Art. 9
Denunce all'Autorita' di contrasto
1. Le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti
stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di
stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica
commerciale vietata, oppure all'autorita' di contrasto dello Stato
membro in cui e' stabilito il soggetto sospettato di avere attuato
una pratica commerciale vietata.
2. Le organizzazioni di produttori, le altre organizzazioni di
fornitori, le associazioni di tali organizzazioni nonche' le
associazioni di parte acquirente possono presentare denunce su
richiesta di uno o piu' dei loro membri o, se del caso, su richiesta
di uno o piu' dei soci delle rispettive organizzazioni ricomprese al
loro interno, qualora tali membri si ritengano vittime di una pratica
commerciale vietata ai sensi del presente decreto. Le organizzazioni
diverse da quelle di cui al primo periodo possono presentare denunce
purche' vi abbiano un interesse qualificato, a condizione che dette
organizzazioni siano soggetti indipendenti senza scopo di lucro.
3. Qualora il denunciante lo richieda, l'ICQRF adotta le misure
necessarie per tutelare adeguatamente l'identita' del denunciante
ovvero del soggetto che assuma di essere stato leso dalla pratica
commerciale sleale denunciata, nonche' per tutelare adeguatamente
qualunque altra informazione la cui divulgazione, secondo il
denunciante, sarebbe lesiva degli interessi del denunciante o del
soggetto leso. Il denunciante specifica le informazioni per le quali
chiede un trattamento riservato.
4. L'ICQRF che riceve la denuncia informa il denunciante, entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, di come intende dare
seguito alla denuncia.
5. L'ICQRF, se ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per
agire a seguito della denuncia, informa il denunciante dei motivi
della sua decisione entro centottanta giorni dal ricevimento della
denuncia.
6. L'ICQRF, se ritiene che vi siano ragioni sufficienti per agire a
seguito della denuncia, avvia e conclude un'indagine a carico del
soggetto denunciato entro centottanta giorni dal ricevimento della
denuncia, procedendo ad effettuare la contestazione ai sensi
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Fatto salvo il diritto di presentare denunce e fermo restando il
potere dell'ICQRF di svolgere d'ufficio le attivita' di cui al
presente articolo, nei contratti di cessione le parti contraenti
possono ricorrere a procedure di mediazione ai sensi del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28 o di risoluzione alternativa delle
controversie derivanti dal contratto stesso. Nel caso in cui sia
fallito il tentativo di mediazione o di risoluzione alternativa delle
controversie, e' fatto salvo il diritto di presentare denuncia ai
sensi del presente articolo, fermo restando il potere dell'ICQRF di
svolgere d'ufficio le attivita' di cui all'articolo 8.
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 14 della citata legge 24 novembre
1981, n. 689, cosi' recita:
«Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La
violazione, quando e' possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per
tutte o per alcune delle persone indicate nel comma
precedente, gli estremi della violazione debbono essere
notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli
residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta
giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono
trasmessi all'autorita' competente con provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma
precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere
effettuata, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalita' previste
dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e'
obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto.».
- Per i riferimenti del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28 si veda nelle note alle premesse.