Art. 3 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il presente  decreto  legislativo  entra  in  vigore  il  giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. 
  2. Le disposizioni attuative del Titolo I-bis della legge 30 aprile
1999, n. 130, come modificate dal  presente  decreto,  sono  adottate
entro l'8 luglio 2022. 
  3. Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999,  n.
130, come modificata dal presente decreto legislativo,  si  applicano
alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla  data  di
entrata in vigore delle relative disposizioni attuative.  Qualora  le
obbligazioni emesse successivamente a  tale  data  siano  incluse  in
programmi di emissione anteriori alla data di  applicazione  prevista
dal primo periodo del  presente  comma,  non  si  applica  l'articolo
7-noviesdecies, comma 1, della legge 30 aprile  1999,  n.  130,  come
modificata dal presente decreto. 
  4. Alle obbligazioni bancarie garantite emesse prima della data  di
applicazione indicata al comma 2 si  applicano  gli  articoli  7-bis,
7-ter e 7-quater della legge 30 aprile 1999, n. 130,  nella  versione
precedente  alle  modifiche  apportate  con   il   presente   decreto
legislativo, e le relative  disposizioni  di  attuazione.  Su  queste
obbligazioni,  la  Banca  d'Italia   esercita   i   poteri   previsti
dall'articolo 7-octiesdecies della legge 30 aprile 1999, n. 130, come
introdotto dal presente decreto. 
  5. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  di  disposizioni  che
consentano l'eliminazione della sovrapposizione, per i  primi  trenta
giorni,  del  requisito  di  copertura  di  liquidita'  previsto  dal
regolamento delegato (UE) 2015/61 e della riserva di  liquidita'  del
patrimonio separato prevista all'articolo 7-duodecies della legge  30
aprile 1999,  n.  130,  come  introdotto  dal  presente  decreto,  il
deflusso netto cumulativo massimo di liquidita' previsto dallo stesso
articolo 7-duodecies, comma 1, dovra' essere calcolato su un  periodo
che va dal trentunesimo al centottantesimo giorno successivo. 
  6. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
previste al  comma  2,  le  disposizioni  normative  che  rinviano  o
comunque fanno riferimento a  norme  modificate  o  sostituite  della
legge 30 aprile 1999, n. 130, si intendono riferite alle disposizioni
del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, come  introdotto
dal presente decreto, in quanto compatibili. 
  7. Le obbligazioni bancarie garantite di cui  al  comma  4  possono
essere commercializzate come "obbligazione garantita" ai sensi  della
direttiva (UE) 2019/2162. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Per il testo degli  articoli  7-bis  e  7-ter  della
          legge  30  aprile  1999,  n.  130,  si  veda   nelle   note
          all'articolo 2. 
              -  Per il testo dell'articolo 7-quater della  legge  30
          aprile 1999, n. 130, si veda nelle note all'articolo 1. 
              -  Il regolamento delegato (UE) 2015/61 che integra  il
          regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio per quanto riguarda  il  requisito  di  copertura
          della liquidita' per gli enti creditizi (Testo rilevante ai
          fini del SEE), e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  17  gennaio
          2015, n. L 11. 
              -  Per i riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2019/2162, si veda nelle note alle premesse.