Art. 9 
 
                 Denunce all'Autorita' di contrasto 
 
  1. Le denunce possono  essere  presentate  all'ICQRF  dai  soggetti
stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente  dal  luogo  di
stabilimento del soggetto sospettato  di  aver  attuato  una  pratica
commerciale vietata, oppure all'autorita' di  contrasto  dello  Stato
membro in cui e' stabilito il soggetto sospettato  di  avere  attuato
una pratica commerciale vietata. 
  2. Le organizzazioni di  produttori,  le  altre  organizzazioni  di
fornitori,  le  associazioni  di  tali  organizzazioni   nonche'   le
associazioni  di  parte  acquirente  possono  presentare  denunce  su
richiesta di uno o piu' dei loro membri o, se del caso, su  richiesta
di uno o piu' dei soci delle rispettive organizzazioni ricomprese  al
loro interno, qualora tali membri si ritengano vittime di una pratica
commerciale vietata ai sensi del presente decreto. Le  organizzazioni
diverse da quelle di cui al primo periodo possono presentare  denunce
purche' vi abbiano un interesse qualificato, a condizione  che  dette
organizzazioni siano soggetti indipendenti senza scopo di lucro. 
  3. Qualora il denunciante lo richieda,  l'ICQRF  adotta  le  misure
necessarie per tutelare  adeguatamente  l'identita'  del  denunciante
ovvero del soggetto che assuma di essere  stato  leso  dalla  pratica
commerciale sleale denunciata,  nonche'  per  tutelare  adeguatamente
qualunque  altra  informazione  la  cui  divulgazione,   secondo   il
denunciante, sarebbe lesiva degli interessi  del  denunciante  o  del
soggetto leso. Il denunciante specifica le informazioni per le  quali
chiede un trattamento riservato. 
  4. L'ICQRF che riceve la denuncia  informa  il  denunciante,  entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, di  come  intende  dare
seguito alla denuncia. 
  5. L'ICQRF, se ritiene che non vi  siano  ragioni  sufficienti  per
agire a seguito della denuncia, informa  il  denunciante  dei  motivi
della sua decisione entro centottanta giorni  dal  ricevimento  della
denuncia. 
  6. L'ICQRF, se ritiene che vi siano ragioni sufficienti per agire a
seguito della denuncia, avvia e conclude  un'indagine  a  carico  del
soggetto denunciato entro centottanta giorni  dal  ricevimento  della
denuncia,  procedendo  ad  effettuare  la  contestazione   ai   sensi
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  7. Fatto salvo il diritto di presentare denunce e fermo restando il
potere dell'ICQRF di  svolgere  d'ufficio  le  attivita'  di  cui  al
presente articolo, nei contratti  di  cessione  le  parti  contraenti
possono ricorrere a procedure di  mediazione  ai  sensi  del  decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28 o di  risoluzione  alternativa  delle
controversie derivanti dal contratto stesso.  Nel  caso  in  cui  sia
fallito il tentativo di mediazione o di risoluzione alternativa delle
controversie, e' fatto salvo il diritto  di  presentare  denuncia  ai
sensi del presente articolo, fermo restando il potere  dell'ICQRF  di
svolgere d'ufficio le attivita' di cui all'articolo 8. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il testo dell'art. 14 della citata legge 24  novembre
          1981, n. 689, cosi' recita: 
                «Art.  14  (Contestazione  e  notificazione).  -   La
          violazione, quando e'  possibile,  deve  essere  contestata
          immediatamente tanto al trasgressore  quanto  alla  persona
          che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
          per la violazione stessa. 
                Se non e' avvenuta  la  contestazione  immediata  per
          tutte  o  per  alcune  delle  persone  indicate  nel  comma
          precedente, gli estremi  della  violazione  debbono  essere
          notificati agli interessati residenti nel territorio  della
          Repubblica entro il termine di novanta giorni  e  a  quelli
          residenti all'estero entro il termine  di  trecentosessanta
          giorni dall'accertamento. 
                Quando  gli  atti  relativi  alla   violazione   sono
          trasmessi  all'autorita'   competente   con   provvedimento
          dell'autorita' giudiziaria,  i  termini  di  cui  al  comma
          precedente decorrono dalla data della ricezione. 
                Per la forma della contestazione  immediata  o  della
          notificazione si applicano le disposizioni  previste  dalle
          leggi vigenti. In ogni caso la  notificazione  puo'  essere
          effettuata,  con  le  modalita'  previste  dal  codice   di
          procedura    civile,    anche     da     un     funzionario
          dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
          la notificazione non puo' essere eseguita in  mani  proprie
          del  destinatario,  si  osservano  le  modalita'   previste
          dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. 
                Per i residenti all'estero, qualora la residenza,  la
          dimora o il domicilio non siano noti, la  notifica  non  e'
          obbligatoria e resta salva la  facolta'  del  pagamento  in
          misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto  nel
          secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. 
                L'obbligazione di  pagare  la  somma  dovuta  per  la
          violazione si estingue per la persona nei cui confronti  e'
          stata omessa la notificazione nel termine prescritto.». 
              - Per i riferimenti del  decreto  legislativo  4  marzo
          2010, n. 28 si veda nelle note alle premesse.