Art. 8
Autorita' di contrasto
1. In attuazione dell'articolo 4 della Direttiva, l'ICQRF e'
designato quale autorita' nazionale di contrasto deputata
all'attivita' di accertamento delle violazioni delle disposizioni di
cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed all'irrogazione
delle relative sanzioni amministrative, nel rispetto delle procedure
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ICQRF esercita le seguenti
attivita':
a) avvia e conduce indagini di propria iniziativa o a seguito di
una denuncia;
b) chiede agli acquirenti e ai fornitori di rendere disponibili
tutte le informazioni necessarie al fine di condurre indagini sulle
eventuali pratiche commerciali vietate;
c) effettua ispezioni in loco, senza preavviso, nel quadro delle
indagini di cui alla lettera a);
d) accerta la violazione delle disposizioni di cui al presente
decreto e impone all'autore della violazione di porre fine alla
pratica commerciale vietata, salvo che cio' possa rivelare
l'identita' del denunciante o qualsiasi altra informazione la cui
divulgazione, secondo il denunciante stesso, potrebbe essere lesiva
dei suoi interessi e a condizione che quest'ultimo abbia specificato
quali sono tali informazioni conformemente a quanto previsto
dall'articolo 9, comma 3;
e) avvia procedimenti finalizzati all'irrogazione di sanzioni
amministrative pecuniarie, nei confronti dell'autore della violazione
accertata, in conformita' delle vigenti disposizioni di legge nonche'
di quanto previsto all'articolo 10;
f) pubblica regolarmente sull'apposita sezione del sito internet
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali i
provvedimenti sanzionatori inflitti ai sensi delle lettere d) ed e);
g) pubblica una relazione annuale sulle attivita' svolte in
attuazione del presente decreto, indicando anche il numero delle
denunce ricevute e il numero delle indagini avviate o concluse nel
corso dell'anno precedente. Per ogni indagine conclusa, la relazione
contiene un'illustrazione sommaria del caso, l'esito dell'indagine e
la decisione presa, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di
cui all'articolo 9, comma 3;
h) entro il 15 marzo di ogni anno, trasmette alla Commissione
europea una relazione sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti
tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Tale relazione
contiene, in particolare, tutti i dati pertinenti riguardanti le
attivita' di contrasto e l'applicazione delle norme del presente
decreto, nel corso dell'anno precedente, in conformita' a quanto
richiesto dalla Direttiva.
3. Nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 2, l'ICQRF puo'
avvalersi dell'Arma dei Carabinieri e, in particolare, del Comando
Carabinieri per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di
finanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge
n. 689 del 1981 in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e
degli agenti di polizia giudiziaria.
4. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte dall'ICQRF
d'ufficio o su denuncia di qualunque soggetto interessato, ai sensi
dell'articolo 9.
5. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e le competenze
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato previste dalle
leggi vigenti, anche in ordine all'accertamento e alla repressione
delle pratiche commerciali scorrette di cui agli articoli 18 e
seguenti del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 206. L'Autorita'
provvede d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni
professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, le
quali sono in ogni caso legittimate ad agire in giudizio per la
tutela degli interessi delle imprese rappresentate.
Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 689 del
1981, cosi' recita:
«Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare
delle cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore
o del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.».
- Il testo dell'art. 18 del Capo I «Disposizioni
generali», del Titolo III «Pratiche commerciali,
pubblicita' e altre comunicazioni commerciali», del decreto
legislativo 6 ottobre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235,
S.O., cosi' recita:
«Art. 18 (Definizione). - 1. Ai fini del presente
titolo, si intende per:
a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che,
nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo,
agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua
attivita' commerciale, industriale, artigianale o
professionale;
b) "professionista": qualsiasi persona fisica o
giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del
presente titolo, agisce nel quadro della sua attivita'
commerciale, industriale, artigianale o professionale e
chiunque agisce in nome o per conto di un professionista;
c) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi
i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
d) "pratiche commerciali tra professionisti e
consumatori" (di seguito denominate: "pratiche
commerciali"): qualsiasi azione, omissione, condotta o
dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la
pubblicita' e la commercializzazione del prodotto, posta in
essere da un professionista, in relazione alla promozione,
vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;
d-bis) "microimprese": entita', societa' o
associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica,
esercitano un'attivita' economica, anche a titolo
individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e
realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla
raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003;
e) "falsare in misura rilevante il comportamento
economico dei consumatori": l'impiego di una pratica
commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacita'
del consumatore di prendere una decisione consapevole,
inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso;
f) "codice di condotta": un accordo o una normativa
che non e' imposta dalle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che
definisce il comportamento dei professionisti che si
impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o
piu' pratiche commerciali o ad uno o piu' settori
imprenditoriali specifici;
g) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto,
compresi un professionista o un gruppo di professionisti,
responsabile della formulazione e revisione di un codice di
condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da
parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo;
h) "diligenza professionale": il normale grado
della specifica competenza ed attenzione che
ragionevolmente i consumatori attendono da un
professionista nei loro confronti rispetto ai principi
generali di correttezza e di buona fede nel settore di
attivita' del professionista;
i) "invito all'acquisto": una comunicazione
commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del
prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato
per la comunicazione commerciale e pertanto tale da
consentire al consumatore di effettuare un acquisto;
l) "indebito condizionamento": lo sfruttamento di
una posizione di potere rispetto al consumatore per
esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza
fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare
notevolmente la capacita' del consumatore di prendere una
decisione consapevole;
m) "decisione di natura commerciale": la decisione
presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un
prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare
integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o
disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in
relazione al prodotto; tale decisione puo' portare il
consumatore a compiere un'azione o all'astenersi dal
compierla;
n) "professione regolamentata": attivita'
professionale, o insieme di attivita' professionali,
l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui
modalita' di esercizio, e' subordinata direttamente o
indirettamente, in base a disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, al possesso di determinate
qualifiche professionali.».