Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1. Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti, a decorrere
dalla data della loro entrata in  vigore,  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo  121  dello  Statuto  istitutivo  della  Corte
penale internazionale.