Art. 2 
 
      Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, le parole «delle Sicaf comunicano» sono sostituite
dalle seguenti: «delle Sicaf o delle societa'  poste  al  vertice  di
gruppi individuati ai sensi dell'articolo 11 comunicano»; 
    b) al comma 6, le parole «5 si applicano» sono  sostituite  dalle
seguenti «5 e 6-bis si applicano»; 
    c) dopo il comma 6, e' inserito il  seguente:  «6-bis.  La  Banca
d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle  rispettive  competenze  e
sentita   l'altra   autorita',   possono   disporre   la    rimozione
dall'incarico del soggetto  incaricato  della  revisione  legale  dei
conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale della Sim,
della societa' di gestione del risparmio, della Sicav, della Sicaf  o
della societa' posta al  vertice  del  gruppo  individuato  ai  sensi
dell'articolo 11, qualora  il  soggetto  incaricato  della  revisione
legale dei conti abbia violato gli obblighi previsti dal comma 4.  Il
presente comma non si applica ai soggetti indicati al comma 5.». 
  2. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 11-bis. 
 
                     Impresa madre UE intermedia 
 
  1. Ai fini del presente articolo: 
    a) per «gruppo di Stato terzo» si intende un gruppo come definito
all'articolo 4, paragrafo 1,  punto  138,  del  regolamento  (UE)  n.
575/2013,  la  cui  impresa  madre,  come  definita  all'articolo  4,
paragrafo 1, punto 15, del medesimo regolamento, e' stabilita in  uno
Stato terzo; 
    b) per «societa' di partecipazione finanziaria»  si  intende  una
societa' di partecipazione finanziaria come definita all'articolo  4,
paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013; 
    c) per «societa' di partecipazione finanziaria mista» si  intende
una  societa'  di  partecipazione  finanziaria  mista  come  definita
all'articolo 4, paragrafo  1,  punto  21,  del  regolamento  (UE)  n.
575/2013. 
  2. Una Sim che appartiene a un gruppo di Stato terzo e'  tenuta  ad
avere un'impresa madre UE intermedia  in  Italia  o  in  altro  Stato
dell'Unione  europea  se   ricorrono   congiuntamente   le   seguenti
condizioni: 
    a) al gruppo di Stato terzo appartiene almeno  una  banca  o  una
societa'  di   partecipazione   finanziaria   o   di   partecipazione
finanziaria mista stabilita nella Unione europea, oppure un'altra Sim
o un'impresa di investimento UE; 
    b) il valore totale delle attivita' detenute nell'Unione  europea
dal gruppo di Stato terzo e' pari o superiore a 40 miliardi di euro. 
  3. Ai fini del comma 2 e' impresa madre UE intermedia una banca,  o
una  societa'  di  partecipazione  finanziaria  o  di  partecipazione
finanziaria  mista  autorizzata  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'articolo 60-bis del Testo Unico Bancario, avente sede legale  in
Italia o in un altro Stato  dell'Unione  europea  e  appartenente  al
gruppo di Stato terzo, che a sua volta non  sia  controllata  da  una
banca, una societa' di partecipazione finanziaria o di partecipazione
finanziaria  mista  autorizzata  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'articolo 60-bis del medesimo Testo Unico Bancario,  avente  sede
legale in uno Stato dell'Unione europea e appartenente al  gruppo  di
Stato terzo. 
  4. Qualora tra i soggetti di cui al comma 2,  lettera  a),  non  vi
siano banche, puo' essere impresa madre UE intermedia una Sim di  cui
all'articolo  55-bis,  comma  1,  o  un'impresa  di  investimento  UE
soggetta alla direttiva 2014/59/UE appartenente al  gruppo  di  Stato
terzo, che a sua  volta  non  sia  controllata  da  una  Sim  di  cui
all'articolo 55-bis, comma 1, o  da  un'impresa  di  investimento  UE
soggetta alla direttiva 2014/59/UE appartenente al  gruppo  di  Stato
terzo. In tal caso l'obbligo di cui al comma 2  e'  rispettato  anche
quando la Sim e' una Sim di cui all'articolo 55-bis, comma 1,  ed  e'
essa stessa l'impresa madre UE intermedia. 
  5. Nel caso di cui all'articolo 69.3,  comma  6,  lettera  a),  del
Testo Unico Bancario la seconda impresa madre UE  intermedia  e'  una
Sim di cui all'articolo 55-bis, comma 1, o un'impresa di investimento
UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE e  appartenente  al  gruppo  di
Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una  Sim  di  cui
all'articolo 55-bis, comma 1, o  da  un'impresa  di  investimento  UE
soggetta alla direttiva 2014/59/UE appartenente al  gruppo  di  Stato
terzo. 
  6. La Banca d'Italia, sentita la  Consob,  emana  disposizioni  per
l'attuazione del presente articolo,  con  particolare  riguardo  alla
procedura per l'istituzione della impresa  madre  UE  intermedia  nei
casi previsti dai commi 4 e 5.». 
  3. All'articolo 13, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le parole «correttezza per gli esponenti  delle
Sim, con riguardo,» sono sostituite dalle seguenti: «correttezza, con
riguardo,». 
  4. All'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ai fini dei commi 1
e 2 si considerano anche: 
      a) le partecipazioni  possedute  per  il  tramite  di  societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona; 
      b) i casi di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b); 
      c) i casi in  cui  i  diritti  derivanti  dalle  partecipazioni
spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare  delle
partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei
diritti di voto.»; 
    b) al comma 5, le parole «15, comma  1.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «15, comma 1, lettera a).»; 
    c) il comma 8 e' sostituito dal seguente «8.  Qualora  non  siano
soddisfatti i requisiti e i criteri  di  cui  ai  commi  1  e  2,  le
partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'articolo 15,  comma
1, lettera a), devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla
Banca d'Italia o dalla Consob.». 
  5. All'articolo 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Sono  soggette  a
comunicazione preventiva alla Banca d'Italia: 
      a) l'acquisizione o la cessione a qualsiasi titolo in una  Sim,
societa' di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf  di  partecipazioni
che comportano la  possibilita'  di  esercitare  il  controllo  o  la
possibilita' di esercitare un'influenza notevole sulla societa' o che
attribuiscono una quota dei diritti di voto  o  del  capitale  almeno
pari al 10  per  cento,  tenuto  conto  delle  azioni  o  quote  gia'
possedute; 
      b) le variazioni  delle  partecipazioni  quando  la  quota  dei
diritti di voto o del capitale raggiunge o supera, in  aumento  o  in
diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in  ogni
caso, quando le variazioni comportano l'acquisizione o la perdita del
controllo della societa'; 
      c) l'acquisizione a  qualsiasi  titolo,  in  una  societa'  che
detiene le partecipazioni indicate alla lettera a): 
        1) del controllo; 
        2) di una quota dei diritti di voto o del  capitale,  quando,
per effetto dell'acquisizione, e' integrato uno dei casi indicati nel
comma 4, lettera b); 
        d) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di  acquisti
di partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con  la  Sim,
societa' di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf o di  una  clausola
del suo  statuto,  del  controllo  o  dell'influenza  notevole  sulla
societa', o di una quota dei diritti di voto o  del  capitale  almeno
pari al 10 per cento, 20 per cento, 30 per  cento  o  50  per  cento,
tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute.»; 
    b) al comma 2, le parole «dell'articolo 14; l'idoneita', ai sensi
dell'articolo 13, da parte di coloro che, in esito  all'acquisizione,
svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo;» sono
sostituite dalle  seguenti:  «dell'articolo  14;  l'onorabilita',  la
correttezza, la professionalita' e competenza, ai sensi dell'articolo
13, comma 3, da parte  di  coloro  che,  in  esito  all'acquisizione,
svolgeranno funzioni di amministrazione, e direzione;»; 
    c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis.  I  soggetti
valutati ai sensi del comma 2 comunicano alla Banca d'Italia gli atti
e i fatti idonei a far venire meno o modificare i  presupposti  e  le
condizioni sulla base dei quali la valutazione della  Banca  d'Italia
e' stata effettuata.»; 
    d)  il  comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.   Ai   fini
dell'applicazione del capo II  del  presente  Titolo  si  considerano
anche: 
      a) le partecipazioni acquisite  o  comunque  possedute  per  il
tramite  di  societa'  controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per
interposta  persona.  Il  controllo  sussiste   nei   casi   previsti
dall'articolo 23 del T.U. bancario; 
      b) i casi, individuati dalla Banca d'Italia, che  conducono  ad
una delle situazioni indicate dal comma 1, per effetto dei diritti di
voto o delle quote di capitale posseduti attraverso  societa',  anche
non controllate, che a loro volta hanno diritti di voto  o  quote  di
capitale nella Sim, societa'  di  gestione  del  risparmio,  Sicav  o
Sicaf, tenendo conto della demoltiplicazione  prodotta  dalla  catena
partecipativa.»; 
      e) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni: 
        1) alla lettera a), le parole «di influenza  notevole;»  sono
sostituite dalle seguenti: «di influenza notevole e  di  acquisizione
involontaria;»; 
        2) dopo la lettera b), e' inserita  la  seguente:  «b-bis)  i
casi di cui al comma 4, lettera b);»; 
        3) alla lettera c), le parole «le procedure» sono  sostituite
dalle seguenti: «i presupposti, le procedure». 
  6. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 15-bis. 
 
                  Persone che agiscono di concerto 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del capo II del  presente  Titolo,  e'
soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo  15  anche
l'acquisizione o la detenzione di partecipazioni  da  parte  di  piu'
soggetti che,  in  base  ad  accordi  in  qualsiasi  forma  conclusi,
ancorche'  invalidi  o  inefficaci,  intendono  esercitare  in   modo
concertato  i   relativi   diritti,   quando   tali   partecipazioni,
cumulativamente  considerate,  raggiungono  o  superano   le   soglie
indicate  nell'articolo  15  oppure  comportano  la  possibilita'  di
esercitare il controllo o un'influenza notevole. 
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  si  applica  l'articolo
22-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.». 
  7. All'articolo 16 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica, le parole «voto, obbligo» sono sostituite dalle
seguenti: «voto e degli altri diritti, obbligo»; 
    b) al comma 1, le parole «soglie stabilite ai sensi dell'articolo
15, comma  5»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «soglie  stabilite
dall'articolo 15, comma 1» e le parole  «previste  dall'articolo  15,
commi 1 e 3, quando sia» sono sostituite  dalle  seguenti:  «previste
dall'articolo 15, quando sia»; 
    c) al comma 2, le parole  «societa',  inerenti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «societa', anche derivanti da un contratto o  da  una
clausola  statutaria,  inerenti»  e  le  parole  «quando  l'influenza
esercitata dal titolare della partecipazione possa  pregiudicarne  la
gestione sana e prudente o l'effettivo  esercizio  della  vigilanza.»
sono sostituite dalle seguenti: «quando vengono meno o si  modificano
i presupposti e le condizioni previsti dall'articolo 15, comma 2.»; 
    d) al comma 3, le parole «commi 5  e  6»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 6 e 7»; 
    e)  al  comma  4,  le  parole  «eccedenti  i  limiti   ai   sensi
dell'articolo 15, comma 5,  quando  non  siano  state  effettuate  le
comunicazioni preventive previste dall'articolo 15, comma  1,  ovvero
quando, ai sensi  dell'articolo  15,  comma  2,  sia  intervenuto  il
divieto della Banca d'Italia all'acquisto o sia  scaduto  il  termine
massimo per l'acquisizione  eventualmente  fissato»  sono  sostituite
dalle seguenti: «eccedenti  le  soglie  stabilite  dall'articolo  15,
comma  1,  quando  non  siano  state  effettuate   le   comunicazioni
preventive previste dall'articolo 15, quando, ai sensi  dell'articolo
15, comma 2, sia intervenuto il divieto della Banca  d'Italia  o  sia
scaduto il termine massimo per l'acquisizione eventualmente  fissato,
oppure quando, ai sensi del comma 2, sia disposta la sospensione  dei
diritti di voto e degli altri  diritti  che  consentono  di  influire
sulla societa'»; 
    f) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Non  possono
essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle  clausole
statutarie  quando  non  siano  state  effettuate  le   comunicazioni
previste dall'articolo 15, quando sia intervenuto  il  divieto  della
Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale  il
divieto puo'  intervenire,  oppure  quando  sia  scaduto  il  termine
massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 2.». 
  8. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, le parole «9; 12;» sono sostituite dalle  seguenti:  «9;
11-bis; 12;». 
 
          Note all'art. 2: 
              Il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo
          24 febbraio 1998,  n.  58,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 8. (Doveri informativi). - 1. 
              1-bis. Gli OICR che investono  in  crediti  partecipano
          alla Centrale dei  Rischi  della  Banca  d'Italia,  secondo
          quanto stabilito dalla Banca d'Italia.  La  Banca  d'Italia
          puo' prevedere che  la  partecipazione  alla  centrale  dei
          rischi avvenga per il  tramite  di  banche  e  intermediari
          iscritti all'albo di cui all'articolo 106. 
              1-ter. 
              2. 
              3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca
          d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i  fatti,  di  cui
          venga a conoscenza nell'esercizio dei propri  compiti,  che
          possano costituire un'irregolarita' nella  gestione  ovvero
          una violazione delle  norme  che  disciplinano  l'attivita'
          delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio,  delle
          Sicav o delle Sicaf. A tali  fini  lo  statuto  delle  SIM,
          delle societa' di gestione del  risparmio,  delle  Sicav  o
          delle   Sicaf,    indipendentemente    dal    sistema    di
          amministrazione e controllo  adottato,  assegna  all'organo
          che svolge la funzione di controllo i  relativi  compiti  e
          poteri. 
              4. I soggetti incaricati  della  revisione  legale  dei
          conti delle SIM, delle societa' di gestione del  risparmio,
          delle Sicav o delle Sicaf o delle societa' poste al vertice
          di gruppi individuati ai sensi dell'articolo 11  comunicano
          senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti  o
          i fatti,  rilevati  nello  svolgimento  dell'incarico,  che
          possano  costituire  una  grave  violazione   delle   norme
          disciplinanti  l'attivita'  delle  societa'  sottoposte   a
          revisione ovvero che possano  pregiudicare  la  continuita'
          dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio
          con  rilievi  o  una  dichiarazione  di  impossibilita'  di
          esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici
          degli OICR. 
              5. I commi 3, primo periodo, e  4  si  applicano  anche
          all'organo che svolge funzioni di controllo ed ai  soggetti
          incaricati della  revisione  legale  dei  conti  presso  le
          societa' che controllano le SIM, le  societa'  di  gestione
          del risparmio, le Sicav o delle Sicaf o che sono da  queste
          controllate ai  sensi  dell'articolo  23  del  testo  unico
          bancario. 
              5-bis. 
              6. I commi 3, 4, 5 e 6-bis  si  applicano  alle  banche
          limitatamente  alla  prestazione  dei   servizi   e   delle
          attivita' di investimento. 
              6-bis. La Banca d'Italia e  la  Consob,  nell'esercizio
          delle rispettive competenze e  sentita  l'altra  autorita',
          possono disporre la rimozione  dall'incarico  del  soggetto
          incaricato  della  revisione  legale  dei   conti   o   del
          responsabile dell'incarico di revisione legale  della  Sim,
          della societa' di  gestione  del  risparmio,  della  Sicav,
          della Sicaf o della societa' posta al  vertice  del  gruppo
          individuato ai sensi dell'articolo 11, qualora il  soggetto
          incaricato della revisione legale dei conti  abbia  violato
          gli obblighi previsti dal comma 4. Il presente comma non si
          applica ai soggetti indicati al comma 5.». 
              Il  testo   dell'articolo   13   del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 13. (Esponenti aziendali). - 1.  I  soggetti  che
          svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
          presso Sim, societa' di gestione  del  risparmio,  Sicav  e
          Sicaf devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. 
              2. Ai  fini  del  comma  1,  gli  esponenti  possiedono
          requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza,
          soddisfano criteri di competenza e correttezza, dedicano il
          tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico. 
              3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob,
          individua: 
                a) requisiti di onorabilita' omogenei per  tutti  gli
          esponenti; 
                b) i requisiti di  professionalita'  e  indipendenza,
          graduati secondo principi di proporzionalita'; 
                c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da
          ricoprire e con le caratteristiche del soggetto  abilitato,
          e di adeguata composizione dell'organo; 
                d)  i  criteri  di  correttezza,  con  riguardo,  tra
          l'altro,  alle  relazioni  d'affari  dell'esponente,   alle
          condotte tenute nei confronti delle autorita' di  vigilanza
          e alle sanzioni o misure correttive da queste  irrogate,  a
          provvedimenti    restrittivi    inerenti    ad    attivita'
          professionali  svolte,  nonche'  a  ogni   altro   elemento
          suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente; 
                e) i limiti al cumulo di incarichi per gli  esponenti
          delle Sim, graduati secondo principi di proporzionalita'  e
          tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario; 
                f) le cause che comportano la sospensione  temporanea
          dalla carica e la sua durata. 
              4. Con il regolamento  previsto  dal  comma  3  possono
          essere determinati i casi in cui i requisiti e  criteri  di
          idoneita'  si  applicano  anche   ai   responsabili   delle
          principali funzioni  aziendali  nei  soggetti  indicati  al
          comma 1 di maggiore rilevanza. 
              5.  Gli  organi  di  amministrazione  e  controllo  dei
          soggetti indicati  al  comma  1  valutano  l'idoneita'  dei
          propri componenti e l'adeguatezza complessiva  dell'organo,
          documentando   il   processo   di   analisi   e   motivando
          opportunamente  l'esito  della  valutazione.  In  caso   di
          specifiche e limitate carenze riferite ai criteri  previsti
          ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono
          adottare misure necessarie a colmarle. In ogni  altro  caso
          il difetto di idoneita'  o  la  violazione  dei  limiti  al
          cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio;
          questa e' pronunciata  dall'organo  di  appartenenza  entro
          trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o
          della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non  sono
          componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della
          decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati. 
              6. La Banca d'Italia e  la  Consob,  nell'ambito  delle
          rispettive competenze, secondo modalita' e tempi  stabiliti
          congiuntamente, anche al fine  di  ridurre  al  minimo  gli
          oneri gravanti sui soggetti abilitati: valutano l'idoneita'
          degli esponenti e il rispetto dei limiti  al  cumulo  degli
          incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta  e  delle
          eventuali misure adottate ai sensi del comma 5; in caso  di
          difetto  o  violazione,  pronunciano  la  decadenza   dalla
          carica.». 
              Il  testo   dell'articolo   14   del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 14. (Partecipanti al capitale). - 1.  I  titolari
          delle partecipazioni indicate  all'articolo  15  possiedono
          requisiti  di  onorabilita'   e   soddisfano   criteri   di
          competenza e correttezza in modo da  garantire  la  sana  e
          prudente gestione della societa' partecipata. 
              2. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob,
          individua: 
                a) i requisiti di onorabilita'; 
                b) i criteri di  competenza,  graduati  in  relazione
          all'influenza sulla gestione della societa' che il titolare
          della partecipazione puo' esercitare; 
                c)  i  criteri  di  correttezza,  con  riguardo,  tra
          l'altro,  alle  relazioni  d'affari  del   titolare   della
          partecipazione, alle condotte tenute  nei  confronti  delle
          autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure  correttive
          da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad
          attivita'  professionali  svolte,  nonche'  a  ogni   altro
          elemento suscettibile di  incidere  sulla  correttezza  del
          titolare della partecipazione. 
              3. Ai fini dell'applicazione del  presente  articolo  e
          dell'articolo 15, per le Sicav e le Sicaf si fa riferimento
          alle sole azioni nominative e le  disposizioni  di  cui  al
          comma  2  stabiliscono  le  ipotesi   in   cui,   al   fine
          dell'attribuzione del diritto di  voto,  tali  azioni  sono
          considerate come azioni al  portatore,  con  riguardo  alla
          data di acquisto. 
              4. Ai fini dei commi 1 e 2 si considerano anche: 
                a) le partecipazioni  possedute  per  il  tramite  di
          societa'  controllate,  di  societa'   fiduciarie   o   per
          interposta persona; 
                b) i casi di cui all'articolo 15,  comma  4,  lettera
          b); 
                c)  i  casi  in  cui  i   diritti   derivanti   dalle
          partecipazioni spettano o sono attribuiti  ad  un  soggetto
          diverso  dal  titolare  delle  partecipazioni   stesse   od
          esistono accordi concernenti  l'esercizio  dei  diritti  di
          voto. 
              5. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  16,
          qualora non siano soddisfatti i requisiti e  i  criteri  di
          cui ai commi 1 e 2 non possono essere esercitati i  diritti
          di voto e gli altri  diritti  che  consentono  di  influire
          sulla societa', inerenti alle partecipazioni  eccedenti  le
          soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a). 
              6.  In   caso   di   inosservanza   del   divieto,   la
          deliberazione od il diverso atto, adottati con il  voto  o,
          comunque, il contributo determinanti  delle  partecipazioni
          di cui al comma 1, sono impugnabili secondo  le  previsioni
          del codice civile. Le partecipazioni per le quali non  puo'
          essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini
          della regolare costituzione della relativa assemblea. 
              7. L'impugnazione  puo'  essere  proposta  anche  dalla
          Banca d'Italia o  dalla  Consob  entro  centottanta  giorni
          dalla  data  della  deliberazione  ovvero,  se  questa   e'
          soggetta a iscrizione nel  registro  delle  imprese,  entro
          centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a
          deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro
          centottanta giorni dalla data di questo. 
              8. Le  partecipazioni,  eccedenti  le  soglie  previste
          dall'articolo 15, comma 1, dei soggetti privi dei requisiti
          di onorabilita' devono  essere  alienate  entro  i  termini
          stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla Consob. 
              8. Qualora  non  siano  soddisfatti  i  requisiti  e  i
          criteri di cui ai commi 1 e 2, le partecipazioni, eccedenti
          le soglie previste dall'articolo 15, comma 1,  lettera  a),
          devono essere alienate  entro  i  termini  stabiliti  dalla
          Banca d'Italia o dalla Consob.». 
              Il  testo   dell'articolo   15   del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 15. (Acquisizione e cessione di  partecipazioni).
          - 1. Sono soggette a comunicazione  preventiva  alla  Banca
          d'Italia: 
                a) l'acquisizione o la cessione a qualsiasi titolo in
          una Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav o  Sicaf
          di  partecipazioni  che  comportano  la   possibilita'   di
          esercitare il controllo o  la  possibilita'  di  esercitare
          un'influenza notevole sulla societa'  o  che  attribuiscono
          una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al
          10 per cento,  tenuto  conto  delle  azioni  o  quote  gia'
          possedute; 
                b) le variazioni delle partecipazioni quando la quota
          dei diritti di voto o del capitale raggiunge o  supera,  in
          aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per  cento  o
          50  per  cento  e,  in  ogni  caso,  quando  le  variazioni
          comportano l'acquisizione o la perdita del controllo  della
          societa'; 
                c) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in una societa'
          che detiene le partecipazioni indicate alla lettera a): 
                  1) del controllo; 
                  2) di una quota dei diritti di voto o del capitale,
          quando, per effetto dell'acquisizione, e' integrato uno dei
          casi indicati nel comma 4, lettera b); 
                d) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in  assenza  di
          acquisti di partecipazioni, anche  per  il  tramite  di  un
          contratto con la Sim, societa' di gestione  del  risparmio,
          Sicav o Sicaf o  di  una  clausola  del  suo  statuto,  del
          controllo o dell'influenza notevole sulla  societa',  o  di
          una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al
          10 per cento, 20 per cento, 30 per cento o  50  per  cento,
          tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute. 
              2. La Banca d'Italia  puo'  vietare  entro  il  termine
          stabilito ai sensi del comma 5, lettera c),  l'acquisizione
          della  partecipazione  quando  ritenga  che  non  ricorrono
          condizioni atte a garantire una gestione  sana  e  prudente
          dell'intermediario, valutando la  qualita'  del  potenziale
          acquirente e  la  solidita'  finanziaria  del  progetto  di
          acquisizione in base ai seguenti  criteri:  la  reputazione
          del  potenziale  acquirente  ai  sensi  dell'articolo   14;
          l'onorabilita',  la  correttezza,  la  professionalita'   e
          competenza, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, da parte di
          coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni
          di amministrazione, e direzione; la  solidita'  finanziaria
          del potenziale acquirente; la capacita'  dell'intermediario
          di rispettare a seguito dell'acquisizione  le  disposizioni
          che ne regolano l'attivita';  l'idoneita'  della  struttura
          del  gruppo  del   potenziale   acquirente   a   consentire
          l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di  fondato
          sospetto che l'acquisizione sia connessa  a  operazioni  di
          riciclaggio o di finanziamento  del  terrorismo.  La  Banca
          d'Italia puo' fissare un termine massimo per l'acquisizione
          nonche' comunicare, anche prima della scadenza del termine,
          che nulla osta all'operazione. 
              3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono
          comunicati, una volta avvenuti, alla Banca  d'Italia,  alla
          CONSOB e alla societa'. 
              3-bis.  I  soggetti  valutati  ai  sensi  del  comma  2
          comunicano alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei  a
          far venire meno o modificare i presupposti e le  condizioni
          sulla base dei quali la valutazione della Banca d'Italia e'
          stata effettuata. 
              4. Ai fini dell'applicazione del capo II  del  presente
          Titolo si considerano anche: 
                a) le partecipazioni acquisite o  comunque  possedute
          per  il  tramite  di  societa'  controllate,  di   societa'
          fiduciarie o per interposta persona. Il controllo  sussiste
          nei casi previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario; 
                b) i casi,  individuati  dalla  Banca  d'Italia,  che
          conducono ad una delle situazioni indicate dal comma 1, per
          effetto dei diritti di  voto  o  delle  quote  di  capitale
          posseduti attraverso societa', anche non controllate, che a
          loro volta hanno diritti di voto o quote di capitale  nella
          Sim, societa' di gestione del  risparmio,  Sicav  o  Sicaf,
          tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena
          partecipativa. 
              5. La Banca d'Italia determina con regolamento: 
                a) i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti
          ai fini dell'applicazione delle soglie previste al comma 1,
          ivi inclusi i casi in  cui  i  diritti  di  voto  non  sono
          computati ai fini  dell'applicazione  del  medesimo  comma,
          nonche'  i  criteri  per  l'individuazione  dei   casi   di
          influenza notevole e di acquisizione involontaria; 
                b) i soggetti tenuti ad effettuare  le  comunicazioni
          quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano  o
          sono attribuiti a un soggetto diverso  dal  titolare  delle
          partecipazioni  stesse,  nonche'  quando  esistono  accordi
          concernenti l'esercizio del diritto di voto; 
                b-bis) i casi di cui al comma 4, lettera b); 
                c) i presupposti,  le  procedure  ed  i  termini  per
          l'effettuazione delle comunicazioni, nonche'  per  condurre
          la valutazione prevista al comma 2.». 
              Il  testo   dell'articolo   16   del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 16. (Sospensione del  diritto  di  voto  e  degli
          altri diritti, obbligo di alienazione). - 1. Il diritto  di
          voto e gli altri diritti, che consentono di influire  sulla
          societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le  soglie
          stabilite dall'articolo 15, comma  1,  non  possono  essere
          esercitati   quando   non   siano   state   effettuate   le
          comunicazioni  previste  dall'articolo   15,   quando   sia
          intervenuto il divieto  della  Banca  d'Italia  o  non  sia
          ancora decorso il termine entro il quale la Banca  d'Italia
          puo' vietare l'acquisizione o quando sia scaduto il termine
          massimo eventualmente fissato ai  sensi  dell'articolo  15,
          comma 2. 
              2. La Banca d'Italia, anche su proposta  della  CONSOB,
          puo' in ogni momento sospendere il diritto di  voto  e  gli
          altri diritti, che consentono di influire  sulla  societa',
          anche  derivanti  da  un  contratto  o  da   una   clausola
          statutaria, inerenti a una  partecipazione  qualificata  in
          una SIM, in una societa' di gestione del risparmio, in  una
          Sicav o in una Sicaf, quando vengono meno o si modificano i
          presupposti e  le  condizioni  previsti  dall'articolo  15,
          comma 2. 
              3. In caso di inosservanza  dei  divieti  previsti  dai
          commi 1 e 2, si applica l'articolo 14, commi 6 e 7. 
              4. La Banca d'Italia puo' fissare un termine  entro  il
          quale devono essere alienate le partecipazioni eccedenti le
          soglie stabilite dall'articolo  15,  comma  1,  quando  non
          siano state effettuate le comunicazioni preventive previste
          dall'articolo 15, quando, ai sensi dell'articolo 15,  comma
          2, sia intervenuto il divieto della Banca  d'Italia  o  sia
          scaduto il termine massimo per l'acquisizione eventualmente
          fissato, oppure quando, ai sensi del comma 2, sia  disposta
          la sospensione dei diritti di voto e  degli  altri  diritti
          che consentono di influire sulla societa'. 
              4-bis.  Non  possono  essere   esercitati   i   diritti
          derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie  quando
          non  siano  state  effettuate  le  comunicazioni   previste
          dall'articolo 15, quando sia intervenuto il  divieto  della
          Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il
          quale  il  divieto  puo'  intervenire,  oppure  quando  sia
          scaduto il termine massimo eventualmente fissato  ai  sensi
          dell'articolo 15, comma 2.». 
              Il  testo  dell'articolo   190   del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 190. (Sanzioni amministrative pecuniarie in  tema
          di disciplina degli intermediari). - 1. Salvo che il  fatto
          costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei confronti
          dei soggetti abilitati, dei depositari e  dei  soggetti  ai
          quali  sono   state   esternalizzate   funzioni   operative
          essenziali   o   importanti   si   applica   la    sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro trentamila  fino  a  euro
          cinque  milioni,  ovvero  fino  al  dieci  per  cento   del
          fatturato, quando tale importo e' superiore a  euro  cinque
          milioni  e  il  fatturato   e'   determinabile   ai   sensi
          dell'articolo 195, comma 1-bis, per la  mancata  osservanza
          degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3
          e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 11-bis; 12; 13, comma 3;
          21; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24, commi 1 e  1-bis;  24-bis;
          25; 25-bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28,  comma
          4; 29; 29-bis, comma 1; 29-ter, comma 4; 30, comma  5;  31,
          commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33,  comma
          4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3  e
          4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi  2,  4  e  5;  40-bis,
          comma 4; 40-ter, comma 4; 41,  commi  2,  3  e  4;  41-bis;
          41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2,  3,  4,
          7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1,  3  e  4;
          47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter;  55-quater;  55-quinquies;
          ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in
          base ai medesimi articoli. 
              1-bis. 
              1-bis.1 Chiunque eserciti  l'attivita'  di  gestore  di
          portale in assenza dell'iscrizione  nel  registro  previsto
          dall'articolo  50-quinquies  e'  punito  con  la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro cinquemila  fino  a  euro
          cinque  milioni.  Se  la  violazione  e'  commessa  da  una
          societa' o un ente, si  applica  nei  confronti  di  questi
          ultimi  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da   euro
          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
          per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
          euro cinque milioni e  il  fatturato  e'  determinabile  ai
          sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. 
              2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica: 
                a) alle banche non autorizzate  alla  prestazione  di
          servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non
          osservino le disposizioni dell'articolo 25-bis e di  quelle
          emanate in base ad esse; 
                b)   ai   soggetti   abilitati   alla   distribuzione
          assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni
          previste dall'articolo  25-ter,  commi  1  e  2,  e  quelle
          emanate in base ad esse; 
                c) ai depositari  centrali  che  prestano  servizi  o
          attivita'  di  investimento   per   la   violazione   delle
          disposizioni del presente decreto richiamate  dall'articolo
          79-noviesdecies.1. 
              2-bis. La medesima sanzione prevista  dal  comma  1  si
          applica 
                a) ai  gestori  dei  fondi  europei  per  il  venture
          capital (EuVECA), in caso di violazione delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  e  13
          del  regolamento  (UE)  n.  345/2013   e   delle   relative
          disposizioni attuative; 
                b) ai gestori dei fondi europei  per  l'imprenditoria
          sociale (EuSEF), in caso di violazione  delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  12,  13,
          14 del  regolamento  (UE)  n.  346/2013  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
                b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso  di
          violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE)
          n. 231/2013 della  Commissione,  del  regolamento  (UE)  n.
          2015/760, e delle relative disposizioni attuative; 
                b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM,  in  caso
          di violazione delle disposizioni del  regolamento  delegato
          (UE)  n.  438/2016  della  Commissione  e  delle   relative
          disposizioni attuative; 
                b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA,  in  caso  di
          violazione  delle   disposizioni   dell'articolo   13   del
          regolamento (UE) 2015/2365 e  delle  relative  disposizioni
          attuative; 
                b-quinquies) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di
          violazione  delle   disposizioni   del   regolamento   (UE)
          2017/1131 e delle relative disposizioni attuative 
              2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma  1  si
          applica anche in caso di inosservanza delle norme  tecniche
          di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti
          di cui al comma 2-bis, lettere a),  b),  b-bis),  b-ter)  e
          b-quinquies), emanate dalla Commissione  europea  ai  sensi
          degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010. 
              2-ter. 
              2-quater. La medesima sanzione prevista al comma  1  si
          applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2,  3
          e 5, del regolamento (UE) n.  1031/2010  e  delle  relative
          disposizioni di attuazione nei confronti di: 
                a) Sim e banche  italiane  autorizzate  a  presentare
          offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei
          gas a effetto serra per conto dei  loro  clienti  ai  sensi
          dell'articolo 20-ter; 
                b) soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica
          che  beneficiano  dell'esenzione   prevista   dall'articolo
          4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate a  presentare
          offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei
          gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 20-ter. 
              3. Si  applica  l'articolo  187-quinquiesdecies,  comma
          1-quater. 
              3-bis.   I   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
          amministrazione,  direzione  o   controllo   nei   soggetti
          abilitati, i quali non osservano le  disposizioni  previste
          dall'articolo  6,  comma  2-bis,  ovvero  le   disposizioni
          generali o particolari emanate in base  al  medesimo  comma
          dalla  Banca  d'Italia,  sono  puniti   con   la   sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da   cinquantamila   euro   a
          cinquecentomila euro. 
              4.»