Art. 3 
 
Disposizioni transitorie concernenti  le  modificazioni  del  decreto
                legislativo 1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. L'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, come introdotto dal presente  decreto,  si  applica  ai
fatti e  agli  atti  che  si  verificano  successivamente  alla  data
dell'entrata in vigore della relativa disciplina  attuativa,  emanata
ai sensi dell'articolo  20,  comma  3,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385. 
  2. L'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, come introdotto dal  presente  decreto,  e  i
relativi obblighi di autorizzazione preventiva si applicano  ai  casi
che si verificano successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore
della relativa disciplina attuativa, emanata ai  sensi  dell'articolo
19, comma 9, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  3. L'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385,  come  introdotto  dal  presente  decreto,  si  applica
all'acquisizione o detenzione di partecipazioni inerenti ad accordi: 
    a) conclusi successivamente alla data di entrata in vigore  della
disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 22-bis, comma  2,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  come  introdotto
dal presente decreto; 
    b) conclusi antecedentemente alla data della  entrata  in  vigore
della medesima disciplina attuativa, qualora la  successiva  adesione
di altri  soggetti  comporti  il  superamento  di  una  delle  soglie
previste dall'articolo  19,  comma  1,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385. 
  4. Agli accordi conclusi antecedentemente alla data di  entrata  in
vigore della disciplina  attuativa  emanata  ai  sensi  dell'articolo
22-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,
come introdotto dal presente decreto, si applica l'articolo 22, comma
1-bis, del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  nella
versione precedente alle modifiche apportate con il presente decreto. 
  5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  2,  comma  8,  del
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, l'articolo  25,  comma  3,
del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  nella  versione
precedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 12 maggio
2015, n. 72, e' modificato come segue: «3. In mancanza dei  requisiti
non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri  diritti,
che  consentono   di   influire   sulla   societa',   inerenti   alle
partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1,
lettera a). In caso di inosservanza, la deliberazione od  il  diverso
atto, adottati  con  il  voto  o  il  contributo  determinanti  delle
partecipazioni previste dal comma  1,  sono  impugnabili  secondo  le
previsioni del codice civile.  L'impugnazione  puo'  essere  proposta
anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data  della
deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro
delle imprese, entro centottanta  giorni  dall'iscrizione  o,  se  e'
soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese,
entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni  per
le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate
ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.» 
  6. Fino  all'entrata  in  vigore  delle  disposizioni  della  Banca
d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e  II,  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal
presente decreto, continua ad applicarsi  il  Titolo  III,  Capo  II,
Sezioni I e II, del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385
nella versione  precedente  alle  modifiche  apportate  dal  presente
decreto, e la relativa disciplina attuativa. 
  7. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
previste al comma 6 ogni  riferimento  agli  articoli  62  e  63  del
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  nella  versione
precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, si  intende
effettuato all'articolo 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come modificato dal presente decreto. 
  8. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
previste al  comma  6,  le  disposizioni  normative  che  rinviano  o
comunque fanno riferimento a norme modificate o sostituite del Titolo
III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, si intendono riferite al Titolo III, Capo II, Sezioni I
e II, del  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  come
modificato dal presente decreto, in quanto compatibili. 
  9. Le banche italiane richiamate all'articolo 69.3,  comma  2,  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  come  introdotto  dal
presente decreto, appartenenti a gruppi di  Stato  terzo  che  al  27
giugno 2019 avevano un valore totale degli attivi nell'Unione europea
pari ad almeno 40 miliardi  di  euro,  adempiono  a  quanto  previsto
dall'articolo 69.3, comma 2, e, ove applicabile, comma 6, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto  dal  presente
decreto, entro il 30 dicembre 2023. 
  10. Le modifiche apportate dal presente decreto al Titolo VIII  del
decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  si  applicano  alle
violazioni commesse a partire dalla data indicata all'articolo 6  del
presente decreto, salvo che  per  le  violazioni  delle  disposizioni
richiamate nei commi 1,  2,  3,  4  e  6,  alle  quali  le  modifiche
apportate dal presente decreto al Titolo VIII del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, si  applicano  a  partire  dalla  data  di
entrata in vigore della disciplina attuativa richiamata nei commi  1,
2, 3, 4 e 6. Alle violazioni commesse prima di tali  date  continuano
ad applicarsi le disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, in vigore il giorno precedente  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 3: 
              Il testo degli articoli  19,  20,  22,  25  del  citato
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  cosi'
          recita: 
              «Art.  19.  (Autorizzazioni).  -  1.  E'  soggetta   ad
          autorizzazione preventiva l'acquisizione a qualsiasi titolo
          in una banca di partecipazioni che comportano il  controllo
          o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sulla
          banca stessa o che attribuiscono una quota dei  diritti  di
          voto o del capitale almeno pari al  10  per  cento,  tenuto
          conto delle azioni o quote gia' possedute. 
              2.  Sono  soggette  ad  autorizzazione  preventiva   le
          variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti
          di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per  cento,
          30 per cento o 50 per cento e,  in  ogni  caso,  quando  le
          variazioni comportano il controllo sulla banca stessa. 
              3.   L'autorizzazione   e'   necessaria    anche    per
          l'acquisizione del controllo di una societa' che detiene le
          partecipazioni indicate al comma 1. 
              4. 
              5.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dalla   BCE,   su
          proposta della Banca d'Italia.  La  proposta  e'  formulata
          quando ricorrono condizioni atte a garantire  una  gestione
          sana e prudente della  banca,  valutando  la  qualita'  del
          potenziale  acquirente  e  la  solidita'  finanziaria   del
          progetto di acquisizione in base ai  seguenti  criteri:  la
          reputazione   del   potenziale    acquirente    ai    sensi
          dell'articolo 25; l'idoneita', ai sensi  dell'articolo  26,
          di  coloro  che,  in  esito  all'acquisizione,  svolgeranno
          funzioni di amministrazione, direzione  e  controllo  nella
          banca; la solidita' finanziaria del potenziale  acquirente;
          la  capacita'  della  banca   di   rispettare   a   seguito
          dell'acquisizione   le   disposizioni   che   ne   regolano
          l'attivita'; l'idoneita' della  struttura  del  gruppo  del
          potenziale acquirente  a  consentire  l'esercizio  efficace
          della vigilanza; la mancanza di  un  fondato  sospetto  che
          l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio  o
          di  finanziamento  del  terrorismo.  L'autorizzazione  puo'
          essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i
          presupposti e le condizioni per il suo rilascio. 
              5-bis. La Banca d'Italia propone  alla  BCE  di  negare
          l'autorizzazione  all'acquisizione   della   partecipazione
          quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 5
          non risulti garantita la sana  e  prudente  gestione  della
          banca. 
              5-ter.   Quando   l'acquisizione    viene    effettuata
          nell'ambito  di  una  risoluzione  ai  sensi  del   decreto
          legislativo 16  novembre  2015,  n.  180,  i  provvedimenti
          previsti dai commi 1, 2, 3 e 5 sono  adottati  dalla  Banca
          d'Italia. 
              6. 
              7 
              8.  La  Banca  d'Italia   da'   notizia   al   Ministro
          dell'economia e delle finanze, Presidente del  CICR,  delle
          domande di autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3. 
              8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo
          si applicano  anche  all'acquisizione,  in  via  diretta  o
          indiretta, del controllo derivante da un contratto  con  la
          banca o da una clausola del suo statuto. 
              9. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative  del
          presente articolo, individuando, tra  l'altro:  i  soggetti
          tenuti  a  richiedere  l'autorizzazione  quando  i  diritti
          derivanti dalle partecipazioni indicate  ai  commi  1  e  2
          spettano o sono  attribuiti  ad  un  soggetto  diverso  dal
          titolare delle partecipazioni stesse; i criteri di  calcolo
          dei diritti di voto  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione
          delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in
          cui  i  diritti  di  voto  non  sono  computati   ai   fini
          dell'applicazione  dei  medesimi  commi;  i   criteri   per
          l'individuazione  dei  casi  di  influenza   notevole;   le
          modalita' e  i  termini  del  procedimento  di  valutazione
          dell'acquisizione ai sensi dei commi 5, 5-bis e 5-ter.» 
              «Art. 20. (Obblighi di comunicazione). -  1.  La  Banca
          d'Italia  stabilisce,  a  fini  informativi,  obblighi   di
          comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione
          di partecipazioni in banche. 
              2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso,  compresi
          quelli aventi forma di associazione, che regola  o  da  cui
          comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto  in
          una banca, anche cooperativa, o  in  una  societa'  che  la
          controlla deve essere comunicato alla  Banca  d'Italia  dai
          partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o
          della  societa'  cui   l'accordo   si   riferisce.   Quando
          dall'accordo derivi una  concertazione  del  voto  tale  da
          pregiudicare la gestione sana e prudente  della  banca,  la
          Banca d'Italia puo'  sospendere  il  diritto  di  voto  dei
          partecipanti all'accordo stesso. 
              3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalita' e
          termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche  con
          riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e'
          attribuito  a   soggetto   diverso   dal   titolare   della
          partecipazione. La Banca  d'Italia  determina  altresi'  le
          modalita' e i  termini  delle  comunicazioni  previste  dal
          comma 2. 
              4.  La  Banca   d'Italia,   al   fine   di   verificare
          l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2,  puo'
          chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.» 
              «Art.  22.  (Partecipazioni  indirette  e  acquisti  di
          concerto). - 1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV
          del presente Titolo si considerano anche le  partecipazioni
          acquisite o comunque possedute per il tramite  di  societa'
          controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per   interposta
          persona. 
              1-bis. Ai fini dell'applicazione dei capi III e  IV  si
          considera anche l'acquisizione di partecipazioni  da  parte
          di piu' soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma
          conclusi,  intendono  esercitare  in  modo   concertato   i
          relativi    diritti,    quando     tali     partecipazioni,
          cumulativamente  considerate,  raggiungono  o  superano  le
          soglie indicate nell'articolo 19. 
              «Art. 25. (Partecipanti al capitale). - 1.  I  titolari
          delle  partecipazioni  indicate  all'articolo   19   devono
          possedere requisiti di onorabilita' e soddisfare criteri di
          competenza e correttezza in modo da  garantire  la  sana  e
          prudente gestione della banca. 
              2. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua: 
                a) i requisiti di onorabilita'; 
                b) i criteri di  competenza,  graduati  in  relazione
          all'influenza sulla gestione della banca  che  il  titolare
          della partecipazione puo' esercitare; 
                c)  i  criteri  di  correttezza,  con  riguardo,  tra
          l'altro,  alle  relazioni  d'affari  del   titolare   della
          partecipazione, alle condotte tenute  nei  confronti  delle
          autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure  correttive
          da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad
          attivita'  professionali  svolte,  nonche'  a  ogni   altro
          elemento suscettibile di  incidere  sulla  correttezza  del
          titolare della partecipazione. 
              3. Qualora  non  siano  soddisfatti  i  requisiti  e  i
          criteri non possono essere esercitati i diritti di  voto  e
          gli  altri  diritti,  che  consentono  di  influire   sulla
          societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le  soglie
          indicate all'articolo 19, comma 1. In caso di inosservanza,
          si  applica  l'articolo  24,  comma  2.  Le  partecipazioni
          eccedenti devono essere alienate entro i termini  stabiliti
          dalla Banca d'Italia.». 
              Si riporta il testo degli articoli 2 e  6  del  decreto
          legislativo 12 maggio 2015, n. 72 
              (Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la
          direttiva 2002/87/CE e abroga  le  direttive  2006/48/CE  e
          2006/49/CE, per  quanto  concerne  l'accesso  all'attivita'
          degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli  enti
          creditizi e sulle imprese  di  investimento.  Modifiche  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58): 
              «Art. 2. (Disposizioni transitorie e finali concernenti
          le modificazioni del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n.  385).  -  1.  Fino  all'emanazione   da   parte   della
          Commissione europea del requisito  di  liquidita'  previsto
          dall'articolo 460 del regolamento (UE) n.  575/2013,  trova
          applicazione  l'articolo  79  del  decreto  legislativo  1°
          settembre  1993,  n.  385,   nella   formulazione   vigente
          anteriormente all'entrata in vigore  del  presente  decreto
          legislativo. 
              2. Le delibere adottate dal CICR, i decreti emanati  in
          via d'urgenza dal Ministro dell'economia e delle finanze  -
          Presidente del CICR, e i regolamenti emanati  dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze ai sensi di norme abrogate  o
          modificate dal presente decreto  legislativo  continuano  a
          essere applicati fino alla data di entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti   emanati   dalla   Banca   d'Italia    nelle
          corrispondenti  materie.  Rimane  fermo,  altresi',  quanto
          previsto  dall'articolo   161,   comma   5,   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
              3. Le modifiche apportate al titolo  VIII  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  si  applicano  alle
          violazioni  commesse  dopo  l'entrata   in   vigore   delle
          disposizioni  adottate  dalla  Banca  d'Italia   ai   sensi
          dell'articolo  145-quater  del   decreto   legislativo   1°
          settembre 1993, n.  385.  Alle  violazioni  commesse  prima
          della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate
          dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme  del
          titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
          385 vigenti prima della  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo. 
              4. Alle sanzioni amministrative  previste  dal  decreto
          legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  non  si  applica
          l'articolo 39, comma 3, della legge 28  dicembre  2005,  n.
          262. 
              5. L'articolo 145, commi 4, 5, 6, 7,  7-bis  e  8,  del
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   come
          modificato dal presente decreto legislativo, si applica  ai
          giudizi proposti successivamente all'entrata in vigore  del
          presente decreto legislativo; nei  giudizi  di  opposizione
          pendenti alla medesima data le udienze sono pubbliche. 
              6. Nel rispetto di quanto previsto dal comma  3,  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto  legislativo
          ogni riferimento all'articolo 144 del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, in vigore a tale data si intende
          effettuato  agli  articoli  144  e  144-ter   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto legislativo, ad eccezione dei  riferimenti
          contenuti   in   disposizioni   relative    alle    materie
          disciplinate   dal   titolo   VI   del   medesimo   decreto
          legislativo. 
              7.   La   disciplina   attuativa   emanata   ai   sensi
          dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n. 385, come modificato dal presente  decreto  legislativo,
          si applica alle  nomine  successive  alla  data  della  sua
          entrata  in  vigore.  Fino  a  tale  momento,  continua  ad
          applicarsi  l'articolo  26  del  decreto   legislativo   1°
          settembre 1993, n.  385,  nella  versione  precedente  alle
          modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e  la
          relativa disciplina attuativa. 
              8.  Fino  all'entrata  in   vigore   della   disciplina
          attuativa emanata ai sensi  dell'articolo  25  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente  decreto  legislativo,  continua   ad   applicarsi
          l'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385, nella versione precedente alle modifiche apportate dal
          presente decreto  legislativo,  e  la  relativa  disciplina
          attuativa. 
              9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo ogni riferimento agli  articoli  53  e  67  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in vigore  a
          tale  data  si  intende  effettuato  rispettivamente   agli
          articoli 53, 53-bis e 53-ter, e agli articoli 67  e  67-ter
          del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  come
          modificato dal presente decreto legislativo. 
              10. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 6
          settembre 2011, n. 159, e' acquisita, anche a campione,  la
          comunicazione antimafia nei confronti dei soggetti  di  cui
          agli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 1°  settembre
          1993, n. 385. La  Banca  d'Italia  ha  accesso  diretto  al
          Sistema  informativo  del  Casellario  e  alla  Banca  dati
          nazionale unica della documentazione antimafia. 
              11. All'articolo  2,  comma  9,  del  decreto-legge  24
          gennaio  2015,  n.  3,   convertito,   con   modificazioni,
          dall'articolo 1 della legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole
          «previste dall'articolo 144, comma 3-bis, del  testo  unico
          di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e
          successive modificazioni», sono sostituite dalle  seguenti:
          «previste dall'articolo 144, comma 1, del  testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  e
          successive modificazioni, nonche' il comma 8  del  medesimo
          articolo 144».». 
              «Art. 6. (Disposizioni transitorie e finali concernenti
          le modificazioni al decreto legislativo 24  febbraio  1998,
          n.  58).  -  1.  I   regolamenti   emanati   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze ai sensi di norme abrogate  o
          modificate dal presente decreto  legislativo  continuano  a
          essere applicati fino alla data di entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti emanati dalla Consob e dalla  Banca  d'Italia
          nelle corrispondenti materie. 
              2. Le modifiche apportate  alla  parte  V  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  si  applicano  alle
          violazioni  commesse  dopo  l'entrata   in   vigore   delle
          disposizioni adottate dalla Consob e dalla  Banca  d'Italia
          secondo le rispettive  competenze  ai  sensi  dell'articolo
          196-bis del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58.
          Alle violazioni commesse prima della  data  di  entrata  in
          vigore delle disposizioni adottate  dalla  Consob  e  dalla
          Banca d'Italia continuano  ad  applicarsi  le  norme  della
          parte V del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58
          vigenti prima della data di entrata in vigore del  presente
          decreto legislativo. 
              3. Alle sanzioni amministrative  previste  dal  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  non  si  applica
          l'articolo 39, comma 3, della legge 28  dicembre  2005,  n.
          262. 
              4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma  2,  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto  legislativo
          ogni riferimento all'articolo 190 del  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, in vigore a tale data  si  intende
          effettuato agli articoli 190, 190-bis e 190-ter del decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo. 
              5.   La   disciplina   attuativa   emanata   ai   sensi
          dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
          n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo, si
          applica alle nomine successive alla data della sua  entrata
          in vigore. Fino a  tale  momento,  continua  ad  applicarsi
          l'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
          58, nella versione precedente alle modifiche apportate  dal
          presente decreto  legislativo,  e  la  relativa  disciplina
          attuativa. 
              6.  Fino  all'entrata  in   vigore   della   disciplina
          attuativa emanata ai sensi  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente  decreto  legislativo,  continua   ad   applicarsi
          l'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
          58, nella versione precedente alle modifiche apportate  dal
          presente decreto  legislativo,  e  la  relativa  disciplina
          attuativa. 
              7. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e' acquisita, anche a campione,  la
          comunicazione antimafia nei confronti dei soggetti  di  cui
          agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58. La Banca d'Italia e la  Consob  hanno  accesso
          diretto al Sistema informativo del Casellario e alla  Banca
          dati nazionale unica della documentazione antimafia. 
              8. Le modifiche all'articolo 195, commi  4,  5,  6,  7,
          7-bis, e 8 e 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
          58,  si  applicano  ai   giudizi   proposti   a   decorrere
          dall'entrata in vigore del  presente  decreto  legislativo;
          nei giudizi pendenti alla medesima  data  le  udienze  sono
          pubbliche. Le modifiche dell'articolo 187-septies, commi 4,
          5, 6, 6-bis, 6-ter,7, 8 e 9,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, si applicano ai  giudizi  proposti  a
          decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto
          legislativo.» 
              Il  testo   dell'articolo   25   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 25. (Partecipanti al capitale). - 1.  I  titolari
          delle  partecipazioni  indicate  all'articolo   19   devono
          possedere requisiti di onorabilita' e soddisfare criteri di
          competenza e correttezza in modo da  garantire  la  sana  e
          prudente gestione della banca. 
              2. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua: 
                a) i requisiti di onorabilita'; 
                b) i criteri di  competenza,  graduati  in  relazione
          all'influenza sulla gestione della banca  che  il  titolare
          della partecipazione puo' esercitare; 
                c)  i  criteri  di  correttezza,  con  riguardo,  tra
          l'altro,  alle  relazioni  d'affari  del   titolare   della
          partecipazione, alle condotte tenute  nei  confronti  delle
          autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure  correttive
          da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad
          attivita'  professionali  svolte,  nonche'  a  ogni   altro
          elemento suscettibile di  incidere  sulla  correttezza  del
          titolare della partecipazione. 
              3.  In  mancanza  dei  requisiti  non  possono   essere
          esercitati i diritti di  voto  e  gli  altri  diritti,  che
          consentono  di  influire  sulla  societa',  inerenti   alle
          partecipazioni eccedenti le  soglie  indicate  all'articolo
          19, comma 1,  lettera  a).  In  caso  di  inosservanza,  la
          deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il
          contributo determinanti delle partecipazioni  previste  dal
          comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del  codice
          civile. L'impugnazione puo'  essere  proposta  anche  dalla
          Banca d'Italia entro centottanta giorni  dalla  data  della
          deliberazione ovvero, se questa e'  soggetta  a  iscrizione
          nel  registro  delle  imprese,  entro  centottanta   giorni
          dall'iscrizione o, se e' soggetta solo  a  deposito  presso
          l'ufficio del registro  delle  imprese,  entro  centottanta
          giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali
          non  puo'  essere  esercitato  il  diritto  di  voto   sono
          computate  ai  fini  della  regolare   costituzione   della
          relativa assemblea.». 
              Il Titolo III, Capo II, Sezioni I  e  II,  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e' cosi' rubricato: 
              «Titolo III VIGILANZA 
              Capo II VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA 
              Sezione I GRUPPO BANCARIO 
              Sezione II AMBITO ED ESERCIZIO DELLA VIGILANZA» 
              Per il  testo  degli  articoli  62  e  63  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385 si  veda  nelle  note
          all'articolo 1. 
              Il Titolo VIII del  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, citato nelle note  alle  premesse,  e'  cosi'
          rubricato: 
              «SANZIONI»