nel caso di
prodotto invenduto a rischio di deperibilita' oppure nel caso di
operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in
forma scritta.
2. E', in ogni caso, vietato imporre al fornitore condizioni
contrattuali tali da far ricadere sullo stesso le conseguenze
economiche derivanti, in modo diretto o indiretto, dal deperimento o
dalla perdita dei prodotti agricoli e alimentari venduti sottocosto
non imputabili a negligenza del fornitore.
3. In caso di violazione della disposizione di cui al comma 1, il
prezzo stabilito dalle parti e' sostituito di diritto, ai sensi
dell'articolo 1339 del codice civile, dal prezzo risultante dalle
fatture d'acquisto oppure, qualora non sia possibile il riscontro con
le fatture d'acquisto, dal prezzo calcolato sulla base dei costi medi
di produzione rilevati dall'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare - ISMEA ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dal
prezzo medio praticato per prodotti similari nel mercato di
riferimento.
Note all'art. 7:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n.
95, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile
2001, n. 218 (Regolamento recante disciplina delle vendite
sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 114) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134.
- Il testo dell'art. 1339 del codice civile cosi'
recita:
«Art. 1339 (Inserzione automatica di clausole). - Le
clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla
legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in
sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.».